AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2001.39
Data decisione, Autorità: 20.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00039
TB
Lugano 20 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 26 marzo 2001 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con le decisioni impugnate, la Cassa di compensazione di Bellinzona ha ridotto all'assicurata il contributo mensile di Fr. 2'000.- precedentemente fissato per l'anno 2000, portandolo a Fr. 602 con effetto dal 1° aprile 2000.
Per quanto attiene all'anno 2001, la Cassa ha fissato la prestazione complementare in favore della ricorrente in Fr. 446.- al mese.
1.2. Per il tramite del suo rappresentante, l'assicurata si è aggravata con ricorso 12 aprile 2001 contro le predette decisioni 26 marzo 2001. Ella sostiene che la posizione 34 "altri redditi" della tabella di calcolo PC debba ammontare alla differenza fra Fr. 1'500.- mensili percepiti a titolo di vitalizio costituito con la Banca __________ e le spese di Fr. 750.- al mese derivanti dallo stoccaggio del suo mobilio presso i magazzini della ditta __________ (doc. _).
1.3. Nella propria risposta 23 aprile 2001, la resistente respinge tale affermazione giacché la ricorrente è degente in modo definitivo presso un istituto di cura. Ciò escluderebbe che, parallelamente e contemporaneamente, si possa tener conto nel fabbisogno dell'assicurata sia del forfait stabilito dalla legge per i soggiorni in case per anziani o di cura, sia delle spese occasionate dallo stoccaggio dell'arredamento (doc. _).
1.4. Sebbene le sia stata data l'opportunità (doc. _), la ricorrente non ha prodotto alcun ulteriore mezzo di prova.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.4. Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Circa le spese riconosciute l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali (cpv. 2).”
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.6. Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
" Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.7. In concreto, a far tempo dal 19 febbraio 1996 (cfr. documentazione agli atti dell'Amministrazione) la ricorrente è degente in modo definitivo presso la casa per anziani __________.
A norma dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale.
In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di 75 franchi (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 18 novembre 1998, in vigore dal 1° gennaio 1999).
Pertanto, per il calcolo del fabbisogno a’ sensi delle prestazioni complementari le si deve computare l’importo totale di Fr. 27'375.- (Fr. 75.- x 365 giorni). A tale ammontare vanno aggiunti Fr. 3'600.- (Fr. 300.- mensili x 12 mesi) a titolo di spese personali per gli assicurati ed il contributo fisso per l'assicurazione malattia.
I suddetti importi restano tali per l'anno 2001 (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001).
Per entrambe le sue decisioni qui impugnate, a buon diritto la Cassa ha dunque ritenuto a titolo di fabbisogno gli ammontari totali di Fr. 33'951.- per l'anno 2000 e di Fr. 34'071.- per l'anno 2001.
2.8. A mente della ricorrente, ai fini del calcolo del diritto alla prestazione complementare bisognerebbe altresì tenere conto delle spese che la stessa sopporta in funzione dello stoccaggio in un magazzino, a pagamento, dell'arredamento ricavato dallo smantellamento dell'appartamento di __________, sua abitazione prima di essere collocata definitivamente alla Casa __________.
Al proposito va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC, è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo, 1995, pag. 135, e Ergänzungsband, Zurigo, 2000, pag. 83).
Le spese che non risultano nell'elenco non possono quindi essere ammesse in deduzione.
A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea, 1998).
Nel caso di specie, non possono pertanto essere computati quali costi specifici a carico della PC quelli relativi alla conservazione in deposito di mobilio e altri suppellettili di proprietà della ricorrente.
La tesi della ricorrente non può conseguentemente essere accolta. L'importo di Fr. 750.- non può essere considerato come spesa riconosciuta a' sensi dell'art. 3b LPC.
2.9. A titolo abbondanziale si evidenzia ancora come la resistente abbia computato nel calcolo della prestazione complementare in favore della ricorrente l'importo di Fr. 18'000.- per i mesi di aprile 2000-dicembre 2000 a titolo di "altri redditi" (pos. 34), mentre per l'anno 2001 tale ammontare sia stato fissato in Fr. 18'960.- (doc. _).
Con il gravame l'assicurata riconosce di aver beneficiato di un diritto d'abitazione vita natural durante sulla PPP __________ sita nel comune di __________ e di aver rinunciato a tale diritto in data 3 marzo 1999 (cfr. gli atti dell'Amministrazione).
Come controprestazione a questa rinuncia, a far tempo dal mese di luglio 1999 la ricorrente riceve dalla Banca __________ una rendita vitalizia di Fr. 1'500.- al mese (doc. _) che, giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. d, LPC, deve essere dunque considerata come reddito determinante.
Inoltre, a contare dal mese di giugno 2000 – compreso il mese di gennaio 2001 - la ricorrente percepisce l'importo di Fr. 80.- mensili dal signor __________ per la locazione del garage (cfr. estratto dal conto n. __________conto ufficio tutore per il periodo 01.01.2000-31.12.2000, agli atti dell'Amministrazione).
Per quanto attiene alla determinazione di redditi e sostanza determinanti nel tempo, l'art. 23 OPC-AVS/AI dispone che
" Di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione." (cpv. 1)
" Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 3c cpv. 1 lett. d LPC)." (cpv. 3)
Nel caso di specie, è indubbio che la rendita vitalizia di Fr. 1'500.- che la ricorrente percepisce sin dal luglio 1999 debba essere qualificata come una rendita a' sensi del dianzi citato art. 3c cpv. 1 lett. d e che, di conseguenza, ai fini del calcolo della PC si debba applicare il capoverso 3 dell'art. 23 OPC-AVS/AI.
Pertanto, è a giusta ragione che la Cassa ha computato alla ricorrente Fr. 18'000.- (Fr. 1'500.- al mese) per l'anno 2000, in virtù delle entrate di pari valore percepite durante tutto quell'anno.
Lo stesso dicasi per l'anno successivo: agli atti non vi sono documenti che attestino una cessazione di tale versamento in favore della ricorrente da parte della Banca __________. Ciò stante, nella posta del reddito non privilegiato deve essere riportato anche per l'anno 2001 il valore di Fr. 18'000.-.
Quanto all'entrata di Fr. 80.- al mese, essa ricade apparentemente sotto la voce "reddito proveniente da sostanza immobile" di cui all'enunciato art. 3c lett. b LPC (cfr. consid. 2.6.). Mettendo a disposizione il garage, la ricorrente ne trae un reddito che diventa determinante ai fini del calcolo della PC.
Da ciò deriva che è l'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI che deve essere posto alla base del computo di tale importo. Di conseguenza, per l'anno 2000 si dovrà fare riferimento all'anno 1999 e per l'anno 2001, all'anno 2000.
Poiché la locazione in questione è iniziata nel giugno 2000, ai fini del calcolo della PC per quel medesimo anno l'ammontare di Fr. 80.- al mese non deve tornare in linea di conto.
Diverso è il caso per l'anno 2001 che, come evidenziato, deve fare riferimento all'anno 2000: ne discende che solo sette mesi (Fr. 80.- x 7 = Fr. 560.-) devono essere computati all'assicurata a titolo di reddito non privilegiato.
In conclusione, per il calcolo della PC per i mesi di aprile 2000-dicembre 2000 la Cassa ha computato, a giusta ragione, accanto alla rendita AVS (Fr. 5'760.- annui), l'importo di Fr. 1'500.- mensili che l'assicurata ha percepito durante quello stesso anno (Fr. 18'000.-), per un reddito non privilegiato totale pari a Fr. 23'760.-.
La censura della ricorrente deve quindi essere respinta.
Nella determinazione dei redditi non privilegiati che la ricorrente ha conseguito durante l'anno 2001, rientrano invece la rendita annua AVS, fissata in Fr. 6'672.-, la rendita vitalizia di cui sopra, ammontante sempre a Fr. 1'500.- al mese, per complessivi Fr. 18'000.- annui, come pure il succitato importo di Fr. 560.- che, sommati, danno un reddito non privilegiato di Fr. 25'232.-.
Ne discende che su questo punto la decisione dell'Amministrazione deve essere di contro annullata ed il ricorso accolto.
2.10. Alla luce dei precedenti considerandi, il ricorso inoltrato dall'assicurata è parzialmente accolto.
La decisione 26 marzo 2001 della Cassa fissante l'importo della prestazione complementare a favore della ricorrente per il periodo aprile 2000-dicembre 2000 è confermata, mentre la decisione di pari data relativa all'anno 2001 è annullata.
L’incarto è rinviato alla Cassa di compensazione di Bellinzona affinché stabilisca il diritto alla PC per l'anno 2001 della signora __________, considerando un reddito non privilegiato ammontante a Fr. 25'232.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione 26 marzo 2001 relativa alla concessione di una prestazione complementare per il periodo aprile 2000-dicembre 2000 è confermata.
§ La decisione 26 marzo 2001 relativa alla concessione di una prestazione complementare per l'anno 2001 è annullata.
§§ L’incarto è rinviato alla Cassa di compensazione di Bellinzona, affinché stabilisca il diritto alla PC per l'anno 2001 della signora __________, tenendo presente un reddito non privilegiato di Fr. 25'232.-.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster