AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2001.32
Data decisione, Autorità: 16.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00032
TB
Lugano 16 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 22 febbraio 2001 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 22 febbraio 2001 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha ridotto da Fr. 449.- a Fr. 404.- la prestazione complementare mensile erogata a __________, con effetto a far data dal 1° marzo 2001.
1.2. La revisione dell’importo della PC è riconducibile da un lato all’integrazione della figlia __________ (riconosciuta in data 29 agosto 2000) nel calcolo del fabbisogno vitale del ricorrente (Fr. 16'880.- + Fr. 8'850.- = Fr. 25'730.-), dall’altro dalla computazione di solo metà (Fr. 4'500.-) del canone di locazione a carico dell’assicurato. Inoltre, l’ammontare della rendita AI computata nel reddito non privilegiato di cui beneficia l’assicurato è stata modificata conseguentemente, così pure il contributo fisso per l’assicurazione malattia.
Pertanto, la Cassa ha identificato __________ e __________ quali beneficiarî della prestazione complementare mensile pari a Fr. 404.- (doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso 20 marzo 2001, l’assicurato ha chiesto in via subordinata al TCA di riesaminare la decisione impugnata adducendo le seguenti motivazioni:
"(…)
Il ricorrente ha preso atto che nella tabella di calcolo della PC relativa alla decisione del 22.02.2001 sono state computate le spese per dieta ma osserva che a torto è stata ritenuta in detta tabella una pigione annua lorda di Fr. 4'500.-, corrispondente alla metà della pigione annua di Fr. 9'000.- (cfr. tabella di calcolo della PC allegata alla precedente decisione del 24.11.2000).
contesta l’importo ritenuto di Fr. 4'500.-, in quanto il canone di locazione annuo di Fr. 9'000.-, dovrebbe essere ripartito su tre teste, e dovrebbe pertanto ammontare a Fr. 3'000.- per persona.
La suddetta contestazione è oltremodo giustificata, poiché in seguito alla convivenza di __________ con __________, si è costituita de facto “un’unione domestica” e il ricorrente partecipa quale padre pure alle spese insorte per sua figlia __________, essendovi un obbligo morale e giuridico di __________ a provvedere alla necessità economiche di sua figlia.
La Cassa ha tenuto conto di detto aspetto e pertanto ha aumentato nella tabella di calcolo della PC l’importo del fabbisogno vitale e del contributo fisso dell’assicurazione malattia, come pure ha modificato l’importo delle rendite AI, inserendo la rendita completiva per figlio.
Sulla base dei motivi esposti, ne discende che la pigione annua lorda, determinante per il calcolo della PC, dovrebbe essere ritenuta su due teste ossia su __________ e su sua figlia __________ e di conseguenza dovrebbe ammontare a Fr. 6'000.- (Fr. 9'000.- : 3 x 2 = Fr. 6'000.-). (…)” (Doc. _)
In via principale, congiuntamente a quanto appena esposto, l’assicurato ha pure invocato una manifesta disparità di trattamento fra coniugati e conviventi, sostenendo:
“(…)
(…)
Nel presente caso la differenza fra il fabbisogno teorico di Fr. 34'170.- per coniugi con una figlia a carico e il fabbisogno Fr. 25'730.- per un padre convivente con una figlia a carico ammonta a Fr. 8'440.-
Ne discende che, nella fattispecie sussiste una manifesta e palese disparità di trattamento fra coniugati e conviventi, in quanto il fabbisogno riconosciuto dalle PC ai coniugati, tenendo conto della maggior entrata costituita dalla rendita completiva, è pur sempre di Fr. 3'196.- (differenza Fr. 8'440.- e Fr. 5'244.-) superiore al fabbisogno riconosciuto dalle PC ai conviventi. (…)" (doc. _)
1.4. Con risposta di causa 9 aprile 2001, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti motivazioni:
" (…)
Dalla documentazione agli atti e da una successiva conferma trasmessaci in data 19 gennaio 2001 dall’Agenzia comunale AVS di __________ rileviamo che il ricorrente, a decorrere dal mese di novembre 2000 e più precisamente dal 23 ottobre 2000, abita nell’economia domestica della signora __________, sua convivente, in Via __________.
La nuova economia domestica si compone come segue:
__________figlia
__________ figlia
Il ricorrente, titolare di una rendita intera di invalidità ha inoltre riconosciuto la figlia __________ in data 29 agosto 2000 mentre per la signora __________ come pure per la figlia __________, avuta da un precedente matrimonio della signora __________, non viene corrisposta nessuna rendita completiva, Il requisito della titolarità, per quest’ultime, risulta pertanto carente.
In considerazione di ciò e con particolare riferimento a quanto attiene alla deduzione prevista per gli alloggi abitati in comune la cifra 3023 delle direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC) stabilisce:
“ Se più persone abitano in comune in un appartamento o in una casa unifamiliare, la pigione (comprese le spese accessorie) è suddivisa in parti uguali tra le singole persone e così computata per il calcolo della PC annua. Ciò vale anche per le persone che vivono in concubinato. In casi particolari, ad esempio quando una persona occupa la maggior parte dell’alloggio, si può adottare una ripartizione diversa a seconda delle proporzioni reali (DTF 105 V 271 segg.). Non si tiene conto delle parti della pigione pagate dalle persone che non sono comprese nel calcolo della PC.”
Nella presente fattispecie si chiede che la pigione sia considerata nella misura di 2/3, cioè fr. 6'000.- e non in ragione di 2/4 come considerato dalla resistente. A sostegno di tale richiesta viene indicato che il ricorrente interviene, in maniera preponderante, al sostentamento di questa unione de facto.
La resistente non può evidentemente aderire alla richiesta ricorsuale in quanto le direttive non fanno dipendere la partecipazione alle spese per l’alloggio dal sostentamento o meno del convivente. (…)” (Doc. _)
1.5. Con la replica 30 aprile 2001 il ricorrente ha precisato:
" Ho preso atta della risposta, prodotta dalla Cassa cantonale di compensazione, e con la presente mi preme precisare che in data 22 febbraio 2001, ossia alla data in cui è stata resa dalla Cassa la decisione accordante una PC di Fr. 404.- mensili, l’economia domestica del ricorrente si componeva di soltanto 3 persone, segnatamente di
__________ n
__________, figlia del ricorrente
(…)
Di conseguenza, si allega al presente scritto il giudizio, emesso il 15 maggio 2000 dalla Sezione degli enti locali, comprovante il collocamento di __________ presso l’Istituto __________. (…)” (doc. _)
1.6. Nelle proprie osservazioni 21 maggio 2001, avendo la Cassa potuto appurare che la bambina __________ è effettivamente ospite dell’Istituto __________ a far data dal 25 gennaio 1999, essa ha così parzialmente aderito alle richieste di giudizio del ricorrente, concedendogli retroattivamente dal 1° marzo 2001 una prestazione complementare pari a Fr. 529.-.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la riduzione della prestazione complementare mensile concessa all’assicurato __________.
Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC),
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1).”
2.4. Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 15280 franchi e al massimo 16880 franchi;
per i coniugi, almeno 22920 franchi e al massimo 25320 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 8050 franchi e al massimo 8850 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.5. Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.6. Non sono, invece, computati come redditi determinanti (art. 3c cpv. 2 LPC):
"a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione."
2.7. Nel caso concreto, l’assicurato ha fatto valere principalmente, come precedentemente evidenziato, un errore nella computazione del canone di locazione, sostenendo che la figlia __________ è a suo carico. Pertanto, per il calcolo della PC dovrebbe, a suo dire, essere ritenuto il canone di locazione annuo ripartito su due teste, per un ammontare complessivo di Fr. 6'000.-.
Pendente causa la Cassa si è allineata a tale tesi calcolando infine una prestazione complementare pari a Fr. 529.- (doc._).
A proposito del canone di locazione computabile si rileva che, secondo l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC in vigore dal 1° gennaio 1998, si tiene sì conto della pigione ma senza deduzione di alcuna franchigia e delle spese accessorie.
L’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC precisa inoltre che
" I Cantoni stabiliscono l’importo delle spese di pigione giusta l’articolo 3b capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un anno, di:
12000 franchi per le persone sole,
13800 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita”.
Per quanto riguarda l’ammontare della pigione computabile nell’ipotesi in cui più inquilini abitino nel medesimo appartamento, il nuovo art. 16c OPC entrato in vigore il 1° gennaio 1998 prevede:
" Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua” (cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali” (cpv. 2).
L’UFAS ha commentato nel modo seguente questa norma (Pratique VSI 1998 pag. 35):
" Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC.
On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes.
Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe"."
La norma citata ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali tra le persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T., STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556).
Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Una deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione.
Un’eccezione è parimenti ammessa quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 273).
In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l’appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V 274).
2.8. Nel caso concreto, la resistente ha potuto appurare (docc. _) come __________, figlia di __________– quest’ultima conduttrice dell’appartamento di Via __________ -, vive presso l’Istituto __________ sin dal 25 gennaio 1999. Il citato appartamento serve dunque da dimora domestica soltanto per tre persone, e meglio per __________, __________ e __________.
L’impugnazione dell’assicurato fatta valere contro la decisione 22 febbraio 2001 e chiedente di computare nel proprio fabbisogno l’importo di Fr. 6'000.-, pari a 2/3 della pigione annua di Fr. 9'000.- (la parte di __________, esclusa dal calcolo della PC, non è presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua, cfr. considerando 2.7.), deve pertanto essere accolta.
A titolo abbondanziale si rileva come, pendente causa, la resistente, esperite le opportune verifiche, ha accondisceso a quanto postulato dal ricorrente nel proprio memoriale di ricorso, fissando il nuovo diritto dell’assicurato ad una prestazione complementare pari ad un importo di Fr. 529.- mensili (doc. _) {[(Fr. 16'880.- + Fr. 8'850.- + Fr. 3'936.- + Fr. 2'100.- + Fr. 6'000) – (Fr. 2'997.- + Fr. 24'492.-)] – Fr. 3'936.-} : 12 = Fr. 528.40, arrotondato per eccesso a Fr. 529.-.
2.9. Il ricorrente ha sollevato da ultimo una censura in merito ad una pretesa disparità di trattamento attuata nei di lui confronti: a suo dire, la Cassa non avrebbe, a torto, considerato i summenzionati concubini alla stessa stregua di una coppia di coniugi.
Tale assunto non deve essere protetto.
Difatti, in base ai disposti delle cifre 2023 e 2024 delle Direttive sulle Prestazioni Complementari all’AVS e AI (DPC) entrati in vigore il 1° gennaio 1998, risulta chiaramente che
“2022 L’importo per il fabbisogno vitale per persone sole è applicato alle persone maggiorenni celibi, vedove o divorziate.
2024 Tale importo è inoltre applicabile ai coniugi che vivono separati (cfr. N. 2033 segg.), alle persone coniugate il cui coniuge soggiorna per un lungo periodo all’estero o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto (cfr. il N. 2031) nonché alle persone che vivono in concubinato.”
A comprova di quanto suferito, e cioè che i concubini sono considerati alla stessa stregua di persone sole riguardo al calcolo per l’importo per il fabbisogno vitale, si fa ulteriore riferimento alla cifra 2025 delle medesime Direttive DPC:
" “L’importo per il fabbisogno vitale per coniugi è applicato a tutte le persone coniugate – compresi gli orfani coniugati che beneficiano di una rendita per orfani e i figli coniugati che danno diritto a una rendita per figli -, ad eccezione di quelle che vivono separate (cfr. N. 2033 segg.).”
Da quanto precede si comprende dunque, a contrario, che le persone che vivono in concubinato non rientrano nella categoria dei coniugi.
E’ quindi a buon diritto che la Cassa ha ritenuto nel calcolo del fabbisogno vitale dell’assicurato il limite di reddito di Fr. 16'880.- a titolo di persona sola, importo al quale sono stati correttamente aggiunti Fr. 8'850.- per la figlia __________.
2.10. Visto quanto sopra, le censure sollevate dall’assicurato in via principale devono essere parzialmente respinte. La decisione impugnata deve essere quindi annullata e riformata unicamente sulla base di quanto evidenziato sub considerando 2.8.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è annullata
§§ L’incarto è rinviato alla Cassa di compensazione affinché stabilisca il diritto alla PC di __________ con effetto dal 1° marzo 2001 giusta quanto indicato al considerando 2.8.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa convenuta verserà al ricorrente __________ l’importo di Fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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