AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2001.50
Data decisione, Autorità: 29.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00050
TB
Lugano 29 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2001 di
__________,
rappr. da: __________, rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 24 aprile 2001 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 24 aprile 2001 la Cassa di compensazione di Bellinzona ha fissato la prestazione complementare a favore della ricorrente in CHF 705.- mensili con effetto dal 1° maggio 2001, contro i precedenti CHF 1'520.- concessile a partire dal 1° gennaio 2001.
1.2. Con ricorso 18 maggio 2001 (doc. _) interposto per il tramite dell'avv. __________ la ricorrente contesta l'ammontare del valore venale della part. __________RFD di __________ computatole a titolo di sostanza e chiede di ripristinare la precedente PC di CHF 1'520.- al mese.
1.3. Con risposta 13 giugno 2001 (doc. _) la Cassa ha proposto la reiezione del gravame, computando alla ricorrente – detentrice insieme al fratello __________ di una quota di partecipazione di metà alla comunione ereditaria fu __________ - a titolo di sostanza immobiliare CHF 125'000.-. Tale importo scaturisce dal valore corrente del citato fondo (CHF 250'000.-) determinato dall'Ufficio stima con perizia 6 aprile 2001 (doc. _).
1.4. Invitata a produrre ulteriori mezzi di prova (doc. _), la ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha prodotto in data 5 luglio 2001 una perizia fatta allestire dall'ing. __________ e su tale base ha affermato che
" (…)
Dal referto emergono due importanti conclusioni:
la prima è che la valutazione globale (fr. 250'000.-) non è realizzabile perché in gioco c'è esclusivamente la quota parte della ricorrente e non tutta la particella, della quale è comproprietario, in ragione di ½ (dopo la morte della madre), il fratello __________.
La seconda osservazione è che nessuno sarebbe disposto ad acquistare la quota di ½. Sia chiaro anche che il fratello __________ non ha i mezzi, anche se volesse, per acquistare.
Ne scende, come afferma il perito __________, che "il valore venale dell'oggetto deve essere ridimensionato".
E', questa, la domanda della ricorrente, la quale conferma che la stima è esagerata sia per la qualità dell'immobile sia per la sua caratteristica e soprattutto per il fatto che da discutere c'è esclusivamente la quota parte della ricorrente.
Di conseguenza, il calcolo operato dalla parte convenuta non può essere protetto perché non tiene conto di questi importanti fattori. L'IAS si è infatti limitato a prendere sic et simpliciter il valore indicato dall'ufficio cantonale senza considerare altro.
E' di contro lecito ritenere che il valore precedentemente considerato (fr. 22'313.-) possa essere mantenuto, per cui alla ricorrente va erogata una rendita complementare nella misura in cui era percepita prima della nuova stima." (…) (doc. _)
1.5. A richiesta dell'Amministrazione (doc. _), l'Ufficio stima si è pronunciato sulla perizia di parte (doc. _), confermando integralmente il contenuto del proprio referto peritale 6 aprile 2001 (docc. _ e _).
Conseguentemente, in data 27 luglio 2001 la Cassa ha ribadito la sua risposta di causa 13 giugno 2001 (doc. _).
1.6. Con scritto 8 agosto 2001 (doc. _) l'avv. __________ ha contestato alcuni punti delle osservazioni rese dall'Ufficio stima, concludendo che la citata stima del fondo n. __________RFD di __________ sarebbe puramente teorica e non troverebbe riscontro nella realtà.
in diritto
2.1. Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.3. Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.4. Circa le spese riconosciute l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali (cpv. 2).”
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.5. Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
" Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.6. In concreto, a far tempo dal 5 dicembre 1997 (cfr. la documentazione agli atti dell'Amministrazione) la ricorrente è degente in modo definitivo presso la Casa per persone anziane di __________.
A norma dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale.
In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di 75 franchi (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001).
Pertanto, per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi delle prestazioni complementari, la Cassa ha computato alla ricorrente a giusta ragione per l'anno 2001 l’importo totale di CHF 27'375.- (CHF 75.- x 365 giorni). A tale ammontare sono stati aggiunti CHF 3'600.- (CHF 300.- mensili x 12 mesi) a titolo di spese personali per gli assicurati, come pure il contributo fisso per l'assicurazione malattia (CHF 3'096.-).
2.7. Con il suo gravame la ricorrente censura la valutazione della part. n. __________RFD di __________ esperita dall'Ufficio stima. L'assicurata lamenta infatti che il referto peritale 6 aprile 2001 giunga ad un valore venale eccessivo relativamente alla sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria fu __________ (CHF 125'000.-).
Per l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Giusta l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
Secondo tali termini, nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.
Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424).
In una sentenza pubblicata in VSI 1994 pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.
Le Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS prevedono al N. 4010 che:
" Il soggiorno in un istituto deve essere considerato permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile.”
Nel caso di specie, poiché l’assicurata è degente presso la casa per anziani di __________ a far tempo dal 5 dicembre 1997 (cfr. documentazione agli atti dell'Amministrazione), l’immobile posseduto in comunione ereditaria (part. n. __________ RFD di __________) non le serve da abitazione primaria. Correttamente, quindi, la Cassa di compensazione ne ha computato il valore venale.
2.8. Per determinare il valore commerciale dell'immobile l’Amministrazione deve far esperire una perizia da parte d'un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime il valore risultante poteva risultare superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), per la determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
In concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al riguardo va ancora rilevato che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).
2.9. Con perizia immobiliare 6 aprile 2001 (doc. _), l’Ufficio stima ha fissato in CHF 250'000.- il valore venale complessivo del fondo part. n. __________RFD di __________, rispettivamente in CHF 125'000.- l'importo imputabile all'assicurata, ritenuto come quest'ultima benefici di una quota di metà su tale immobile.
Con il gravame l'assicurata sostiene che la proprietà in questione sia stata sopravvalutata in modo tanto evidente quanto inammissibile. L'edificio risale almeno ad inizio del secolo scorso e da allora non vi è stato eseguito alcun rinnovamento, se non la realizzazione del gabinetto/bagno verso il 1930. Inoltre, l'abitazione ha serramenti semplici, camere esigue ed è priva di riscaldamento; il tetto è interamente da rifare e sia lo stato di vetustà che di precarietà dell'immobile sono alquanto evidenti.
La ricorrente ha prodotto una perizia 29 giugno 2001 allestita dall'arch. __________, il quale ritiene globalmente accettabile il risultato a cui è giunto l'Ufficio cantonale di stima in caso di realizzo dell'intero immobile. A mente della ricorrente il valore venale di CHF 125'000.- per la sua quota sarebbe impossibile da realizzare in caso di vendita della sua parte di comproprietà di un mezzo. Il valore del fondo dovrebbe quindi essere ridotto, poiché la comproprietà diminuirebbe sia l'attrattività nei confronti di un acquirente sia il valore stesso della sua quota di partecipazione.
Pendente causa, viste le censure ricorsuali l’Ufficio stima, chiamato dalla Cassa a prendere posizione in merito, ha provveduto ad una nuova valutazione dell'immobile ed ha riconfermato integralmente la propria precedente perizia, osservando in particolare che
" (…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili;
d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;
e) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accessi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.
Dal riesame delle valutazioni contenute nella nostra perizia, riteniamo che non vi siano nuovi elementi che non siano già stati considerati dal perito incaricato di allestire la valutazione.
Per quanto riguarda l'esistenza di una comunione ereditaria, a nostro parere riteniamo che la stessa non influenzi il valore venale di un fondo. Nel Codice Civile Svizzero, sono indicate le disposizioni che regolano i rapporti di comproprietà (diritti e obblighi), che tra l'altro prevedono la possibilità di disporre come un proprietario e il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà.
Pertanto sulla base dei considerandi sopraccitati riteniamo di dover confermare in tutto il suo aspetto la nostra perizia immobiliare." (…) (doc. _).
2.10. In proposito va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza prrobatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24 dicembre 1993 in re S. H; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell’amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Questa giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M.).
2.11. Le critiche mosse dalla ricorrente all'importo della sostanza immobiliare riportata nell'impugnata tabella di calcolo PC (cfr. consid. 2.10.) si riferiscono – come detto - alla valutazione dell'Ufficio stima fornita alla Cassa.
Dette censure non trovano tuttavia conferma nel dettagliato referto peritale 6 aprile 2001 dell'Ufficio stima (doc. _).
Gli esperti incaricati dall'amministrazione di procedere all'esame del fondo in questione hanno evidenziato che lo stesso – comunque ben dimensionato: mq 843 - si trova su un terreno pianeggiante che dispone di infrastrutture primarie quali l'acqua, la corrente elettrica ed il telefono ed è sito nella zona nucleo vecchio del PR, la quale è abbastanza tranquilla e gode di un buon orientamento.
Per l'abitazione (sub. A), di antica data, l'ing. __________ ha giudicato sufficiente la conservazione esterna, carente lo stato interno, necessitante di una pulizia radicale al fine di renderla abitabile, mentre modeste sono state valutate le rifiniture.
Quanto al sub. B (l'ex pollaio), lo stesso è stato ampiamente considerato negativamente da parte dell'Ufficio stima: è stato definito un rudere in pessimo stato di conservazione (analogamente all'ex porcile, sub. D).
L'autorimessa e la cantina (sub. C ed H), anch'esse di antica data, sono state definite modeste per le rifiniture e carenti per la conservazione, mentre la piccola legnaia ed il deposito per la legnaia (sub. F e G) presentavano uno stato di conservazione sufficiente con rifiniture modeste.
Oltre a tale descrizione formulata nel citato referto peritale impugnato dalla ricorrente, questa Corte evidenzia peraltro come i summenzionati difetti siano stati pure messi in risalto dalle fotografie prodotte dall'assicurata medesima (docc. _ e _).
Indubbiamente, dunque, la perizia 6 aprile 2001 ha tenuto in considerazione le critiche ricorsuali.
Il referto dell'Ufficio stima deve essere qui condiviso siccome le generiche critiche della ricorrente sono state considerate nella valutazione.
D'altra parte lo stesso perito di parte ha condiviso la perizia dell'Ufficio stima (allegato _).
Questo TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione poiché fondata su criteri di valutazione condivisi nel settore e ponderatamente valutati.
2.12. La ricorrente sostiene, da ultimo, che il valore venale della sua quota di partecipazione di un mezzo sulla part. n. __________RFD di __________ sarebbe inferiore a quello individuato dalla Cassa per il tramite dell'Ufficio stima, poiché, come tale, la sua sola quota sarebbe di difficile realizzazione e pertanto varrebbe senza alcun dubbio meno della metà dell'intero valore stabilito dai tecnici.
Il valore venale o valore reale (valeur vénale, Verkehrswert) di un immobile è il valore di vendita suscettibile di essere ottenuto nel quadro di una normale transazione. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che questo principio è pure applicabile al prezzo pagato per dei fondi agricoli secondo le leggi di mercato (Pratique VSI 1994 pag. 194). Inoltre, il TFA ha sentenziato che il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni commerciali è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 pag. 424).
Come elencato dall'Ufficio stima nelle proprie osservazioni 25 luglio 2001 alla perizia di parte (doc. _), vari sono i fattori che possono influenzare l'immobile da valutare e che vengono di volta in volta tenuti in considerazione ai fini della determinazione del corrispettivo valore venale. Oltre a degli elementi oggettivi relativi all'ubicazione del fondo, agli usi vigenti nella località in questione ed alla costruzione stessa, vi sono in particolare degli elementi di carattere giuridico che tornano applicabili (cfr. consid. 2.10. lett. e), come i diritti o gli oneri a favore rispettivamente a carico di una particella. Fra di essi si segnalano: le servitù prediali (artt. 730 segg. CC) quali il diritto di passo pedonale e/o veicolare, il diritto di passaggio di una condotta di un terzo, la restrizione del diritto di costruire, la limitazione in altezza degli edifici e/o delle piantagioni, ecc.; od ancora servitù personali quali l'usufrutto (artt. 745 segg. CC), il diritto d'abitazione (artt. 776 segg. CC), il diritto di superficie (artt. 779 segg. CC) ed il diritto sulle sorgenti (art. 780 CC).
Nel caso di specie, come risulta dall'estratto RF agli atti (doc. _), sulla particella in questione figurano un diritto di passo veicolare a carico della part. n. __________, un diritto d'apertura a carico rispettivamente un onere a favore della medesima part. n. __________. L'onere d'abitazione vita natural durante a favore di __________ non ha più alcun valore poiché la beneficiaria è deceduta nel 1998. Pertanto, a carico del fondo in discussione non v'è alcun onere giuridico rilevante che sia atto effettivamente a diminuirne il valore venale.
La forma della proprietà di un immobile non incide sulla definizione del suo valore venale non essendo un elemento atto ad aumentarne o diminuirne il valore intrinseco. Eventuali difficoltà di realizzazione di un fondo - od anche facilitazioni - dovute all'esistenza di una comunione di proprietarî o una comproprietà non debbono essere considerati nella valutazione.
Ne consegue che la situazione nella quale si trova la ricorrente nulla muta ai fini della fissazione del valore venale della sua quota di partecipazione di metà del fondo e pertanto detta circostanza non può essere validamente tenuta in considerazione.
Alla luce di quanto precede questo TCA non ha motivo di ritenere che le perizie esperite dall’Ufficio stima siano inaffidabili: in effetti non vi sono elementi contraddittori agli atti. Di conseguenza, poiché le perizie si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo e la liceità delle perizie dell’Ufficio stima è già stata verificata da questa Corte e dal TFA, il valore venale del fondo in questione, stabilito in CHF 250'000.-, rispettivamente in CHF 125'000.- per la quota di partecipazione della ricorrente, va considerato corretto e può essere posto alla base della presente sentenza (cfr. summenzionata STFA del 27 febbraio 1998, ibidem).
2.13. L'insorgente con il gravame, chiede l'assunzione di ulteriori prove (doc. _: esperire un sopralluogo).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame dei documenti agli atti, per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. In particolare con il gravame e con l'allegato _ (perizia __________) sono state prodotte fotografie che permettono una conoscenze dei luoghi sufficiente, in particolare se affiancate alle descrizioni peritali, tale da rendere superfluo un sopralluogo.
2.14. Il ricorso va quindi respinto e l'importo di CHF 705.- al mese fissato dall'Amministrazione a favore della ricorrente deve essere confermato a titolo di prestazione complementare.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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