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Numero d'incarto:
33.2001.11
Data decisione, Autorità:
05.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00011
ir/gm
Lugano
5 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 14 gennaio 2001
interposto da
contro
la decisione del 28 dicembre 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte
convenuta che precisa di aver emesso in data 13 febbraio 2001 una nuova
decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le
conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui
impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la ricorrente,
con scritto 28 febbraio 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso
aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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