AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2000.71
Data decisione, Autorità: 22.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00071
MA/sc
Lugano 22 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2000 di
contro
la decisione del 25 luglio 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1.Con decisione 25 luglio 2000 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito Cassa) ha respinto la richiesta di __________ tendente all’assegnazione di una prestazione complementare mensile dal 1° giugno 2000 (doc. _).
1.2.Contro questa decisione __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
" Inoltro ricorso contro la decisione summenzionata, portante la data 25.07.2000, spedita come lettera "B" e da me ricevuta il giorno di giovedì 27.07.2000.
Il presente ricorso è tempestivo, dato che il termine di 30 giorni decorreva a partire dal giorno di lunedì 28.08.2000.
Il presente ricorso vale anche per la decisione del 25.07.2000 per la richiesta di prestazione complementare inoltrata a nome del mio defunto marito (cfr. copia atto di molte del 15.06.2000, allegato) __________ (N. AVS __________) e da me pure ricevuta giovedì 27.07.2000. Il ricorso si basa sui motivi seguenti:
Il valore locativo dell'immobile di cui sono proprietaria a __________ (part. __________, fol. 2, __________), deve basarsi sulla tassazione ufficiale eseguita dal tassatore ufficiale arch. __________ e portante la data 21 aoút 2000 (cfr. allegato).
Tale tassazione ufficiale indica un valore catastale di Fr. 52'708.‑ ed un valore venale di Fr. 42.800.‑-.
La somma sul mio conto presso __________ non è di Fr. 76'167.‑-, bensì di Fr. 59'154.05. Occorre inoltre tener conto delle spese per i funerali (che ammontano a Fr. 6467.90, somma che è stata anticipata da terzi), nonché dei canoni di locazione di Fr. 1010.‑- versati dalla spett. __________ a partire dal mese di settembre 2000, come pure di Fr. 40.‑- versati per atto d'origine e certificato di morte di mio marito (vedi fotocopia libretto versamenti allegata). Non sono stata in grado, finora e per motivi di salute (posso produrre, se richiesta, un certificato del Dott. __________), di richiedere un nuovo estratto del conto bancario summenzionato. Non appena in possesso del medesimo sarà mia premura trasmettervelo nel minor tempo possibile.
Nella decisione impugnata, lo spett. Ufficio AVS tiene conto di Fr. 30'000.-- di sostanza mobile o immobili alienata, nonché di un reddito ipotetico di Fr. 390.‑- su tale somma.
Chiedo all'Ufficio AVS di comunicarmi, per cortesia, su quale base si è permesso di menzionare tale somma e come e dove ne potrei disporre: mi si perdoni, ma si tratta di una pure e semplice cifra fantasiosa, senza alcun elemento di prova che ne suffraghi l'esistenza, né, tantomeno, della produzione di interessi sulla stessa.
Conclusioni
Sulla base di quanto testé esposto chiedo che venga riesaminata la pratica di prestazione complementare, di cui è allegata copia al presente ricorso. Sussidiariamente che venga esaminata la pratica ad hoc concernente il mio defunto marito (cfr. inoltre copia allegata).
Il conteggio effettuato sulla sostanza da parte dell'Ufficio AVS deve essere rielaborato come segue (cfr. p. 1 sub 41 segg. della decisione impugnata):
41 Deposito a risparmio e contanti Fr. 51'636.15
44.02 Proprietà fondiaria al valore commerciale Fr. 42'800. ‑-
49 sostanza mobile o immobile alienata inesistente
sostanza netta Fr. 94'436.15
parte della sostanza non computabile Fr. 25'000. ‑‑
(2) SOSTANZA COMPUTABILE Fr. 69'436.15
La cifra di Fr. 69'436.15 è ben lontana da quella di Fr. 133'487.‑- citata, ad libitum, dall'Ufficio AVS. Visti e considerati i valori probatori qui sopra elencati, è perfettamente inutile eseguire, da parte mia, il calcolo del reddito non privilegiato, compreso il TOTALE REDDITI, come a p. 2 in fine della tabella di calcolo PC concernente il rifiuto della prestazione complementare." (Doc. _)
Con il gravame l’assicurata ha prodotto una perizia immobiliare eseguita dall’arch. __________, il quale ha fissato in fr. 42'800.-- il valore venale dell’immobile di proprietà di __________ sito nel Canton __________ (doc. _).
1.3. Con ordinanza 16 novembre 2000 il Presidente del TCA ha assegnato alla Cassa un termine perentorio di 20 giorni per presentare la risposta di causa (doc. _).
1.4. Nella sua risposta del 27 novembre 2000, l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti motivazioni:
" (…)
Dall'esame della dichiarazione catastale del Comune di __________ rileviamo che la ricorrente è titolare della particella No. __________sita in territorio del Comune di __________ (Canton __________).
Per quanto attiene la valutazione della sostanza immobiliare l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
"la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente."
Nel caso specifico si verifica quanto previsto dal citato articolo per cui la resistente imponeva, quale valore commerciale dell'immobile, l'importo di fr. 52'320.‑- (pos. 44.02 della tabella di calcolo PC) in quanto desunto dall'attestazione catastale del Comune di __________. In considerazione di ciò tale valore va senza dubbio riconfermato.
Per quanto attiene l'ammontare del deposito a risparmio di fr. 76'167.‑- (pos. 41 della tabella di calcolo PC) lo stesso va pure riconfermato in quanto, come risulta dall'estratto bancario stato 21 gennaio 2000, lo stesso presenta esattamente il saldo contestato.
Altro oggetto del contendere riguarda l'importo di fr. 30'000.‑ e relativo ipotetico rendimento della sostanza di fr. 990.‑ (pos. 49 rispettivamente 29.01 della tabella di calcolo PC). A tal proposito occorre quindi ricordare che in ossequio all'art. 17a cpv. 1 "l'importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato (art. 3c cpv. 1 lett. g LPC) è ridotto annualmente di 10'000.‑- franchi".
Alla luce di quanto precede e poiché dall'esame della documentazione agli atti rileviamo che con attestazioni del 30 giugno 2000 i figli della ricorrente, __________ e __________, dichiarano di aver ricevuto da parte dei propri genitori quale donazione gratuita gli importi di fr. 10'000.‑- rispettivamente di fr. 60'000.‑ la resistente procedeva, dopo aver operato gli ammortamenti del caso, a computare l'importo di fr. 30'000.‑- (fr. 70'000.-- ./. fr. 40'000.‑-).
Visto quanto precede e tutto ben considerato si chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando le decisioni impugnate." (Doc. _)
1.5. Il 25 gennaio 2001 questo Tribunale ha sottoposto alla Cassa la perizia 21 agosto 2000 dell’architetto __________ per osservazioni (cfr. consid. 1.2), chiedendo di precisare su quali basi legali nel Canton __________ il valore catastale dell’immobile di proprietà dell’assicurata sito nel Comune di __________ fosse considerato valore corrente ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 OPC (doc. _).
1.6. In data 21 febbraio 2001 (doc. _) la Cassa ha indirizzato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" “facciamo riferimento alla vostra richiesta del 25 gennaio 2001 e dopo aver sottoposto le vostre richieste all’ufficio cantonale di stima vi comunichiamo che il valore stabilito dall’arch. __________ (fr. 42'800.--) corrisponde effettivamente al valore venale attuale. A tal proposito e per miglior chiarezza in allegato vi trasmettiamo la risposta trasmessaci dall’ufficio cantonale di stima in data 15 febbraio 2001.
A titolo informativo vi facciamo tuttavia osservare che malgrado la rettifica del valore contestato (pos. 44.02 della tabella di calcolo) da fr. 52'320.—a fr. 42'800.—le conclusioni dell’atto ricorsuale non si modificano e pertanto si chiede, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando le decisioni impugnate.” (doc. _)
in diritto
2.1. Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater v CF (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225).
2.2. Per l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.3. Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Dal 1 gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr. 16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5'755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A norma dell'art. 3b cpv. 3 LPC
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Inoltre, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
" a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.4. Con il ricorso l’assicurata contesta il valore venale della sostanza immobiliare di sua proprietà sita nel Canton __________, in quanto sarebbe troppo elevato. In particolare, ella sostiene che ai fini del calcolo della PC invece del valore catastale (fr. 52'320.--) computato dalla Cassa sulla base della tassazione dell'Ufficio comunale di __________ andrebbe computato il valore venale dello stabile per un importo di fr. 42'800.-- e meglio come stabilito dall’arch. __________ nella sua perizia di parte 21 agosto 2000 (doc. _).
Per l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Secondo l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999
" La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1).
La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 4).
In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale é determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non é applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferior (cpv. 5).
Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."
La modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
I capoversi 2 e 3 sono invece stati abrogati con effetto dal 31 dicembre 1998.
Se, quindi, la sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare (RCC 1991 pag. 422).
Secondo la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere, di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Ne consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT I-1993, pag. 232).
A tale disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni commerciali, è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con valore venale si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.
Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.
2.5. Nel caso di specie, l’appartamento dell’assicurata non le serve da abitazione primaria, in quanto risiede a __________. Alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.4.), la sostanza immobilaire di proprietà dell’assicurata sita nel Canton __________ deve essere computata al valore corrente ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 OPC.
Al proposito va rilevato che per determinare il valore commerciale l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale, per la determinazione del valore corrente degli immobili, deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
In concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).
2.6. In concreto, la Cassa, fondandosi su un’attestazione dell’Ufficio catasto del comune di __________, ha computato il valore catastale dell’immobile per un importo di fr. 52'320.— ai fini del calcolo della PC. L’assicurata contesta questo modo di procedere rilevando che determinante per il calcolo della prestazione complementare sarebbe il valore venale dello stabile che, secondo quanto stabilito dall’arch. __________ nella perizia 21 agosto 2000, ammonta a fr. 42'800.-- (cfr. doc. _).
Pendente causa, questo Tribunale ha chiesto alla Cassa su quali basi legali, nel Canton __________, il valore catastale dell’immobile in questione fosse considerato valore corrente ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 OPC, invitando inoltre l’Ufficio stima a formulare le proprie osservazioni sulla perizia testé citata.
Il 15 febbraio 2001 l’Ufficio stima ha osservato quanto segue:
“ (…)
Il valore catastale a detta del signor __________ della commissione cantonale delle tasse catastali, corrisponde al valore venale al momento della determinazione dell’ultima revisione generale delle stime che risale al 1976. A detta dello stesso, attualmente questi valori possono variare sensibilmente per diversi fattori che ne influenzano l’evoluzione; può capitare che a distanza di pochi anni i valori di mercato diminuiscano per determinate regioni, mentre per altre aumentino.
Dal riesame della perizia, da parte della commissione cantonale delle tasse catastali, risulta che il valore stabilito dall’arch. __________ corrisponde al valore venale attuale.” (doc. _).
Al proposito, va ricordato che in una recente sentenza pubblicata in DTF 126 V 252 e seg., concernente il computo degli interessi ipotecari quali spese riconosciute ai fini del calcolo della PC, il TFA ha avuto modo di statuire sul calcolo del valore catastale degli immobili nel Canton Vallese. In particolare, l’Alta Corte ha precisato che il valore catastale, determinante per stabilire il valore fiscale degli immobili, corrisponde alla media tra il valore venale ed il valore di reddito dell’immobile (cfr. DTF 126 V 255). Esso non corrisponde dunque al valore corrente ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 OPC.
Secondo costante giurisprudenza federale le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993 in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quanto concerne il valore probatorio di un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tien conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S. F).
Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161, cfr. pure SVR 2001 IV nr. 8). La citata giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite immobiliari (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).
Alla luce di quanto precede, viste pure le osservazioni dell’Ufficio stima, il valore venale dell’appartamento dell’assicurata (fr. 42'800.--) deve essere posto alla base del presente giudizio, a prescindere dalla legislazione fiscale __________. La perizia si fonda peraltro su accertamenti approfonditi, esperiti da uno specialista nel ramo, il quale si è fondato su criteri generalmente applicabili in questo ambito. In particolare, essa giunge a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai criteri giurisprudenziali succitati.
Per questi motivi, il TCA non ha nessun motivo di scostarsi, in quanto affidabile, dalla valutazione peritale dell’arch. __________ di seguito approvata dall’Ufficio cantonale di stima.
Alla luce di tutto quanto precede, si giustifica la riduzione del valore venale dell’immobile di proprietà dell’assicurata a fr. 42'800.—.
2.7. Con il ricorso l’assicurata contesta il calcolo della sostanza mobiliare depositata sul conto di risparmio __________ no. __________ che, a suo dire, assommerebbe a fr. 59'154.05 (cfr. doc. _) e non a fr. 71'167.-- come stabilito dalla Cassa ai fini del calcolo della PC.
In particolare, ella ritiene che da questo importo debbano essere dedotte le spese funerarie (doc. _), i costi burocratici legati al decesso di suo marito (rilascio dell’atto d’origine e certificato di morte, doc. _) ed i canoni di locazione versati direttamente dalla banca a decorrere dal settembre 2000 (cfr. doc. _). Tali censure non possono essere accolte.
Infatti, la lista dei costi considerabili ai fini del calcolo della PC (cfr. art. 3b LPC, consid. 2.3.) è esaustiva e le disposizioni in esame sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non rientrano nell'elenco succitato non possono quindi essere ammesse. In simili circostanze, a giusta ragione, la Cassa di compensazione non ha dedotto gli importi concernenti le spese funerarie e di rilascio dei certificati sopra menzionati.
Per quanto attiene alle spese di pigione, occorre rilevare che secondo l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, in vigore dal 1. gennaio 1998, per il calcolo della PC si tiene conto della pigione senza deduzione di alcuna franchigia e delle spese accessorie. L’art. 5 LPC precisa inoltre che
" I Cantoni stabiliscono l’importo delle spese di pigione giusta l’articolo 3b capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un anno, di
12’000 franchi per le persone sole,
13’800 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita."
Per l'art. 16a OPC AVS AI infine nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait (cpv.
In concreto, l’assicurata sostiene che a far tempo dal settembre 2000 il canone di locazione dell’appartamento in cui vive non deve esserle più computato ai fini del calcolo della PC, essendo lo stesso pagato direttamente dalla banca. Questo TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene invece che la titolarità del diritto, segnatamente la qualità di conduttrice, spetta tuttora alla signora __________, subentrata nella locazione a seguito della morte del di lei marito (cfr. contratto 4 gennaio 2000, doc. _). È dunque ininfluente il fatto che la banca provveda direttamente al pagamento della pigione, come irrilevante è il causale di tale bonifico: questa incombe all’assicurata e deve essere pertanto computata ai fini dell’attribuzione della PC. Del resto, l’esclusione della pigione dal calcolo del suo fabbisogno le sarebbe soltanto di aggravio.
Inoltre, va rilevato che secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Giusta il cpv. 4 dell'art. 23 OPC se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere plausibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione (cfr. pure Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7004).
Nel caso di specie risulta dagli atti che il conto bancario della ricorrente presso __________ ammontava, il 21 gennaio 2000 a fr. 71'167.85 (cfr. atti dell'amministrazione).
Questo importo è dunque determinante ai fini del calcolo della prestazione complementare dell'assicurata per l’anno 2000 come peraltro correttamente considerato dalla Cassa.
In simili condizioni, tutto ciò considerato, il calcolo effettuato dall'amministrazione risulta conforme alle disposizioni ed alla giurisprudenza federale applicabili in materia. La decisione della Cassa è pertanto corretta e va confermata, mentre la nuova situazione finanziaria della ricorrente, potrà, se del caso, costituire l’oggetto di una nuova decisione amministrativa.
2.8. Con il ricorso la ricorrente contesta anche il computo dell’importo di fr. 30'000.— a titolo di sostanza alienata (cfr. pos. 49 della tabella di calcolo PC).
Al proposito, è bene rilevare che di principio per stabilire il diritto alla PC di un assicurato, vengono presi in considerazione solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Nell’ipotesi in cui, tuttavia, l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2). In tal caso la giurisprudenza considera che vi è rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alla prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare livello di vita dispone della sua libertà personale, di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).
2.9. Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha computato a titolo di sostanza alienata fr. 30'000.— (cfr. doc. _). L’assicurata, dal canto suo, ritiene che si tratta di un importo inesistente e puramente fantasioso (cfr. doc. _).
Dagli atti risulta che “negli ultimi anni” la ricorrente ha devoluto ai figli __________ ed __________ gli importi di frs. 10'000.- rispettivamente frs. 60'000.— a titolo di donazione gratuita, segnatamente come “aiuto economico” (cfr. dichiarazioni datate 30 giugno 2000 dei figli __________ ed __________ agli atti dell’amministrazione).
A mente della scrivente Corte, quindi, sono ravvisabili i presupposti di una rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC.
Ora, per quanto attiene alle modalità di calcolo effettuate dalla Cassa, è bene rilevare che ai sensi dell’art. 17a cpv. 1 OPC, entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 1990, l’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato, è ridotto annualmente di frs. 10'000.--. Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno seguente la rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (cfr. art. 17a cpv. 2 OPC). Le parti di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell’entrata in vigore dell’art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989). Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436). La giurisprudenza, inoltre, ha precisato che la sostanza dev’essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubbl. del 21 dicembre 1990 in re V.A.). Dal 1° gennaio 1995 è inoltre modificato il tenore dell’art. 17a cpv. 3 OPC secondo cui per il calcolo della PC annua è determinante l’importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell’anno per cui è assegnata la prestazione.
2.10. Nel caso presente, dalla notifica di tassazione 17 novembre 1997 agli atti, emerge che la sostanza di __________ depositata sul conto bancario __________ ammontava a fr. 151’818.—. Nel biennio seguente, questa somma è diminuita sino a fr. 98'433.— (cfr. notifica di tassazione 1999/2000). Infine, dalla ricevuta di prelevamento bancario del 21 gennaio 2000 risulta un’ennesima erosione della sostanza mobiliare dell’assicurata che assomma a fr. 76'167.85. Dagli atti dell’incarto si evince pure che “negli ultimi anni” ed “in diverse occasioni” (cfr. dichiarazioni scritte 30 giugno 2000 agli atti) i figli __________ ed __________ hanno ricevuto dalla madre complessivamente fr. 70'000.— a titolo di donazione gratuita.
Alla luce delle concrete circostanze, il momento a cui far risalire la donazione ai fini del calcolo dell’ammortamento ai sensi dell’art. 17a OPC, deve essere situato al più tardi a decorrere dal 1997. Correttamente, quindi, la Cassa ha computato l’importo di frs. 30'000.— a titolo di sostanza alienata dalla signora __________ a favore dei di lei figli __________ ed __________. Anche sotto questo aspetto, merita dunque tutela l’operato dell’amministrazione.
2.11.In simili condizioni, pur ammettendo la riduzione della sostanza immobiliare di proprietà dell’assicurata da fr. 52'320.— a fr. 42'800.— (cfr. consid. 2.6.), i redditi determinanti eccedono il suo fabbisogno vitale, giustificandosi il rifiuto di una prestazione complementare mensile.
Per gli stessi motivi, deve essere pure rifiutata l’assegnazione di una PC al defunto marito (cfr. consid. 1.2.).
Il gravame deve essere dunque respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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