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Numero d'incarto:
33.2001.48
Data decisione, Autorità:
25.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00048
ir/fz
Lugano
25 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 14 maggio 2001
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24.4.01 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte
convenuta che precisa di aver emesso in data 15.6.01 una nuova decisione con la
quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene
annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
ritenuto che anche la parte ricorrente, con
scritto 22.6.01, ha comunicato la sua adesione alla nuova decisione e
comunicato il ritiro del ricorso
viste le disposizioni della legge di
procedura del 6.4.1961
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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