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Numero d'incarto:
33.2000.73
Data decisione, Autorità:
12.03.2001, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2000.00073
Rif. costo n.
161.318.05
mb/gm
Lugano
12 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 31 agosto 2000
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 19 febbraio 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
vista la sentenza 12 marzo 2001 con la quale è stato respinto il
gravame;
richiamata l'ordinanza 26 ottobre 2000 con
la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria;
rilevato che in data 7 marzo 2001 lo Studio
__ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;
visto in particolare l'art. 21 della Legge
di procedura 6.4.61;
ordina 1.
La nota è tassata in fr. 1'355.-- (IVA compresa);
-
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
-
Contro
l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni
possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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