AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2000.91
Data decisione, Autorità: 31.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00091
ma/sc
Lugano 31 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2000 di
__________, rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 25 settembre 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. In occasione della procedura di revisione periodica a cui vengono sottoposte usualmente le prestazioni complementari assegnate agli assicurati, la Cassa cantonale di compensazione (in seguito la Cassa), con decisione 25 settembre 2000, con effetto dal 1° ottobre 2000 (doc. _), ha ridotto la PC erogata a favore di __________ da fr. 2'444.-- a fr. 1'615.— mensili. La modifica della prestazione complementare è riconducibile al computo dell’importo di fr. 9'672.— percepito dall'assicurata a titolo d’indennità giornaliere di disoccupazione.
1.2. Contro questa decisione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA (doc. _), nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:
" In ordine
In data 18.09.2000, lo scrivente legale aveva comunicato all'Ufficio delle Prestazioni Complementari (PC), Bellinzona, di patrocinare la Signora __________ e aveva chiesto a detto Ufficio di poter prendere visione dell'incarto relativo alla pratica PC della ricorrente come pure che tutte le comunicazioni e gli atti amministrativi relativi a detta pratica fossero trasmessi all'indirizzo del suo studio legale.
Malgrado detta richiesta, la decisione del 25.09.2000 di prestazione complementare alla rendita Al, emessa dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG in seguito alla procedura di revisione della PC, non è mai stata notificata allo scrivente legale che ne è venuto a conoscenza dalla Signora __________.
Egli ha pertanto nuovamente chiesto all'Ufficio PC di poter prendere visione dell'incarto della ricorrente, che gli è stato trasmesso in data 6.10.2000.
Dal momento che dalla consultazione dell'incarto in questione, è stato possibile prendere atto della decisione del 25.09.2000, intimata alla Signora __________, lo scrivente legale propose alla Cassa, per semplicità e per evitare eccessi di formalismo, di considerare notificata la suddetta decisione per il 7.10.2000 ossia alla data in cui gli è pervenuto l'incarto PC.
Il presente ricorso è pertanto tempestivo.
Nel merito
In fatto e in diritto
In seguito alla procedura di revisione della prestazione complementare (PC), versata alla Signora __________, la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito denominata Cassa) ha con decisione del 25.09.2000 ridotto l'importo della PC, ammontante in precedenza Fr. 2'427.‑, a Fr. 1'615.‑ mensili.
La Cassa si era limitata ad allegare alla suddetta decisione la "Tabella di calcolo PC", e non aveva prodotto la benché minima motivazione a sostegno della summenzionata riduzione della PC.
Interpellata dallo scrivente legale, la Cassa confermò l'11.10.2000 che la riduzione della PC non era dovuta al computo di redditi ipotetici attribuibili al marito non invalido, bensì al computo delle indennità di disoccupazione percepite dalla mia mandante.
Preso atto della motivazione fornita dalla Cassa, lo scrivente legale chiese il 16.10.2000, al funzionario competente della presente pratica, ragguagli circa la composizione dell'importo annuo delle indennità giornaliere ammontante a Fr. 9'672.‑ e risultante alla posta N° 24 della "Tabella di calcolo PC".
Il funzionario competente confermò telefonicamente allo scrivente legale che per il calcolo delle PC era stato considerato uno stipendio mensile di Fr. 780,05 e gli comunicò che l'importo annuo delle indennità giornaliere, presumibilmente percepite dall'assicurata, era stato calcolato come segue: Fr. 780,05 : 21 x 21,7 x 12 = Fr. 9'672.‑.
Con il presente gravame la Signora __________ contesta innanzi a questa Corte l'importo di Fr. 9'672.‑ ritenuto dalla Cassa nel calcolo della PC e osserva che detto calcolo, effettuato su una media teorica, non tiene debitamente conto della effettiva situazione reale.
La ricorrente sostiene che l'importo complessivo delle indennità di disoccupazione, da lei effettivamente percepite, è sensibilmente inferiore all'importo considerato dalla Cassa.
In effetti, dai conteggi della Cassa di disoccupazione per il termine quadro 5.11.1999 ‑ 04.11.2001, si evince quanto segue:
‑ conteggio novembre 1999: Fr. 548.45
‑ conteggio dicembre 1999: Fr. 518.‑-
‑ conteggio gennaio 2000: Fr. 780,05
‑ conteggio febbraio 2000: Fr. 780,05
‑ conteggio marzo 2000: Fr. 856,60
‑ conteggio aprile 2000: Fr. 741,75
‑ conteggio maggio 2000: Fr. 856,60
‑ conteggio giugno 2000: Fr. 818,35
‑ conteggio luglio 2000: Fr. 706,25
‑ conteggio agosto 2000: Fr. 774,80
‑ conteggio settembre 2000: Fr. 705,25
‑ Totale: Fr. 8'086,15
Pur mancando il conteggio delle indennità giornaliere per il mese d'ottobre 2000 come pure per i primi quattro giorni del mese di novembre 2000, risulta palese che l'importo annuo delle indennità giornaliere dell'assicurazione disoccupazione, effettivamente percepite dalla ricorrente, è sensibilmente inferiore rispetto all'importo annuo complessivo di Fr. 9'672.‑ considerato dalla Cassa nei calcolo della PC, e più precisamente alla posta N° 24 della "Tabella di calcolo PC".
Non c'è chi non veda come sull'arco di 11 mesi risulti una differenza di Fr. 1'585,85 fra l'importo annuo stabilito dalla Cassa a titolo di indennità giornaliere dell'assicurazione disoccupazione e l'importo effettivamente percepito dall'assicurata.
Se si tiene conto del modo di procedere della Cassa, risulta che l'assicurata avrebbe dovuto percepire mediamente ogni mese, quale indennità di disoccupazione, l'importo di Fr. 806.‑, corrispondente a Fr. 9'672.‑ : 12.
Pur tenendo conto del conteggio mancante per il mese d'ottobre 2000 (stimato mediamente a Fr. 806.‑) nonché per i 4 giorni del mese di novembre 2000 (stimato mediamente a Fr. 153.50, pari a Fr. 806.‑ : 21 x 4), appare ovvio che le indennità giornaliere non riusciranno mai a coprire integralmente la summenzionata differenza di Fr. 1'585,85, bensì vi sarà sempre un importo scoperto valutabile ad almeno Fr. 500.--.
In siffatte condizioni, la decisione della Cassa deve essere annullata, in quanto da un profilo formale essa lede l'obbligo di indicare la motivazione di un atto amministrativo, (art. 35 cpv. 1 LPA) e da un profilo materiale detta decisione non tiene conto delle indennità giornaliere effettivamente percepite dalla Signora __________.
Per le indennità del mese d'ottobre 2000 ci si riserva di produrre il relativo conteggio mancante.
La Signora __________ è stata visitata il 26.10.2000, nell'ambito della procedura di revisione della rendita Al, dal Dott. __________, il quale, oltre agli usuali disturbi presentati dalla ricorrente, ha riscontrato dei disturbi neurologici, giustificanti un esame approfondito presso il Centro paraplegico di __________, nel corso del mese di novembre. In seguito a detto esame, l'assicurata è stata ritenuta inabile al lavoro, e ci si riserva di produrre, non appena pervenuto, il relativo certificato medico.
La ricorrente, non essendo in grado di far fronte alle spese di patrocinio, presenta pure un'istanza di assistenza giudiziaria e rinvia per semplicità, per quanto concerne il requisito dell'indigenza, agli atti già assunti nell'incarto No __________, relativo all'istanza di assistenza giudiziaria presentata dal marito, Signor __________, nella pratica Al di quest'ultimo.
Il presente gravame non risulta di primo acchito essere sprovvisto di possibilità d'esito favorevole, ragion per cui la summenzionata istanza di gratuito patrocinio risulta fondata.
P.Q.M. Considerati gli art. 3 cpv. 1 LPC, art. 35 cpv. 1 LPA, come pure tutte le altre disposizioni di legge applicabili alla presente fattispecie, si domanda
sia giudicato
La decisione di prestazione complementare alla rendita Al, resa il 25.09.2000 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona, è annullata.
L'incarto è di conseguenza retrocesso alla Cassa per la resa di una nuova decisione di prestazione complementare, previo il computo nel calcolo della PC delle indennità giornaliere effettivamente versate alla Signora __________.
L'istanza d'assistenza giudiziaria è accolta e di conseguenza sono accordati alla Signora __________ il beneficio del gratuito patrocinio e l'esonero da eventuali spese giudiziarie.
Spese e ripetibili protestate." (Doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 23 gennaio 2001 la Cassa ha proposto il parziale accoglimento del gravame, osservando:
" (…)
In sede di revisione periodica della prestazione complementare (art. 30 OPC) la ricorrente trasmetteva il conteggio di disoccupazione del mese di febbraio 2000. In quell'occasione la resistente ha effettuato il calcolo della prestazione prendendo come base di calcolo l'indennità mensile, riportandola su base annua. Tale computo ha prodotto una indennità giornaliera annua di disoccupazione di fr. 9'672.‑ (pos. 24 della tabella di calcolo PC).
Il rappresentante dell'assicurata contesta tale modalità di computo; in particolare sostiene, sulla scorta dei conteggi dell'assicurazione contro la disoccupazione da novembre 1999 a settembre 2000, che l'importo complessivo delle indennità ammonta a fr. 8'086.15 in quanto, a detta del ricorrente, "non c'è chi non veda come sull'arco di 11 mesi risulti una differenza di fr. 1'585,85 fra l'importo annuo stabilito dalla Cassa a titolo di indennità giornaliere dei l'assicurazione disoccupazione e l'importo effettivamente percepito dal l'assicurata".
Tale argomentazione non può essere condivisa dalla resistente in quanto, come stabilito dall'art. 23 OPC cpv. 1 e 4, lo stesso prevede:
Di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione.
Se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso dei periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.
In sede ricorsuale la resistente ha tuttavia potuto accertare l'ammontare annuo dell'indennità giornaliera di disoccupazione percepito durante l'anno 2000. Lo stesso ammonta a fr. 8'141.‑.
In considerazione di ciò il nuovo reddito non privilegiato ammonta quindi a fr. 34'487.‑ contro i precedenti fr. 36'018.‑ per un nuovo diritto alla prestazione complementare di fr.1'742.‑ mensili per il periodo da ottobre a dicembre 2000 e di fr. 1'802.‑ a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Alla luce di quanto precede e tutto ben considerato si chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler accogliere il ricorso così come proposto dalla resistente, assegnando alla ricorrente l'importo mensile di fr. 1'742.‑ a decorrere dal 1° ottobre 2000 rispettivamente di fr. 1'802.‑ dal 1° gennaio 2001." (Doc. _)
1.4. In data 23 febbraio 2001, l’avv. __________ ha trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione della sua assistita all’assistenza giudiziaria debitamente vidimato dal Municipio di __________ (doc. _).
1.5. Infine, con scritto 25 giugno 2001 (doc. _) l’avv. __________ ha osservato quanto segue:
" preso atto della risposta, prodotta il 23 gennaio 2001 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, nella procedura ricorsuale in epigrafe, le comunico di non avere particolari mezzi di prova da produrre e di aderire, a nome e per conto della mia patrocinata, alla proposta formulata dalla convenuta d'accoglimento del gravame assegnando a __________ una prestazione complementare per un importo mensile di Fr. 1'742.‑ a decorrere dal 1° ottobre 2000 rispettivamente di Fr. 1'802.‑ dal 1° gennaio 2001.
Mi preme precisare che era stato necessario inoltrare il presente ricorso affinché l'Ufficio delle prestazioni complementari riconoscesse alla mia assistita un aumento della prestazione complementare dopo il 1° ottobre 2000, e pertanto domando a codesta lodevole Corte di statuire sul tema delle spese e ripetibili, accordando in particolare a
__________ delle congrue ripetibili." (Doc. _)
Le osservazioni della ricorrente sono poi state trasmesse alla Cassa per conoscenza (doc. _)
in diritto
2.1. La prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost e disp. Transitoria all'art. 112 Cost. (34 quater v. Cost; RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.2. Per l'art. 3 LPC le prestazioni complementari comprendono:
a. la prestazione complementare annua versata ogni mese
b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.
2.3. Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC):
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
2.4. Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Dal 1° gennaio 1999 (e fino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno era pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998). Questi importi sono rilevanti per la presente fattispecie, che si fonda su una decisione del 25 luglio 2000.
Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A titolo abbondanziale, va rilevato che la lista dei costi testé elencati è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione. A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Koller, Müller, Rhinow, Zimmerli, Schweizerisches Bundesver- waltungsrecht, U. Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998).
2.5. Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.6. In concreto, oggetto del contendere è la riduzione della prestazione complementare erogata a favore di __________. Tale modifica è sostanzialmente riconducibile al computo dell’importo di fr. 9'672.— corrispondente alle indennità di disoccupazione percepite dall’assicurata e calcolate dalla cassa sulla base di un conteggio mensile riportato su scala annua (cfr. consid. 1.3. e doc. _ Pos. 24).
L’assicurata censura questa modalità di calcolo e rileva che la PC deve essere stabilita computando l’importo delle indennità giornaliere effettivamente percepite (doc. _).
Per quanto attiene al calcolo delle indennità giornaliere di disoccupazione, si rileva che, di norma, l'applicazione del tasso di conversione di 21,7 (cfr. art. 21, 22 e 23 LADI, 40 OADI) all'importo dell'indennità giornaliera lordo permette di ottenere globalmente sull'arco dell'anno l'importo massimo indennizzabile, tenuto conto che ogni settimana vengono versate 5 indennità giornaliere di disoccupazione (5 indennità giornaliere X 52 settimane = 260 indennità giornaliere; 21,7 indennità giornaliere al mese X 12 mesi = 260,4 indennità; DTF 111 V 250).
Ebbene, lo scopo della LPC è di garantire agli assicurati un reddito minimo (Pratique VSI 1994 p.225). Di principio, per stabilire il diritto alla PC di un assicurato, vengono presi in considerazione solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Giusta l'art. 23 cpv. 1 e 3 OPC AVS-AI, inoltre:
« per il calcolo della prestazione complementare annua sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui é assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 3c cpv. 1 lett. d LPC). »
Per il capoverso 4 della medesima norma:
« se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione. »
2.7. In concreto, dagli atti dell’incarto emerge che l’assicurata percepisce indennità per disoccupazione dal mese di novembre 1999. In particolare si evince che da quel momento fino al mese di ottobre 2000 ella ha ricevuto complessivamente fr. 8'826.20 a titolo d’indennità di disoccupazione (cfr. doc. _).
A mente del TCA e contrariamente a quanto asserito dalla Cassa con la risposta di causa, quest’importo deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo della PC dell’assicurata. Del resto, esso si avvicina al valore teorico ricavabile applicando il tasso di conversione di 21,7 all'importo dell'indennità giornaliere percepite dalla ricorrente sull'arco dell'anno sulla base della formula matematica citata sub consid. 2.6 (cfr. DTF 111 V 250) e meglio sulla scorta del seguente calcolo:
fr. 34 x 21,7 x 12 = fr. 8853.60.
In simili circostanze, in quanto errato, l’importo di fr. 9'672.— (doc. _, Pos. 24) computato dalla Cassa nei redditi determinanti dell’assicurata deve essere censurato.
2.8. Pertanto, considerato il computo delle indennità giornaliere in ragione di fr. 8'826.20 (cfr. consid. 2.7.), il reddito complessivo non privilegiato dell’assicurata è pari a fr. 35'172.--. Visto che il fabbisogno della signora __________ assomma a fr. 62'960.—, deve esserle erogata una prestazione complementare di fr. 1’685.— mensili a contare dal 1° ottobre 2000.
Va da sé che il premio dell’assicurazione malattia obbligatoria viene assunto dall’IAS.
Il ricorso deve essere quindi parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata.
2.9. Nel proprio gravame la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.2.).
Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto (cfr. STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99 Ws; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97 Ws; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S contro CCC, P 7/97 Ws e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97 Ws).
La Cassa di compensazione verserà quindi all’assicurata la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Di conseguenza, a favore di __________ viene erogata una prestazione complementare mensile di fr. 1'685 con effetto dal 1° ottobre 2000, mentre il premio lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sarà versato direttamente dall’IAS.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione verserà all’assicurata la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.
3.- L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta in quanto priva d’oggetto.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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