AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 33.2000.108
Data decisione, Autorità: 22.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00108
MA/gm
Lugano 22 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2000 di
contro
la decisione del 13 dicembre 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 dicembre 2000 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda di __________ tendente all’assegnazione di una prestazione complementare mensile, con effetto dal 1° novembre 2000 (cfr. doc. _).
1.2. Contro questa decisione __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. _), nel quale si è così espresso:
" Quand'ero parroco a __________ nel 1975 mio nipote mi chiese di cercargli una casa di vacanza in quel paese, ma essendo italiano non gli fu concesso dal Comune.
Allora io, imprudentemente e assolutamente ignaro delle conseguenze (se l'avessi immaginato!) pensai di acquistarne una a mio nome.
Nel 1982 lasciai la parrocchia e mio nipote decise allora di vendere la casa. Evidentemente rappresentai io come il venditore. Naturalmente fu mio nipote a ritirarne il valore. Un avvocato ci consigliò di farne il trapasso del valore a titolo di "donazione". Nella dichiarazione dei redditi l'AVS di __________ pensò che io ero ricco e mi tolse la prestazione complementare. Siccome avevo solo sette anni di contribuzioni (dal '66 al '75) mi fu corrisposto da allora 326.- franchi mensili.
E' da 33 anni che sono in Svizzera reduce __________ fui parroco in diversi paesi. Dal 1991 sono in questa casa per anziani e vivo grazie alla carità della __________ e in parte alla __________ di questo Istituto. La mia situazione personale è assai critica: devo far fronte a diversi obblighi (cassa malati, visite mediche, medicine e con la precisione di non poter racimolare il necessario per il mio funerale).
In vista di ciò rivolgo a codesto spettabile Tribunale di Appello la riassegnazione della prestazione complementare per morire in pace senza lasciare a nessuno di pagare i miei debiti." (Doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 22 gennaio 2001 (doc. _) la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso, osservando:
" (…)
Prima di entrare nel merito dei ricorso occorre anzitutto ricordare che questo lodevole Tribunale Cantonale delle assicurazioni si è già pronunciato più volte sulla questione relativa alla computabilità della sostanza considerata nel calcolo della rendita straordinaria. Con sentenza dell'8 aprile 1993 ne confermava la computabilità della sostanza immobiliare alienata nonché la richiesta di restituzione della somma per prestazioni percepite a torto. Successivamente in data 15 febbraio 1994 veniva pure respinta la domanda di condono e dichiarata la negligenza grave dell'insorgente sul fatto di non aver informato la resistente dell'acquisto nel 1980 della proprietà immobiliare a __________ in seguito alienata, nel novembre 1986, al prezzo di vendita di fr. 520'000,
Posteriormente a queste due decisioni il ricorrente in data 19 luglio 1998 inoltrava nuovamente un ricorso con le stesse motivazioni. Con sentenza del 18 marzo 1999 codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni riconfermava nuovamente che il controvalore della vendita dei fondi di __________, donato ai nipoti nel 1986, dev'essere computato ai fini dei calcolo della PC, in quanto configura sostanza alienata ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC.
Alla luce di quanto precede la resistente, nella determinazione del calcolo della PC, a giusto titolo ha quindi considerato la sostanza netta di fr. 440'000.‑, previo ammortamento annuo previsto dall'art. 17a OPC (fr.440'000.‑ ./. fr. 100'000.‑ = fr. 340'000.‑), ottenuta dopo la deduzione dal prezzo di compra vendita di fr. 520'000.‑, dell'importo di fr. 80'000.‑ versato al Credito Svizzero per estinguere l'onere ipotecario che gravava l'immobile.
Ora, poiché secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. g occorre computare le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato, la resistente ritiene ampiamente giustificato considerare l'importo di fr. 340'000.‑ scaturito dalle contrattazioni citate.
Visto quanto precede e tutto ben considerato si chiede a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)
1.4. Pendente causa il TCA ha richiamato agli atti gli incarti AVS ______ e ______ nonché l’inc. no. __________ del ricorrente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Avantutto, è utile rilevare che la prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater vCF (RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.3. Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 le persone che, tra l’altro, ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.4. Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
Per quanto attiene alle spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali (cpv. 2)."
Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono pure riconosciute le spese seguenti:
"a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A norma dell’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.5. Oggetto del contendere è il computo, ai fini del calcolo della PC, dell’importo di fr. 340'000.— (cfr. Pos. 49, doc. _) a titolo di sostanza immobiliare alienata.
Con il gravame, l’assicurato asserisce di non essere mai stato il proprietario dell’immobile in questione, né tantomeno il beneficiario del ricavo della sua vendita, che, per donazione, sarebbe passato direttamente nelle mani del nipote (cfr. doc. _). Dal canto suo, la Cassa si limita a ribadire la computabilità della sostanza alienata, poiché ripetutamente decretata da questo TCA (cfr. STCA dell’8 aprile 1993, STCA del 15 febbraio 1994 e STCA del 18 marzo 1999, doc. _).
Come detto, scopo della PC è quello di garantire un reddito minimo (cfr. Pratique VSI 1994 p. 225). Pertanto, per stabilire il diritto alla PC di un assicurato, vengono presi in considerazione, di regola, solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Nell’ipotesi in cui, tuttavia, l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2). In tal caso la giurisprudenza considera che vi è rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b). In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alla prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare livello di vita dispone della sua libertà personale, di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).
2.6. In concreto, per quanto riguarda la computabilità della sostanza immobiliare alienata, dai fascicoli processuali degli incarti AVS __________, __________nonché __________, richiamati pendente causa dal TCA per far luce sulle censure ricorsuali, ed in particolare dalle sentenze 8 aprile 1993 rispettivamente 18 marzo 1999, entrambe cresciute in giudicato, emerge quanto segue:
" Dagli atti emerge che __________ ha acquistato con atto pubblico __________ 1980 del notaio Avv. __________ mapp. ni. __________, __________e __________, nel comune di __________. Questi fondi unitamente al mapp. no. __________sono poi stati oggetto di un diritto di compera, in seguito esercitato.
Il prezzo di vendita è stato fissato in fr. 520'000.-- di cui fr. 440'000.-- sono stati incassati dall'alienante, mentre il residuo di fr. 80'000.-- è stato rimesso nelle mani del __________, a valere quale estinzione dell'onere ipotecario che gravava i beni alienati.
Con contratto di donazione __________ 1986 l'assicurato ha poi donato ai nipoti __________ e __________, rispettivamente ai pronipoti __________ e __________ la somma complessiva di fr. 380'000.--. Su tale donazione è poi stata soluta la relativa imposta cifrata dall'Ufficio cantonale di imposte di successione e donazione in fr. 51'490.--.
La proprietà immobiliare, così come i proventi derivati dalla sua vendita, non sono però mai stati dichiarati alla Cassa di compensazione. Nelle varie tabelle di calcolo della rendita straordinaria, allestite nel corso degli anni per adattare l'importo della prestazione, di questa sostanza non si fa cenno alcuno.
Il ricorrente sostiene che la sostanza donata costituirebbe in realtà la restituzione di importi precedentemente concessi dal nipote __________ per l'acquisto e la riattazione della proprietà di __________.
...
Alla luce delle emergenze fattuali la tesi esposta dal ricorrente non può essere avallata da codesta Autorità.
Infatti agli occhi dei terzi e dei pubblici uffici unico proprietario e intestatario dei beni risultava essere __________: al momento dell'acquisto della proprietà, così come al momento della sua alienazione, risulta che egli abbia sempre agito a nome suo e non per conto del nipote. Non vi è, in altre parole, nelle modalità d'acquisto o di vendita alcun indizio che lasci intravvedere che l'assicurato abbia agito per conto del nipote.
D'altro canto, la circostanza secondo cui i proventi della vendita siano poi stati versati ai nipoti e pronipoti, non già a titolo di donazione ma a valere quale restituzione della somma anticipata per l'acquisto e la ristrutturazione della casa, non appare verosimile alla luce del contratto di donazione __________ 1986. Non si vede infatti per quale ragione il ricorrente avrebbe dovuto scegliere la forma del contratto di donazione per restituire degli anticipi ricevuti dal nipote.
Per di più, se effettivamente si fosse trattato di una restituzione di somme anticipate anziché di una donazione, l'operazione non soggiaceva al pagamento della relativa imposta, il cui importo, peraltro non indifferente, ammonta a fr. 51'490.--.
Nè, d'altro canto, le parti avrebbero accettato una simile conseguenza.
Tutta questa serie di indizi oggettivi non possono, a mente di questo Tribunale, essere inficiati dalla dichiarazione 3 novembre 1992, allestita dal nipote __________ a sostegno della tesi dell'assicurato.
Questo documento, non sorretto nè accompagnato da alcun elemento concreto, non è munito di una forza probatoria tale da sovvertire tutta la serie di elementi concreti che militano a favore della tesi contraria. Peraltro, il nipote stesso ammette nel citato scritto di non essere in grado di provare con dati di fatto quanto da lui affermato.
Da quanto precede risulta molto verosimile che il versamento della somma di fr. 380'000.-- sia avvenuta a titolo di donazione e non quale rimborso di somme precedentemente anticipate. A titolo abbondanziale giova rilevare che la soluzione fatta propria dell'amministrazione e dal TCA è anche la più favorevole per l'assicurato."
2.7. Con il ricorso, l’assicurato non ha reso verosimile alcun fatto nuovo atto a mettere in discussione le circostanze su cui si sono fondate le precedenti decisioni. Tali circostanze, del resto, sono pure determinanti ai fini del presente giudizio (cfr. consid. 2.6).
In simili condizioni, anche in questa sede si deve concludere che il controvalore della vendita dei fondi di __________, donato ai nipoti nel 1986, dev’essere computato ai fini del calcolo della PC di __________, in quanto configura sostanza alienata ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC.
2.8. Ora, per quanto attiene alle modalità di calcolo, è bene rilevare che ai sensi dell’art. 17a cpv. 1 OPC, entrato in vigore il 1° gennaio 1990, l’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato, è ridotto annualmente di fr. 10’000.-.
Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno che segue la rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (art. 17a cpv. 2 OPC).
Le parti di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell’entrata in vigore dell’art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1. gennaio 1990 (cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989).
La giurisprudenza ha precisato che la sostanza dev’essere ripresa integralmente il
Dal 1. gennaio 1995 è inoltre stato modificato il tenore dell’art. 17a cpv. 3 OPC il quale prevede che
" per il computo della prestazione complementare è determinante l’importo ridotto della sostanza al 1. gennaio dell’anno in cui la prestazione è corrisposta”.
La regolamentazione è stata inoltre dichiarata conforme alla legge e alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).
In concreto, poiché il ricorrente ha rinunciato a sostanza nel 1986 (cfr. consid. 2.6.), il diritto all'ammortamento decorre soltanto dal 1° gennaio 1991 ed assomma a fr. 100'000.--. Il calcolo operato dalla Cassa risulta quindi corretto e va confermato.
2.9. Alla luce di tutto quanto precede, la sostanza immobile alienata e computabile ai fini del calcolo della PC dell’assicurato ammonta a fr. 340'000.— (cfr. doc. _) e corrisponde al ricavo della vendita dell’immobile (fr. 520'000.—, cfr. consid. 2.6.) meno l’importo destinato all’estinzione dell’onere fondiario gravante i beni alienati (fr. 80'000.--, cfr. consid. 2.6.) e gli ammortamenti legali per un importo pari a fr. 100'000.-- ai sensi dell’art. 17a cpv. 1 OPC (cfr. consid. 2.8).
In siffatte circostanze, poiché i redditi determinanti dell’assicurato eccedono il suo fabbisogno vitale, questo TCA non può che confermare la decisione impugnata e respingere il ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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