AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2001.28
Data decisione, Autorità: 29.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00028
TB/tf
Lugano 29 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
Contro
Le decisioni del 22 febbraio 2001 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con due separate decisioni rese il 22 febbraio 2001, la Cassa di compensazione di Bellinzona (in seguito denominata Cassa) ha respinto la richiesta di concessione di prestazione complementare inoltrata da __________, per il periodo maggio 2000-dicembre 2000, come pure per l’anno 2001, a motivo che i redditi superavano le spese riconosciute.
1.2. Con atto ricorsuale del 6 marzo 2001 l’assicurata, per il tramite della figlia __________ ha sollevato dubbi sulle modalità di allestimento del calcolo e sui valori contenuti nei referti peritali 9 febbraio 2001 dell’Ufficio stima relativi alle particelle nn. __________RFD di __________– dei quali allora non aveva ancora preso visione -, adducendo sostanzialmente che:
" (…)
non corrisponde alla realtà, in quanto come risulta dal Registro Fondiario, nonché dallo “specchietto” già in vostro possesso la signora __________ non è l’unica proprietaria, bensì unicamente di un terzo del particellare Nr. __________, mentre del particellare __________-__________è proprietaria unicamente per 1/3 di un mezzo.
Va inoltre tenuto conto che essendo il particellare __________l’abitazione primaria, la stessa va valutata al valore di stima, sia che la stessa sia messa al capoverso 44 che al 46, la sua quota va di diritto trattata al valore di stima e non al valore commerciale.
1.3. Con risposta dell’11 aprile 2001 la Cassa ha riconfermato le decisioni impugnate e prodotto i citati referti peritali:
" (…)
Per quanto attiene la valutazione della sostanza immobiliare l’art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
" La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente."
Nel caso specifico si verifica quanto previsto dal citato articolo per cui la resistente ha ordinato le perizie tecniche atte a stabilire il valore corrente delle sostanze immobiliari possedute in comproprietà.
Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di stabilire il valore corrente di ogni singola particella.
Nel dettaglio così si presentano:
part. __________RFD fr. 250.--
part. __________RFD fr. 210.--
part. __________RFD fr. 440'000.--
part. __________RFD fr. 220'000.--
Circa i parametri utilizzati per valutare la sostanza la resistente non può che riconfermarsi nei valori citati in quanto scaturiti da perizie specificatamente richieste.
A tal proposito giova infatti ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa.
In sede ricorsuale e sulla base delle indicazioni espresse dalla ricorrente abbiamo tuttavia rilevato che nel calcolo, oggetto del contendere, la resistente è incorsa in un errore di ripartizione delle singole quote di proprietà appartenenti alla ricorrente. Per questa ragione il valore esposto alla pos. 46.02 della tabella di calcolo PC deve essere modificato in fr. 146'784.-- contro i precedenti fr. 220'152.-- e conseguentemente il reddito non privilegiato passa da fr. 42'571.-- a fr. 35'234.--.
Malgrado questa modifica la prestazione complementare risulta pur sempre respinta ma il superamento del nuovo limite di reddito ammonta a fr. 583.-- contro i precedenti fr. 7'920.--.
Altro oggetto del contendere riguarda la retta computata alla pos. 57 della tabella di calcolo PC (fr. 75.--).
A tal proposito occorre quindi far rilevare che la Casa __________ risulta annoverata nell'elenco delle case per anziani convenzionate con reparto medicalizzato. Il decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) stabilisce tuttavia all'art 2 che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di fr. 75.--. L'importo considerato nel calcolo della pos. 57 della tabella di calcolo va dunque riconfermato." (…) (doc. _)
1.4. Ottenuta una proroga, in data 28 maggio 2001 la ricorrente ha inoltrato le proprie osservazioni in merito alle perizie relative ai fondi partt. nn. __________e __________RFD di __________, producendo a sua volta una perizia allestita in collaborazione con l’agenzia immobiliare __________ e la __________. In tale perizia il valore venale delle suddette particelle è stato fissato rispettivamente in Fr. 292'000.- e in Fr. 118'000.- (doc. _).
1.5. L’Ufficio stima, dopo un ulteriore sopralluogo esperito alla presenza di __________, ha modificato in parte i referti relativi alle due succitate contestate perizie.
Su questa base, in data 14 settembre 2001 la Cassa ha concluso che il ricorso in questione deve essere parzialmente accolto, nel senso che __________ potrà beneficiare del pagamento dell’assicurazione obbligatoria retroattivamente dal 1° maggio 2000 (doc. _).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la non concessione da parte della Cassa all’assicurata __________ di una prestazione complementare sia per il periodo maggio 2000-dicembre 2000 che per il successivo anno 2001, a motivo del superamento, con i propri redditi, delle spese riconosciute.
In proposito va rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Per l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.3. Per quanto riguarda il calcolo della prestazione complementare, secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC (cfr. anche art. 2 LPC):
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi.”
2.4. Circa le spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali (cpv. 2).”
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.5. Ancora, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.6. In concreto, nel proprio ricorso l’assicurata ha evidenziato che la degenza presso la casa per anziani __________ comporta il pagamento di una tariffa giornaliera di Fr. 86.-, mentre la Cassa le ha riconosciuto un importo quotidiano di soli Fr. 75.-.
A norma dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale.
In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di 75 franchi (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 18 novembre 1998, in vigore dal 1° gennaio 1999).
Anche se la ricorrente, degente presso una casa per anziani, ha pagato durante l’anno 2000 quotidianamente una retta superiore (cfr. dichiarazione 16 novembre 2000 della __________ agli atti), per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi delle prestazioni complementari le si deve computare per l'anno 2000 l’importo totale di Fr. 27'375.- (Fr. 75.- x 365 giorni). A tale ammontare vanno aggiunti Fr. 3'600.- (Fr. 300.- mensili x 12 mesi) a titolo di spese personali per gli assicurati, come pure il contributo fisso per l'assicurazione malattia (CHF 2'976.-).
I suddetti importi restano tali per l'anno 2001, fatto salvo il contributo fisso per l'assicurazione malattia che assomma a Fr. 3'096.- (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001).
La censura ricorsuale non può quindi essere accolta.
2.7. A mente della ricorrente, la Cassa avrebbe erroneamente computato il valore venale della part. n. __________RFD di __________ anziché il valore di stima.
Giusta l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
Secondo tali termini, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.
Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424).
In una sentenza pubblicata in VSI 1994 pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.
Le Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS al N. 4010 prevedono che:
" Il soggiorno in un istituto deve essere considerato permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile.”
Nel caso di specie, ritenuto come è sin dal 29 novembre 1999 che la ricorrente abita alla __________, Istituto per anziani sito nel Comune di __________ (cfr. predetta dichiarazione 16 novembre 2000), bisogna ormai considerare permanente tale soggiorno. Conseguentemente, è corretto computare nel calcolo della PC il valore venale relativo a detto immobile.
2.8. Nell'impugnativa __________ contesta il valore ritenuto dalla Cassa per le proprietà immobiliari a lei riconducibili. In corso d'istruttoria l'Amministrazione ha chiesto ai funzionari dell'Ufficio stima un riesame dei valori delle perizie 9 febbraio 2001 allestite dall'arch. __________ (doc. _) alla luce delle puntuali contestazioni della ricorrente.
Con una nuova perizia trasmessa dalla Cassa a questa Corte in data 14 settembre 2001, l'ing. __________ dell'Ufficio stima (doc. _), dopo aver effettuato un sopralluogo alla presenza della figlia dell’assicurata, ha effettivamente ravvisato dei valori troppo alti relativamente alla cubatura degli edifici ed al valore del terreno dei fondi edificati partt. nn. __________ RFD e __________RFD di __________.
Conseguentemente, il valore venale della part. n. __________è stato indicato in Fr. 390'000.- (doc. _) mentre quello relativo alla predetta part. n. __________in Fr. 190'000.- (doc. _). L'ing. __________ ha inoltre precisato che
" (…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili
d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione.
e) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accessi, le servitù, nonché qui fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale."
(doc. _)
La nuova perizia è stata sottoposta all’assicurata, la quale ha implicitamente espresso ancora dubbi in merito ai nuovi summenzionati valori venali (doc. _).
2.9. Il 28 maggio 2001 la ricorrente, con la collaborazione dell'agenzia immobiliare __________ e della __________, ha prodotto due perizie relativamente ai due fondi partt. nn. __________e __________RFD di __________, accettando invece i valori stabiliti dall'Ufficio stima relativi alle partt. nn. __________ e __________RFD di __________ (doc. _). Le differenze sostanziali con la perizia allestita dall'Ufficio stima portano sulla misurazione delle cubature, sui valori attribuiti al terreno e alle costruzioni, come pure sulla ponderazione da attribuire al valore di reddito nel computo del calcolo mediato.
Per il fondo n. __________, il perito di parte ha proceduto a separare la parte abitazione (mc 415) e la parte cantina (mc 105) per una cubatura totale di mc 520, contro i complessivi mc 686 stabiliti dall'Ufficio stima (arch. __________) nella prima perizia 9 febbraio 2001 (doc. _) e i mc 625 del secondo referto peritale 10 settembre 2001, allestito dall'ing. __________ dell'Ufficio stima (doc. _).
La suddivisione operata dalla perizia di parte è stata eseguita in funzione dell'attribuzione ad ogni sezione di un valore diverso al mc: la ricorrente ha computato Fr. 250.-/mc per l'abitazione e Fr. 100.-/mc per la cantina, contro Fr. 280.-/mc stabiliti dai periti incaricati dalla Cassa per l'intero fabbricato, creando così un'evidente discrepanza.
L'Amministrazione ha ritenuto tale valore unitario in considerazione dello stato della costruzione, della sua ubicazione, dello sfruttamento delle possibili utilizzazioni della proprietà ed alla luce dei prezzi di oggetti simili alla particella in discussione.
Il valore del terreno è stato stimato dall'Amministrazione a Fr. 300.-/mq come ai valori della perizia di parte, ciò alla luce dell'ubicazione del fondo e della sua sfruttabilità.
La perizia prodotta dalla ricorrente ha evidenziato lo standard poco elevato della costruzione, la necessità di un passo veicolare e dell'allacciamento fognario. I periti di parte hanno quindi fissato il valore del fondo in Fr. 292'000.-.
L'Ufficio stima, delegato dalla Cassa, ha fatto – in parte – proprie le critiche mosse ed ha adeguato verso il basso il valore passando dagli iniziali Fr. 440'000.- (arch. __________) a Fr. 390'000.- ritenuti dall'ing. __________.
Anche per il fondo part. n. __________RFD di __________ la perizia di parte evidenzia la separazione all'interno del fabbricato sub. A - tra abitazione e cantina -, attribuendo all'abitazione una cubatura di mc 250 ed alla cantina di mc 50. L'Ufficio stima ritiene invece una cubatura globale di mc 510.
Per il sub. B e la sostra-tettoia, le perizie in esame hanno esposto i medesimi volumi.
Sia nella prima che nella seconda perizia, i periti dell'Ufficio stima sono giunti altresì al medesimo risultato per quanto concerne il valore cubico unitario, tenendo conto dello stato della costruzione, della sua ubicazione, dello sfruttamento delle possibili utilizzazioni della proprietà ed alla luce dei prezzi di oggetti simili alla particella in oggetto. E' rimasto così invariato il prezzo di Fr. 260.-/mc, contro il valore al mc fissato dai periti di parte: Fr. 250.-/mc per l'abitazione rispettivamente Fr. 100.-/mc per la cantina.
Il valore del terreno è stato diminuito di Fr. 60.-/mq, passando così dagli iniziali Fr. 150.-/mq (cfr. perizia arch. __________) a Fr. 90.-/mq (cfr. perizia ing. __________) ed il valore venale ritenuto dall'Ufficio stima con la seconda perizia 10 settembre 2001 è di Fr. 190'000.-, contro Fr. 220'000.- del primo referto ed il valore di Fr. 118'000.- evidenziato nel referto peritale prodotto dall'assicurata.
Per la particella al mappale n. __________i tecnici incaricati dall'Amministrazione hanno ritenuto l'insediamento in zona residenziale, pur senza accesso veicolare, valutando inoltre l'ottima vista e l'insolazione, la zona tranquilla. La costruzione (circa del 1960) è stata valutata nei suoi elementi costruttivi, nella suddivisione degli spazi e per quanto attiene alle installazioni.
Per il mappale n. __________l'arch. __________ e l'ing. __________ hanno entrambi in particolare evidenziato l'ottima vista al lago, la zona tranquilla, la struttura abitativa e gli accessi, pur considerando le rifiniture semplici e datate (la casetta è del 1955 con ampliamento a suo del 1975). Essi hanno altresì considerato l'ampiezza del fondo e la presenza di un rustico (pur se in disuso).
2.10. Secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S. H; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dall’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Questa giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).
2.11. Da un raffronto fra le tre perizie portanti sui fondi partt. nn. __________e __________ RFD di __________ emerge dunque che l'ing. __________ ha parzialmente ammesso le censure dell’assicurata per quanto riguarda la cubatura del fondo n. __________ed ha riconosciuto che il valore del terreno relativamente ad entrambi i citati fondi era troppo elevato. Per tutte e due le particelle in questione il secondo perito ha di contro mantenuto il valore cubico unitario precedentemente stabilito dall'arch. __________.
Sulla scorta di quanto precede ed in particolare delle considerazioni menzionate al considerando 2.9., questa Corte rileva che la ricorrente non ha dal canto suo sufficientemente dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (SVR 1996 KV Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pagg. 263 segg.; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 pagg. 210/211), il motivo per cui il prezzo al mc per entrambi i fondi in questione sarebbe inferiore a quello indicato dai due periti dell’Ufficio stima e le ragioni per le quali la cubatura degli edifici siti sul mappale __________si differenzi da quella univoca individuata sia dall'arch. __________ che dall'ing. __________. Oltre a ciò, la ricorrente non ha contestato in alcun modo - e soprattutto con argomenti di carattere tecnico (doc. _) - le nuove conclusioni 10 settembre 2001 tratte dall'ing. __________ pendente causa.
Questo TCA osserva in primis che le due perizie eseguite dall'Ufficio stima su invito della resistente contemplano un valore cubico unitario per il calcolo del valore reale per il calcolo ponderato, anziché procedere differenziando l'interno dei fabbricati in questione (scissione tra la parte cantina e la parte adibita ad abitazione, ciò che ha comportato due differenti valori cubici nella perizia di parte). Invero, l'Ufficio stima ha allestito le proprie perizie sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (doc. _) che prevede quanto segue:
" Fondi edificabili ed edificati
Art. 15 1I fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione.
2I fondi edificati devono essere valutati come un'unità economica comprendente fabbricati e relativo terreno annesso.
Valore venale
Art. 16 1È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione. Circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate.
2Il valore venale di un fondo edificato (fabbricato più terreno annesso) è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello di reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento."
L'art. 7 cpv. 1 del Regolamento sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare con oggetto il valore venale/fattore di ponderazione di cui al precitato art. 16 cpv. 2 disciplina che
" Il valore venale dei fondi edificati viene calcolato mediante la seguente formula:
(valore metrico)+(valore di reddito x fattore di ponderazione)"
1 + fattore di ponderazione
Per la determinazione del valore venale di un immobile, dunque, le summenzionate norme non prevedono alcuna differenziazione di calcolo e di valutazione per l'interno di fabbricati, ma unicamente di trattare come un tutt'uno i fabbricati ed il relativo terreno annesso.
Nel caso concreto, stante quanto sopra questo Tribunale ritiene pertanto che ai fini della determinazione del valore venale delle partt. nn. __________e __________RFD di __________, l'Ufficio stima ha correttamente fatto capo ad un valore cubico unitario.
Secondariamente, la perizia 10 settembre 2001 effettuata dall'ing. __________ ha parzialmente tenuto conto delle osservazioni formulate dalla ricorrente modificando conseguentemente in particolare, sulla scorta di ulteriori accertamenti tecnici eseguiti in loco e previa discussione con la rappresentante della ricorrente, alcuni importi relativamente al valore al mq dei sedimi in questione.
Da quanto sopra discende che questo Tribunale può considerare affidabile nella sua integralità il referto peritale allestito dall'ing. __________ (doc. _), fondandosi esso su accertamenti approfonditi esperiti da specialisti nel ramo; in maniera ponderata e con considerazione di tutti gli usuali parametri. Ne consegue che alla base della presente sentenza devono essere posti rispettivamente l'importo di Fr. 390'000.- (part. n. __________) e l'ammontare di Fr. 190'000.- (part. n. __________).
2.12. La ricorrente ha altresì rilevato come la Cassa abbia sbagliato nell’attribuirle per intero le quattro particelle nn. ____, __________, __________e __________RFD di __________, poiché esse apparterrebbero alla comunione ereditaria composta di __________ medesima, della figlia __________ e del figlio __________.
Detta critica è stata recepita dall'Amministrazione che ha proceduto, già nella propria risposta, a rettificare le proprie decisioni ripartendo le singole quote di comproprietà appartenenti alla ricorrente rifacendosi al catastrino fiscale agli atti.
Tuttavia, conformemente all’art. 18 OPC-AVS/AI,
" Fintanto che il coniuge superstite non ha fatto uso del suo diritto di opzione sulla successione del coniuge decesso prima del 1° gennaio 1988, un quarto della successione è considerato sostanza del coniuge superstite e i tre quarti ripartiti in parti uguali fra i figli.”
Il N. 2111 delle Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC) spiega così il suddetto enunciato:
" La seguente disposizione è valida unicamente se il coniuge è deceduto prima del 1° gennaio 1988.
Se il coniuge superstite non fa uso del suo diritto d’opzione secondo l’articolo 462 capoverso 1 CC (nella versione valida fino alla fine del 1987), si computano, oltre ai diritti derivanti dal regime patrimoniale, un quarto dell’eredità a questo coniuge e tre quarti, divisi in parti uguali, ai figli. Questo principio è applicabile per analogia agli utili, agli interessi passivi e alle spese di manutenzione dell’eredità (RCC 1979 p. 500).”
Siccome __________ è vedova dal 1980 e la proprietà dei quattro succitati fondi è tuttora indivisa, la ripartizione delle singole quote di proprietà deve pertanto avvenire giusta il succitato disposto.
Ne consegue che la situazione con oggetto la sostanza della ricorrente si presenta nei termini seguenti:
§ Part. n. __________: ha un valore venale di Fr. 250.-
1/4 x Fr. 250.- = Fr. 62.50 a favore della ricorrente
§ Part. n. __________: ha un valore venale di Fr. 210.-
1/4 x 2/4 x Fr. 210.- = Fr. 26.25 a favore della ricorrente
§ Part. n. __________: ha un valore venale di Fr. 390'000.-
1/4 x 2/4 x Fr. 390'000.- = Fr. 48'750.- a favore della ricorrente
§ Part. n. __________: ha un valore venale pari a Fr. 190'000.-
1/4 x Fr. 190'000.- = Fr. 47'500.- a favore della ricorrente
La quota di 2/4, cioè di metà, rappresenta la quota di comproprietà appartenente alla predetta comunione ereditaria. Infatti, le partt. nn. __________e __________sono detenute per metà (2/4) dalla nota comunione ereditaria, mentre l'altra metà è divisa in parti uguali fra __________ e __________: ciascun figlio dispone così di 1/4 su ogni immobile (doc. _: catastrino fiscale; docc. _: perizie dell'Ufficio stima che si sono basate sulle iscrizioni a registro fondiario; docc. _ e _: le indicazioni fornite dalla rappresentante della ricorrente medesima).
La sostanza totale di cui dispone la ricorrente ammonta quindi a Fr. 96'338.- ed è tale valore che deve essere ritenuto nel calcolo della prestazione complementare.
2.13. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e le decisioni impugnate annullate. L’incarto è rinviato alla Cassa di compensazione di Bellinzona affinché stabilisca il diritto alla PC di __________ considerando una sostanza ammontante a Fr. 96'338.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi.
§ Le decisioni impugnate sono annullate.
§§ L'incarto è rinviato alla Cassa di compensazione di Bellinzona, affinché stabilisca il diritto alla PC di __________, a far data dal 1° novembre 2000 e compreso l’anno 2001, tenendo conto di una sostanza di Fr. 96'338.-.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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