AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2000.74
Data decisione, Autorità: 17.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00077
MA/DC/sc
Lugano 4 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2000 di
contro
la decisione del 25 agosto 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 25 agosto 2000, con effetto dal 1° giugno 2000, la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) ha respinto la richiesta presentata da __________ tendente all’assegnazione di una prestazione complementare mensile (doc. _).
1.2. Con tempestivo ricorso 4 settembre 2000 (doc. _), l’assicurata ha impugnato la decisione dell’amministrazione rilevando, in particolare, che:
" (…)
In data 28/06/00 ho inoltrato il formulario per la richiesta della prestazione complementare in quanto ritengo che la mia unica entrata, la rendita AVS, non sia sufficiente a far fronte al fabbisogno mensile.
Come ho già spiegato all'ufficio prestazioni complementari di Bellinzona non ho di certo avuto una vita facile. Mi sono ritrovata da sola con 4 figli da mantenere ed educare e sebbene lo stipendio che percepivo dai __________ non era un granché e mio marito non mi versava gli alimenti, non ho mai chiesto aiuto a nessuno.
Quando sono entrata nell'età del pensionamento ho ricevuto la liquidazione la quale ho già esaurito per diversi pagamenti, debiti ed altre spese che ho dovuto affrontare. Con tale importo ho pagato i debiti che da tempo avrei dovuto saldare ma che non potevo vista la situazione finanziaria (imposte, cassa malati, assicurazioni, ... ), ho acquistato alcuni prodotti essenziali per la casa (stufa per riscaldamento, stufa per cucinare), sono stati effettuati alcuni lavori (pittura, acqua calda in bagno), ho acquistato una macchina per cucire (visto che si tratta del mio unico hobby e che purtroppo non ho mai avuto la opportunità di averne una), ho viaggiato con i miei figli e naturalmente li ho aiutati a pagare il viaggio, li ho aiutati a pagare fatture arretrate, in poco tempo due figli si sono sposati, hanno avuto bambini, il maggiore è gravemente ammalato di cancro e pertanto ha sempre bisogno di cure particolari che la cassa malati neanche riconosce, poco fa è pure deceduto mio fratello e a carico ho le spese funerarie (ho però chiesto aiuto alla __________ in quanto non sono in grado di effettuare il pagamento,...).
Non mi reputo una persona con le mani bucate e mi sembra che le spese effettuate si trattino di acquisti sensati, essenziali ed utili; non mi sono di certo permessa il lusso quando parlo di stufa, acqua calda, fatture arretrate o forse dovevo rivolgermi prima all'assistenza sociale o chiedere il condono delle imposte? Non l'ho fatto perché sono orgogliosa e fin che posso cerco di camminare con le mie proprie gambe ma ora vi chiedo un aiuto in quanto ne ho proprio la necessità.
Ho dato la mia autorizzazione di verificare i conti correnti bancari in quanto non ho proprio niente da nascondere e se avete ancora dubbi potete venire a casa mia qualsiasi giorno per vedere se posseggo oggetti di lusso!" (Doc. _)
1.3. Con ordinanza 16 novembre 2000, il Presidente del TCA ha assegnato alla Cassa un ultimo termine perentorio di 20 giorni per insinuare la risposta di causa (doc. _).
1.4. Con risposta 22 novembre 2000 (doc. _), la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti motivazioni:
" Dalla documentazione agli atti si è potuto rilevare che l'autorità fiscale, notificando la tassazione 1993/94, tassava l'assicurata per un capitale di fr. 148'896.-- al 1° gennaio 1993 (fr. 68'896.-- di titoli e altri collocamenti di capitale nonché fr. 80'000.-- quale numerario).
La decisione intimata alla contribuente in data 30 maggio 1994 non è mai stata contestata per cui la stessa risulta cresciuta in giudicato.
In considerazione di ciò la resistente, in sede d'istruttoria della pratica, ha quindi cercato di chiarire e farsi documentare il consumo di capitale senza tuttavia avere i necessari giustificativi.
A tal proposito giova quindi ricordare quanto stabilito dal marginale 2064.3 delle direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) il quale recita:
"Durante la revisione di una PC in corso non si deve approfondire la questione di sapere se c'è stata una rinuncia alla sostanza quando quest'ultima è diminuita ogni anno di un importo inferiore a 6'000 fianchi a partire dalla domanda di PC, rispettivamente dall'ultima revisione periodica".
Alla luce di quanto procede e considerato come si possa fissare un punto fermo della situazione economica della ricorrente, o meglio che dal 1° gennaio 1993 la stessa possedeva ancora fr. 148'896.--, la resistente ha quindi intimato la decisione contestata indicando un capitale di fr. 94'902.--, prevedendo un consumo di fr. 48'000.-- (fr. 6'000 x 8) come da disposizioni vigenti e fr. 5'994.-- come da giustificativi comprovati.
Visto quanto precede si chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)
1.5. Pendente causa, con scritto 25 gennaio 2001 (doc. _), il TCA ha chiesto all’amministrazione di voler indicare i motivi per cui, relativamente alla sostanza alienata dall’assicurata, è stata disposta la deduzione di un importo pari a fr. 6'000.- e non a fr. 10'000.— annui ai fini del calcolo della PC.
Al proposito, con scritto 29 gennaio 2001 (doc. _), la Cassa si è così espressa:
« facciamo riferimento alla vostra richiesta del 25 gennaio u.s. ed in merito vi comunichiamo di aver considerato il consumo di capitale in ragione di fr. 6'000.- (marg. 2064.3 DPC) in quanto, in sede d’istruttoria della pratica, la ricorrente non ha giustificato la diminuzione dello stesso nè indicato di aver concretamente alienato la sostanza. »
1.6. In data 7 febbraio 2001 il TCA ha trasmesso all’assicurata, per conoscenza, entrambe gli scritti appena citati (doc. _).
Con scritto 17 febbraio 2001 (cfr. doc. _), ella ha aggiunto quanto segue:
" (…) La presente per puntualizzare due punti concernenti : la giustificazione di diminuzione del capitale e la mancanza di comunicazione della sostanza alienata.
Relativamente alla giustificazione di diminuzione del capitale ho scritto al servizio prestazioni complementari in che modo ho speso i soldi e per conoscenza allego lettera datata 10 agosto 2000.
Per quanto riguarda la comunicazione di sostanza alienata ho informato tale servizio tramite la stessa lettera dando pure la possibilità di chiedere direttamente informazioni presso la Banca __________.
Per rendervi meglio conto in quale situazione sto vivendo attualmente vi allego l’avviso di accredito della pensione AVS ammontante a fr. 1'846.— e la lista delle spese mensili di gennaio per un totale di fr. 1'531.80. (doc. _)
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è l’assegnazione di una prestazione complementare mensile in favore di __________, beneficiaria di una rendita AVS. La Cassa ha infatti respinto la richiesta dell’assicurata, poiché, sulla base del calcolo effettuato, i suoi redditi supererebbero il fabbisogno. In particolare, l’amministrazione ha computato un importo di frs. 94'902.— quale sostanza mobile. La ricorrente, dal canto suo, sostiene di aver interamente consumato tale somma, non dovendo la Cassa computare alcunché.
Preliminarmente va rilevato che, scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225).
2.2. Secondo l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni giusta l’articolo 2 le persone che:
" a) ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS;"
2.3. A norma dell’art. 3a LPC
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
2.4. In merito alle spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Dal 1° gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr. 16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5'755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Per l'art. 3b cpv. 3 LPC
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.5. Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono
" a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.6. Nel caso di specie, il rifiuto della prestazione complementare mensile è riconducibile al computo da parte della Cassa di frs. 94'902.- quale sostanza mobiliare. L’amministrazione ha calcolato tale importo deducendo dal capitale di frs. 148'896.-, ossia la sostanza in possesso dell’assicurata al 1° gennaio 1993 (cfr. notifica di tassazione per il biennio 1993/94), alcune spese comprovate pari a frs. 5'994 ed il consumo annuo di frs. 48'000 (frs. 6'000 x 8) in ottemperanza a quanto stabilito dalla norma 2064.3 delle Direttive federali sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (DPC).
L’assicurata si oppone al calcolo effettuato dalla Cassa, evidenziando che il capitale computato è stato da lei interamente consumato. Ella sostiene, in particolare, di aver acquistato mobili ed utensili di prima necessità per la casa, pagato tutte le fatture ancora arretrate e, soprattutto, di aver “viaggiato con i figli” (cfr. doc. _) ed aiutato loro a pagare, oltre ai citati viaggi, alcune fatture arretrate, le nozze di due figli ed il mantenimento dei nipoti nonché le cure mediche del figlio maggiore, gravemente malato (doc. _, cfr. pure lettera del 10 agosto 2000 agli atti).
Ora, come detto, lo scopo della LPC è di garantire agli assicurati un reddito minimo (Pratique VSI 1994 p.225). Di principio, per stabilire il diritto alla PC di un assicurato, vengono presi in considerazione solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Nell’ipotesi in cui, tuttavia, l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2).
In tal caso la giurisprudenza considera infatti che vi è rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b), lo scopo della norma consistendo avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni.
Quando l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, dispone della sua libertà personale, di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).
La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l’applicabilità del citato articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Infatti ha ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto oppure al si sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120).
2.7. Nel caso di specie, occorre quindi esaminare se il consumo di capitale da parte dell’assicurata sia assimilabile ad una rinuncia ai sensi della giurisprudenza federale citata.
__________, divorziata, è al beneficio di una rendita AVS dal 1995. Dagli atti dell’incarto emerge che, al 1° gennaio 1993, ella possedeva un capitale di frs. 148'896.-- (cfr. notifica di tassazione per il biennio 1993/1994 agli atti dell’amministrazione, doc. _). Questa circostanza è rimasta incontestata.
Dalla recente notifica di tassazione 10 maggio 1999 (cfr. doc. agli atti dell’amministrazione), invece, si evince che l’assicurata non dispone più di alcuna sostanza. L’azzeramento del capitale è confermato pure dagli estratti del conto corrente postale no. __________a lei intestato, datati 17 maggio rispettivamente 6 giugno 2000 (cfr. doc. agli atti). A detta della ricorrente, la diminuzione del proprio capitale si riconduce essenzialmente all’acquisto di oggetti per la casa, al pagamento di fatture arretrate ed all’ aiuto finanziario ch’ella ha prestato a favore dei figli (doc. _, cfr. pure lettera del 10 agosto 2000 agli atti). Molte di queste allegazioni, tuttavia, non sono mai state sostanziate dall’assicurata.
Ora, in virtù del principio inquisitorio vigente in materia di assicurazioni sociali (Untersuchungs-grundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282) è compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non é tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.)
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; cfr. pure sentenza 13 marzo 2001 non pubblicata del TFA in re M.P e riferimenti; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In merito al principio inquisitorio e all'obbligo delle parti di collaborare vedi pure le STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I 76/00 Ws, consid. 3a, pag. 5 e dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5d, pag. 8; DTF 122 V 157, consid. 1a, pag. 158 e i rinvii ivi contenuti; DTF 121 V 204, consid. 6c, pag. 210; DLA 1999 N. 35, pag. 207, consid. 3 e DLA 1996/1997, Nr. 17, pag. 83, consid. 2a.
In concreto, l’assicurata ha saputo dimostrare di aver speso soltanto parte del suo capitale per acquistare beni di consumo o quantomeno migliorare il suo livello di vita, segnatamente frs. 5'994 (doc. _) per l’acquisto della macchina da cucire (frs. 998.— sommati a fr. 4'996.--, cfr. fatture del 13 ottobre 1995 rispettivamente 7 maggio 1997 agli atti). Per questo importo, l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna quindi applicabile (cfr. consid. 2.6).
Buona parte della fortuna invece sarebbe stata utilizzata dall’assicurata per aiutare i suoi figli. Del resto, ella ammette di aver pagato loro fatture arretrate, contribuito alle spese per l’acquisto di un'automobile (cfr. lettera del 25 settembre 1995 agli atti dell’amministrazione), alle spese nuziali, al sostentamento dei nipoti ed alla cura del figlio gravemente malato (cfr. lettera del 10 agosto 2000 agli atti).
Al proposito è opportuno rilevare che per consolidata giurisprudenza, costantemente citata dalla dottrina v’è rinuncia allorquando una parte considerevole del patrimonio scompare senza che l’assicurato o circostanze attendibili lo giustifichino. Allorquando, tuttavia, l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il suo livello di vita e tale circostanza è resa credibile all’amministrazione, egli dispone della sua autonomia personale. Di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (cfr. E. Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, Supplement, ZH 2000, pag. 104 e seg.)
Ora, in merito all’obbligo di assistenza tra parenti, il TFA, in una decisione dell’8 luglio 1993 in re UFAS/S pubblicata in RDAT I 1994, pag 188 e seg., ha già avuto modo di ritenere inconcepibile che qualcuno abbandoni tutta la sua sostanza al punto da cadere nello stato di bisogno, postulando che costituisce rinuncia senza valido motivo il provvedere al sostegno di un parente oltre i limiti prescritti dal Codice civile. In altri termini, precisa l’Alta Corte, ciò “rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d’indigenza di colui che si è assunto detto obbligo è pur sempre configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o parte di essa”.
In simili circostanze, questo importo deve valere quale rinuncia. D’altra parte l’assicurata non comprova mediante altre fatture di avere utilizzato la sua sostanza ottenendo una controprestazione adeguata.
2.8. Per quanto attiene ora alla modalità di calcolo della sostanza effettuate dall’amministrazione, si rileva che a norma dell’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza
Per l'art. 17 cpv. 1 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999
" La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.”
Inoltre, secondo l’art. 17a cpv. 1 OPC entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 1990, l’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato, è ridotto annualmente di frs. 10'000.--. Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno seguente la rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (cfr. art. 17a cpv. 2 OPC). Le parti di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell’entrata in vigore dell’art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989). Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436). La giurisprudenza, inoltre, ha precisato che la sostanza dev’essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubbl. del 21 dicembre 1990 in re V.A.). Dal 1° gennaio 1995 è inoltre modificato il tenore dell’art. 17a cpv. 3 OPC secondo cui per il calcolo della PC annua è determinante l’importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell’anno per cui è assegnata la prestazione.
2.9. Alla luce delle disposizioni citate, questa Corte deve concludere che la Cassa ha erroneamente computato l’importo di frs. 94'902.--, ottenuto deducendo dal capitale notificato in sede fiscale per il biennio 1993/94 (frs. 148'896.-) unicamente le spese comprovate dall’assicurata per un importo pari a frs. 5'904.- ed il consumo annuo di frs. 48'000.- (frs. 6'000.- x 8).
L’amministrazione infatti, ha applicato il marginale 2064.3 delle Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, in vigore dal 1° gennaio 1990 che recita:
" Durante la revisione di una PC in corso non si deve approfondire la questione a sapere se c’è stata una rinuncia alla sostanza quando quest’ultima è diminuita ogni anno di un importo inferiore ai frs. 6'000 a partire dalla domanda di PC, rispettivamente dall’ultima revisione periodica.”
Questa norma, atta a facilitare il lavoro dell’amministrazione in caso di revisione della prestazione complementare, non può essere utilizzata né per evitare di tener conto di una rinuncia alla sostanza allorché essa è dimostrata, né tantomeno per diminuire il normale consumo di sostanza annuale di fr. 10'000.— (cfr. consid. 2.9.). Quest’ultimo importo deve dunque essere ritenuto per analogia in questo contesto.
Infatti, secondo la dottrina
« Für eine vereinfachte Prüfung von Vermögensreduktionen durch die Durchführungsstellen hat sich folgende Praxis bewährt :
Bei einer Neuanmeldung kann der Berechnung der Zusatzleistungen die tatsächliche Vermögenssituation zugrundegelegt werden, wenn das Vermögen innert der letzten fünf Jahre vor der Anmeldung um weniger als Fr. 30'000.—abgenommen hat.
Bei der periodischen Ueberprüfung einer laufenden Zusatzleistung braucht die Frage, ob eine relevante Verzichtshandlung vorliegt, nicht geprüft zu werden, wenn vom Vermögen nur bis Fr. 6'000.—pro Jahr verbraucht worden sind. » (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 105 e seg.)
Tuttavia, anche nel caso di una nuova domanda PC, allorché si è rinunciato a sostanza, la stessa deve essere computata quale rinuncia anche se negli ultimi cinque anni dalla domanda PC si è ridotta per un importo inferiore a fr. 30'000.-- (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 105 e seg.).
Inoltre, è bene rilevare che per il marginale 2064.1 delle DPC in vigore dal 1° gennaio 1995, nel caso di nuova domanda PC, l’ufficio PC verifica se vi è stata una rinuncia a beni patrimoniali. I beni patrimoniali a cui si è rinunciato sono presi in considerazione nel calcolo delle PC allo stesso modo in cui è considerata la sostanza alla quale non si è rinunciato. Secondo l’art. 17a OPC, per il calcolo delle PC si deve diminuire l’importo degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato di 10'000.— ogni anno (cfr. DPC 2064.4 e 2064.5 in vigore dal 1° gennaio 1996 rispettivamente 1990).
Nel caso di specie, quindi, il calcolo della sostanza computabile deve essere effettuato sulla base dell’art. 17a OPC.
L’importo da computare ai fini del calcolo della prestazione complementare mensile della signora __________ a titolo di sostanza assomma a frs. 62’892.--, ossia fr. 148'886 (capitale al 1° gennaio 1993 secondo la notifica di tassazione del biennio corrispondente) meno fr. 80'000.— a titolo d’ammortamento ex art. 17a OPC e fr. 5'994.-- quali spese debitamente comprovate dall’assicurata (cfr. consid. 2.7.). Ne discende che il suo reddito non privilegiato ammonta a fr. 26'634.-- ed eccede comunque il fabbisogno vitale.
In simili condizioni, l’assicurata non può essere posta al beneficio di una prestazione complementare mensile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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