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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2000.78
Data decisione, Autorità: 14.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00078
MB/nh
Lugano 14 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2000 di
contro
la decisione del 6 settembre 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 6 settembre 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha respinto la richiesta presentata da __________, tendente all’assegnazione di una prestazione complementare mensile, adducendo le seguenti motivazioni
" Dall'attestazione dell'ufficio cantonale per gli stranieri risulta che è residente ininterrottamente in Svizzera dal 25 novembre 1991.
Secondo le disposizioni dell'art. 2 cpv. 2 della legge sulle prestazioni complementari, i cittadini stranieri domiciliati in Svizzera, possono beneficiare della prestazione complementare dopo aver dimorato ininterrottamente nel nostro paese per almeno 10 anni.
Nel suo caso il requisito richiesto non è ancora soddisfatto….
Le facciamo notare che una nuova richiesta potrà essere presentata trascorso il termine legale di dimora."
1.2. Con ricorso 12 settembre 2000 l'interessato ha impugnato la decisione dell’amministrazione evidenziando di essere partito per l'Italia, poiché la madre, in seguito alla morte del padre, era rimasta sola e malata. Alla morte della madre è però rientrato in Svizzera.
1.3. Con risposta 3 ottobre 2000, la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il gravame precisando:
" Dalla dichiarazione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona, rilasciata in data 30 agosto 2000, risulta che il ricorrente é entrato in Svizzera risiedendovi ininterrottamente dal 25 novembre 1991. Precedentemente a questa data e più precisamente dal 1988 fino all'entrata in Svizzera lo stesso risiedeva in Italia.
L'art. 2 cpv. 2 LPC a tal proposito stabilisce:
" Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto a una prestazione complementare alle stesse condizioni dei cittadini Svizzeri:
a) se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'Al oppure adempiono le condizioni di diritto ai sensi dell'articolo 2b lettera b".
Con sentenza del 3 novembre 1980 in re L.V., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che il termine di attesa per gli stranieri, gli apolidi ed i rifugiati è interrotto quando un soggiorno all'estero dura più di tre mesi; sono riservati i casi dove questo soggiorno supera questa durata di tre mesi unicamente per causa di malattia (cfr. RCC 1981 p. 129).
Alla luce di quanto precede la resistente ritiene che non siano pertanto date le condizioni di residenza ininterrotta come previsto dalle direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e Al marg. 2013 (DPC) e che l'assenza dalla Svizzera dal 1988 al 24 novembre 1991 (domicilio all'estero) rappresenti un'interruzione del periodo d'attesa.
Il periodo di carenza di 10 anni per la residenza ininterrotta inizia quindi solamente dal 25 novembre 1991 data in cui l'assicurato ha fatto rientro in Svizzera con permesso di dimora annuale."
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l’assegnazione di una prestazione complementare a __________, la cui richiesta è stata respinta poiché non avrebbe risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni.
Per l’art. 2 cpv. 1 LPC, in vigore dal 1. gennaio 1998
" I cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera e dimoranti abitualmente in Svizzera che adempiono una delle condizioni previste agli articoli 2a-2d devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti”.
Secondo il capoverso 2 della medesima norma
" 2 Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri:
a. se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni di diritto ai sensi dell'articolo 2b lettera b; o
b. per i rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni; o
c. se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente."
Secondo le citate disposizioni i presupposti, cumulativi, per l’assegnazione di prestazioni complementari a cittadini stranieri sono il domicilio in Svizzera e la residenza effettiva per dieci anni in questo paese (RDAT II 1993 p. 186; RCC 1986 p. 430; RCC 1985 p. 133; ZAK 1982 p. 423 Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, p. 69).
2.3 Il presupposto del domicilio non è contestato nel caso in esame.
Con residenza la giurisprudenza intende l’effettiva presenza transitoria in un luogo; la durata della stessa non ha invece importanza (Werlen, op. cit., p. 73 N 208).
Nell'ambito in esame, il TFA ha già avuto modo di precisare che, il principio secondo cui gli stranieri possono pretendere la prestazione complementare soltanto se hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera per dieci anni (a partire dal 1 gennaio 1998, in precedenza quindici), non può essere interpretato in senso letterale. Si deve infatti ritenere che una breve interruzione della dimora in Svizzera non ostacola il diritto all’ottenimento della prestazione complementare (cfr. STFA non pubbl. in re G. C. dello 11.12.95 p. 3). L’Alta Corte federale considera in particolare che, per determinare la durata di un soggiorno all’estero, che non interrompe il termine legale di dieci anni (termine di tolleranza), sono determinanti le disposizioni relative al diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie della AVS/AI, di cui alle relative convenzioni internazionali. La prestazione complementare e le rendite straordinarie perseguono infatti il medesimo scopo; entrambe inoltre sono indipendenti dal versamento di contributi. Di conseguenza appare adeguato definirne in modo uniforme le condizioni per l’erogazione (STFA non pubbl. in re G. C. dell’11.12.95 p. 3; DTF 110 V 170ss. =RCC 1985 p. 135; ZAK 1981 p. 142; Werlen, op. cit., p. 68/69; Carigiet, op. cit. p. 104).
2.4 Per quel che riguarda le rendite straordinarie, l’art. 10 del protocollo finale della Convenzione conclusa tra la Svizzera e l’Italia relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1. settembre 1964, cfr. STFA inedita dell’11 dicembre 1995 in re G. C.) prevede che un cittadino italiano che lascia la Svizzera per un periodo che non supera tre mesi ogni anno non interrompe la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 7 lett. b e 8 lett. d della Convenzione.
Secondo la giurisprudenza federale tuttavia anche un’assenza dalla Svizzera che supera la durata di tre mesi può essere considerata giustificata e quindi non interruttiva, ad esempio in caso di malattia o per altre ragioni di forza maggiore (RCC 1985 p. 133; STFA 1969 p. 57ss; RCC 1981 p. 129; cfr. Werlen, op. cit. p. 74; Carigiet, op. cit., p. 105).
Al riguardo, in una sentenza non pubblicata nella causa G.C. dell’11.12.1995, p. 4 il TFA, richiamando la sentenza pubblicata in DTF 110 V 173, ha avuto modo di precisare che
" per non essere interruttivo del periodo di dimora nella Svizzera un soggiorno all’estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo dell’imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di forza maggiore.”
Nel caso di impossibilità per un assicurato di essere trasportato in Svizzera in seguito a malattia, il TFA ha ad esempio ritenuto la residenza prolungata all'estero non interruttiva della dimora (DTF 110 V 170ss).
Il TFA ha però pure statuito che un trattamento medico che può essere eseguito in Svizzera, non giustifica un’assenza di durata superiore ai tre mesi (ZAK 1985 p. 134 consid. 2b). In tale evenienza è inoltre necessario che l’interessato, durante la sua assenza, abbia conservato il centro dei suoi interessi in Svizzera e che si possa di conseguenza ammettere che vi ritornerà non appena ne avrà l’occasione (cfr. RCC 1986 p. 431; Werlen, op. cit. p. 75).
Alla luce della giurisprudenza succitata quindi, un’assenza dalla Svizzera che si prolunga oltre la durata ammissibile, se giustificata, non priva forzatamente il richiedente del suo diritto alla prestazione complementare.
2.5 Nel caso in esame la Cassa ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato asserendo che egli risiede in Svizzera solo dal 25 novembre 1991 mentre in precedenza, perlomeno a partire dal 1988, risiedeva in Italia. L'assenza dalla Svizzera sarebbe quindi superiore a tre mesi e quindi interruttiva della residenza di dieci anni.
Dalla dichiarazione della Sezione dei permessi risulta che __________ ha risieduto in Svizzera con permesso B (di dimora) dal 25 novembre 1991 al 24 novembre 1996 e in seguito in base ad un permesso C (di domicilio).
Per quanto riguarda i periodi precedenti l'Ufficio compentente ha precisato che gli atti antecedenti al 1990 sono andati distrutti conformemente alla risoluzione del Consiglio di Stato del 31 marzo 1999.
Dagli atti amministrativi risulta però che l'assicurato risiedeva in Svizzera perlomeno già dal 1983 e che è partito per l'Italia il 30 gennaio 1988. L'assenza in Italia superiore ai tre mesi non è del resto contestata.
Alla luce della documentazione agli atti è quindi verosimile che l'assicurato ha risieduto all'estero per oltre tre anni.
2.6 L'assicurato giustifica l'assenza prolungata asserendo di aver dovuto accudire la madre malata, dopo la morte del padre.
Richiamata la giurisprudenza citata al considerando 2.4, e rilevato che il TFA ha già avuto modo di negare l’esistenza di un caso di forza maggiore nei confronti di un assicurato che aveva motivato la sua assenza prolungata dalla Svizzera invocando le cure da prestare alla madre infortunata (STFA inedita del 5 gennaio 1995 in re L; e del’11 dicembre 1995 in re G. C.), l'assenza all'estero per i motivi indicati dall'assicurato non può che essere considerata interruttiva della residenza in Svizzera.
Infine il fatto che il diritto al domicilio dell' assicurato sia stato ripristinato dall’Ufficio competente, è irrilevante ai fini dell'esito della presente procedura. In effetti i due istituti sono differenti e danno diritto a pretese differenti.
Per giustificare il diritto alla PC i presupposti del domicilio e della residenza ininterrotta devono del resto essere adempiuti cumulativamente (consid. 2.3)
Alla luce della suesposta giurisprudenza la decisione dell'amministrazione non può che essere confermata, in quanto conforme al diritto federale.
Poiché l'assicurato risiede ininterrottamente in Svizzera dal 25 novembre 1991, egli potrà avvalersi della PC solo a partire dal novembre 2001.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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