AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2001.24
Data decisione, Autorità: 15.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00024
TB/sc
Lugano 15 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2001 di
contro
le decisioni del 25 gennaio 2001 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con due separate decisioni rese entrambe il 25 gennaio 2001, la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha respinto la richiesta 13 dicembre 2000 postulata dall’assicurata __________ tesa all’ottenimento di una prestazione complementare: la prima si riferiva unicamente al mese di dicembre 2000, la seconda all’anno 2001. Il rifiuto della rendita PC è riconducibile agli introiti della ricorrente che sarebbero superiori al fabbisogno dell’assicurata.
1.2. Con tempestivo ricorso 22 febbraio 2001 l’assicurata ha contestato dette decisioni amministrative, chiedendo a questo Tribunale l’assegnazione di una prestazione complementare. A motivazione della propria richiesta quest’ultima ha precisato che:
" (…)
In data 28 gennaio 1997 è stato esperito un atto notarile per l’eliminazione del preesistente diritto di usufrutto a mio favore su parte della mia ex-proprietà sita nel Comune di __________.
dopo consultazione dell’incarto presso l’ufficio cantonale della cassa di compensazione, ho potuto accertare che alla mia ex-proprietà era stata fatta una perizia cosiddetta commerciale con dei valori assolutamente utopici e che non stavano in piedi. Questa determinazione del valore di stima è stata eseguita senza che noi si sia potuto prendere visione e, se del caso, ricorrere.
Per queste ragioni, ritengo che un eventuale computo del reddito non privilegiato non debba tener conto dell’usufrutto ecc. di cui alla pos. 30 della tabella di calcolo.
Altresì bisognerà rivedere il valore della sostanza mobile o immobile alienata e darci la possibilità di poter rivedere la stima a suo tempo effettuata; a seguito di ciò, gli elementi di calcolo 49, (2), 27 e 29.01 vengano modificati.” (…) (doc. _)
1.3. Dal canto suo la Cassa, onde poter verificare le summenzionate obiezioni sollevate dalla ricorrente, ha chiesto ed ottenuto da questo Tribunale una proroga per inoltrare la propria risposta. La resistente ha così potuto nuovamente interpellare i periti in merito al valore venale dei fondi part. nn. __________RFP di __________ di proprietà della ricorrente. In data 14 marzo 2001, i medesimi periti hanno confermato quanto già esposto nei propri referti peritali del 1° settembre 1997.
Inoltre, ad esplicita richiesta della Cassa (doc. _), in data 23 marzo 2001 l’assicurata ha precisato, per il tramite dell’Agenzia AVS di __________ (cfr. lettera 16 marzo 2001 agli atti), che al momento della donazione avvenuta il 23 agosto 1988 – e di cui si dirà meglio in seguito – ella abitava l’immobile edificato sulla succitata part. n. __________RFP di __________.
1.4. Quanto alla prima censura (cfr. consid. 1.2.), con risposta di causa 29 marzo 2001 l'Amministrazione ha proposto di respingere il ricorso adducendo le seguenti motivazioni:
" (…)
Nel merito evidenziamo che le rinunce a beni mobili o immobili a redditi o entrate di qualsiasi genere non sono per principio ammesse nell'ambito delle PC (art. 3 cpv. 1 lett. f. LPC). Così facendo il richiedente viene a trovarsi in una condizione di nullatenenza voluta e l'aiuto complementare sarebbe un intervento che lo Stato non è tenuto a prestare.
L'art. 17a OPC sancisce tuttavia un'attenuazione al principio di cui sopra, introducendo lo sgravio annuale di fr. 10'000.-- sulle sostanze alienate per effetto di donazione, ma al più presto a contare dal 1° gennaio 1990.
Per i redditi nei confronti dei quali è stata fatta rinuncia, senza una valida contropartita e senza obbligo legale, non è invece applicabile lo sgravio di cui sopra, gli stessi vanno computati nel calcolo della PC alla stessa stregua delle entrate sulle quali la ricorrente può concretamente contare (marg. 2060 DPC).
Nel caso specifico la ricorrente, con atto notarile del 23 agosto 1998 stipulato dall'avv. __________, procedeva ad un contratto di donazione immobiliare che prevedeva, al punto B) dello stesso, quanto segue:
" __________ e __________, nelle loro qualità di comproprietarie, concedono alla madre __________, che accetta, un diritto di usufrutto, gratuito a vita natural durante, gravante le part. __________di __________, giusta l'art. 745 e seg. CCS."
La resistente ha quindi computato l'importo di fr. 2'455.-- (vedi notifica di tassazione 1997/98) corrispondente all'usufrutto dell'immobile al quale, con istanza del __________ 1997 presso l'Ufficio dei registri di __________, la ricorrente ha poi rinunciato.
In siffatte condizioni l'importo di fr. 2'455.-- (pos. 30 della tabella di calcolo PC) deve quindi, senza alcun dubbio, essere riconfermato. (…)" (doc. _)
1.5. Nelle proprie osservazioni la ricorrente ha in sintesi riconfermato quanto già esposto nel proprio ricorso (doc. _).
I periti, dopo l’esperimento di un ulteriore sopralluogo alla presenza dell’interessata, hanno corroborato il contestato valore venale di Fr. 150'000.- relativo al fondo part. __________RFP di __________ (doc. _).
1.6. Con scritto 18 giugno 2001(doc. _) la resistente ha ribadito quanto già affermato nel proprio allegato responsivo, e meglio:
" (…)
Alla luce di quanto precede la resistente ha quindi rivisto il calcolo della prestazione complementare ma malgrado le rettifiche apportate il diritto alla prestazione non è ancora dato in quanto, benché il nuovo reddito non privilegiato passi dai precedenti fr. 29'085.- agli attuali 25'219.- fa riscontro un fabbisogno di fr. 22'600.- per un nuovo superamento del limite di reddito di fr. 2'619.-." (…) (doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù dell’art. 2a LPC hanno tra l’altro diritto alla prestazione complementare le persone anziane che:
" a. ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS”.
2.4. Per quanto riguarda il calcolo della prestazione complementare, secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC (cfr. anche art. 2 LPC):
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi.”
2.5. Inoltre, in merito alle spese riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l’art. 3b LPC prevede che
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 15280 franchi e al massimo 16880 franchi;
per i coniugi, almeno 22920 franchi e al massimo 25320 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 8050 franchi e al massimo 8850 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.6. Ancora, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.7. Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, N. 2092; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 99).
Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 100).
Da ciò emerge che non solo il valore locativo del proprietario, ma anche quello dell'usufruttuario va computato.
Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.)".
Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5 %, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5 % se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25 % se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Inoltre, per gli assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
2.8. Con il suo gravame la signora __________ contesta il computo di Fr. 2'455.- a titolo di usufrutto cui ha rinunciato nel 1997.
Con contratto di donazione immobiliare del 23 agosto 1988 infatti la ricorrente si è vista concedere dalle figlie __________ e __________ “un diritto di usufrutto, gratuito a vita natural durante, gravante le part.__________ di __________, giusta l’art. 745 (settecentoquarantacinque) e seg. CCS” donate con quel medesimo atto (pag. 3 del rogito n. __________dell’avv. __________, notaio, a cui ha fatto seguito la relativa iscrizione a RF di cui al dg. __________del __________ 1988).
A motivazione della soluzione adottata, l'Amministrazione ha dichiarato che vi è stata in concreto rinuncia, senza una valida contropartita e senza obbligo legale, di un reddito da sostanza.
Giusta l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC si deve tener conto delle entrate e delle parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
Per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione, di principio, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pag.156/ 166; ZAK 1989 pag. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è richiamabile nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid. 2).
In tal caso la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b).
Secondo l’art. 745 cpv. 2 CC, il diritto d’usufrutto attribuisce all’usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo disposizione contraria. L’usufruttuario ha diritto al possesso, all’uso e al godimento della cosa (art. 755 cpv. 1 CC). Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (P. H. Steinauer, Les droits réels, Tome III, Berna 1992, N 2436) appartengono all’usufruttuario dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi. Egli può inoltre cedere l’esercizio dell’usufrutto, dando ad esempio in locazione l’oggetto dell’usufrutto contro percezione di un canone di locazione (art. 758 cpv. 1 CC).
2.9. In concreto dagli atti dell'incarto amministrativo emerge che con istrumento notarile del __________ 1997, n. __________ nei rogiti dell’avv. dott. __________, notaio, l'assicurata e le figlie __________ e __________ hanno convenuto di cancellare il suddetto diritto di usufrutto gravante il fondo n. __________RFP di __________ (cfr. istanza di cancellazione di usufrutto del __________ 1997, di cui al dg. __________del __________ 1997, agli atti).
Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito in una sentenza del 9 dicembre 1996 nella causa Y. pubblicata in SVR 1997 EL Nr. 38, nel caso di rinuncia a un usufrutto, nel conteggio relativo alla prestazione complementare deve essere considerato il reddito ipotetico dell'usufrutto quale rinuncia al reddito (per un rapporto con la cessione di sostanza immobiliare contro la costituzione di un usufrutto cfr. DTF 122 V 394).
Visto che il reddito di un usufrutto corrisponde al valore locativo dell'immobile (cfr. consid. 2.7.), in simili circostanze questa Corte deve concludere che il valore va computato come rettamente operato dall'amministrazione.
2.10. Per determinare il valore locativo dell'abitazione edificata sulla part. n. __________RFP di __________ precedentemente occupata dalla ricorrente in qualità di usufruttuaria, l'Amministrazione ha fatto capo al valore dell'usufrutto desunto dalla decisione di tassazione 1997/1998 della ricorrente, cifrando l'importo in Fr. 2'455.- (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
E' a buon diritto, pertanto, che la Cassa ha computato alla ricorrente un importo di Fr. 2'455.- a titolo di reddito non privilegiato e che lo stesso sia andato ad aggiungersi agli altri elementi necessari per il calcolo relativo alla concessione o al rifiuto della prestazione complementare.
Sin d'ora, comunque, va rilevato come il computo – o meno – dell'importo di cui si tratta non muta la decisione finale, ritenuto come già solo le rendite versate alla ricorrente superino il fabbisogno (Fr. 23'496.- - Fr. 23'140.-).
2.11. __________ censura la valutazione dell’immobile part. n. __________RFP di __________. L’assicurata lamenta, infatti, che il relativo referto peritale comporta un valore eccessivo del bene, giacché tale importo rappresenta il valore commerciale anziché il valore di stima.
A seguito di queste osservazioni, l’Ufficio stima, chiamato a prendere posizione in merito ed esperito un secondo sopralluogo alla presenza della ricorrente, ha riconfermato la succitata perizia, precisando
" (…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili
d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione.
e) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accessi, le servitù, nonché qui fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.
Dal riesame delle valutazioni contenute nella nostra perizia, riteniamo che non vi siano nuovi elementi che non siano già stati considerati dal perito incaricato di allestire la valutazione.
Pertanto sulla base dei considerandi sopraccitati riteniamo di dover confermare in tutto il suo aspetto la nostra perizia immobiliare."
(doc. _)
Stante quanto sopra, la Cassa ha approfondito l’istruttoria scoprendo così che, al momento della rinuncia al summenzionato usufrutto e quindi al diritto di abitare nell’immobile eretto sulla part. n. __________RFP di __________, la ricorrente vi abitava a tutti gli effetti.
2.12. Secondo l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Giusta l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, inoltre,
" La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.”
Se la sostanza immobiliare serve da abitazione all'assicurato, fa quindi stato l’applicazione del suddetto capoverso. Esso vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare (RCC 1991 pag. 422).
Secondo la volontà del legislatore, dunque, dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere, di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), N. 2109).
A norma dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Ne consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di stima ufficiale (cfr. STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT I-1993, pag. 232).
In specie, per la part. n. __________RFP di __________ va ritenuto il valore di stima di Fr. 47'020.-.
Ed è dunque questo valore che deve essere inserito nella tabella di calcolo PC. Ad esso vanno aggiunti i valori venali degli altri tre immobili alienati nel 1988, compresa la quotaparte della proprietà coattiva.
La sostanza immobiliare alienata dalla ricorrente nel Comune di __________ va così calcolata:
§ Part. n. __________: Fr. 13'000.-
§ Part. n. __________: Fr. 2'000.-
§ Part. n. __________: Fr. 37'000.-
§ Part. n. __________: Fr. 2'300.- (coattiva nella misura di 2/20
delle partt. nn. __________e __________)
§ Part. n. __________: Fr. 47'020.-
TOTALE Fr. 101'320.-
2.13. Il valore della sostanza così come ritenuto dalla Cassa su valutazione dell'Ufficio stima è contestato dalla ricorrente.
In proposito va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Questa giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).
Infine va ancora precisato che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S. consid. 2b).
Dal canto suo la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (SVR 1996 KV Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pagg. 263 segg.; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 pagg. 210/211), che il valore venale degli immobili in questione sarebbe inferiore a quello indicato dall’Ufficio stima (doc. _).
In simili circostanze questo TCA non ha motivo di ritenere che le perizie esperite dall’Ufficio stima siano inaffidabili: in effetti non vi sono elementi contraddittori agli atti. Di conseguenza, poiché le perizie si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo e la liceità delle perizie dell’Ufficio stima è già stata verificata da questa Corte e dal TFA, i valori venali dei fondi in questione, stabiliti pendente causa, vanno considerati corretti e possono essere posti alla base della presente sentenza (cfr. summenzionata STFA del 27 febbraio 1998, ibidem).
2.14. A’ sensi dell’art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, l’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato (Fr. 101'320.-) è ridotto annualmente di Fr. 10'000.- a partire dal 1° gennaio che segue la rinuncia (cpv. 2) - in casu a partire dal 1989 -, quindi di Fr. 110'000.-.
Conseguentemente, in concreto non rimane alcuna sostanza residua ascrivibile poi ai redditi non privilegiati della ricorrente.
Nel proprio allegato responsivo del 29 marzo 2001 la Cassa ha rivisto la sua posizione:
" (…)
Per quanto riguarda l’altro oggetto del contendere e con particolare riferimento alla sostanza mobile o immobile alienata (pos. 49 della tabella di calcolo PC) la resistente, esperite le necessarie verifiche, conviene per lo stralcio della posizione contestata come pure della sua ipotetica redditività (pos. 29.01 della tabella di calcolo PC).”
(doc. __ pag. 2)
Ciononostante, l'Amministrazione ha correttamente rilevato che non v’è comunque possibilità di concedere una prestazione complementare alla ricorrente.
Difatti, unicamente l’importo relativo alla sostanza computabile deve essere eliminato sia per il mese di dicembre 2000 che per l’anno 2001 (Fr. 3'085.- rispettivamente Fr. 2'085.-).
Per il mese di dicembre 2000 risulta così che il fabbisogno totale rimane pari a Fr. 22'600.- ed il totale dei redditi è fissato a Fr. 26'000.-, ciò che non permette chiaramente alla ricorrente di poter beneficiare di una prestazione complementare in virtù del summenzionato art. 3a cpv.1 LPC (cfr. consid. 2.4.).
Per l’anno 2001 si ha un fabbisogno totale di Fr. 23'140.- ed un importo totale dei redditi pari a Fr. 26'592.-. La prestazione complementare non può quindi essere concessa, poiché i redditi di cui dispone la ricorrente __________ sono superiori al fabbisogno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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