AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2001.34
Data decisione, Autorità: 05.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00034
MA
Lugano 5 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 22 febbraio 2001 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con due decisioni 22 febbraio 2001 la Cassa cantonale di compensazione ha assegnato a __________ una prestazione complementare mensile di fr. 318.— per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2000 (doc. _) e di fr. 256.—con effetto dal 1° gennaio 2001 (doc. _).
1.2. In data 21 marzo 2001 l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA, nel quale il suo rappresentante si è così espresso:
" In riferimento alla tabella di calcolo PC, l’importo calcolato alla voce fabbisogno : retta per degenti in istituti, risulta troppo bassa. Mia Madre è degente alla casa di riposo __________ e la retta è di fr. 110.- al giorno. Mia madre, che abitava a __________, è in lista d’attesa alla casa di riposo di __________, ma si prevede che per lungo tempo non ci sarà la possibilità di avere un posto a disposizione. Quindi il __________ non è stata una soluzione di comodo, ma obbligata. Purtroppo la retta è più alta che al punto 57 della tabella di calcolo. Quindi chiedo un adeguamento di tale bisogno." (doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 30 marzo 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame, rilevando:
" Dalla documentazione agli atti rileviamo che la ricorrente si trova collocata definitivamente presso la Casa di riposo __________ dall’8 settembre 2000.
Questo istituto risulta annoverato nell’elenco delle case per anziani medicalizzate ma non sussidiato dal cantone. A tal proposito il decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) stabilisce all’art. 2 che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di fr. 75.-. L’importo considerato nel calcolo alla pos. 57 della tabella di calcolo va dunque riconfermato.
A titolo informativo giova inoltre ricordare che a norma dell’art. 3b cpv. 2 LPC per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti :
In considerazione a quanto precede e poiché le decisioni del 22 febbraio 2001 risultano conformi alle vigenti disposizioni legali in materia di prestazione complementare si chiede, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando le decisioni impugnate." (doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. La prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater vCF (RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.3. Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 le persone che, tra l’altro, ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.4. Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
Per quanto attiene alle spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali (cpv. 2)."
A norma dell’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.5. Oggetto del contendere è l’importo di fr. 27'375.— computato dalla cassa a titolo di retta per degenti in istituti (Pos. 57, doc. _).
Con il ricorso l’assicurata censura questa modalità di calcolo e sostiene che, ai fini della PC, nel suo fabbisogno vitale andrebbe considerato l’importo effettivamente pagato alla casa per anziani __________, ossia fr. 110.— mensili (cfr. consid. 1.2.). A sostegno della propria tesi ricorsuale, ella adduce che tale degenza, tra l’altro, si è resa necessaria per la mancanza di posti letto in istituti convenzionati (doc. _).
Per l'art. 5 cpv. 3 lett. a LPC
" i cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale."
Giusta l'art. 2 del Decreto esecutivo cantonale concernente la LPC all'AVS/AI del 18 novembre 1998,
" La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodo di lunga durata in case per anziani o di cura è di fr. 75."
Questo importo è tuttora invariato (cfr. Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
In proposito va rilevato che i costi degli istituti di cura variano da casa a casa. Gli istituti privati di livello elevato pretendono ad esempio tasse alte, che non possono né devono venire finanziate dalle prestazioni complementari. Per questo motivo il legislatore federale ha autorizzato il Cantone a limitare i costi. Di questa possibilità hanno praticamente fatto uso tutti i Cantoni. (Carigiet/Koch, supplement, p. 114; cfr. per una panoramica relativa alle tasse dei diversi cantoni, AHI praxis 1999 p. 67ss; cfr. pure STCA del 19 febbraio 2001 nella causa H.M.).
All'assicurato viene pure conteggiato un importo per le spese personali per beneficiari dell'AVS di fr. 300 mensili (art. 4 lett. a del decreto, art. 5 cpv. 1 lett. c LPC).
2.6. Alla luce di quanto precede non si può considerare l'importo della pensione effettivamente pagato dall'assicurata, bensì quello previsto dal Cantone nell'ambito del potere di apprezzamento concessogli dall'art. 5 LPC.
In simili condizioni, il ricorso di __________ va respinto mentre le decisioni della Cassa, in quanto corrette, vanno confermate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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