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Numero d'incarto:
33.2001.7
Data decisione, Autorità:
07.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00007
ir/gm
Lugano
7 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 12 gennaio 2001
interposto da
__________,
2.
__________,
contro
la decisione del 1 gennaio 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte
convenuta che precisa di aver emesso in data 22 febbraio 2001 una nuova
decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le
conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui
impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche i ricorrenti,
con scritto 6 marzo 2001 (cfr. Doc. _), hanno comunicato il ritiro del ricorso
aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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