AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2001.53
Data decisione, Autorità: 25.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00053
TB
Lugano 25 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
Contro
le decisioni del 24 aprile 2001 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni rese entrambe in data 24 aprile 2001, la Cassa di compensazione di Bellinzona ha fissato la prestazione complementare a favore del ricorrente in CHF 653.- mensili per il periodo giugno 2000-dicembre 2000 ed in CHF 613.- al mese per l'anno 2001.
1.2. Con ricorso 16 maggio 2001 interposto per il tramite del figlio, suo rappresentante, il ricorrente contesta per entrambe le decisioni impugnate da un lato il computo dell'importo relativo al reddito del diritto d'usufrutto, dall'altro le spese di manutenzione dei fabbricati (doc. _).
1.3. Con risposta 12 luglio 2001, la Cassa ha proposto parziale accoglimento del gravame con riferimento al valore relativo all'usufrutto rettificabile – per la Cassa - in CHF 3'591.- e le spese di manutenzione di fabbricati cifrabili in CHF 898.-. Sulla base di tali nuovi importi, la resistente ha indicato che la prestazione complementare mensile per il periodo giugno 2000-dicembre 2000 potrebbe ammontare a CHF 772.-, rispettivamente a CHF 732.- per l'anno 2001 (doc. _).
1.4. Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.4. Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Circa le spese riconosciute l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali (cpv. 2).”
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.6. Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
" Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.7. In concreto, a far tempo dal 12 giugno 1999 (cfr. documentazione agli atti dell'Amministrazione) il ricorrente è degente in modo definitivo presso la casa di cura __________.
A norma dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale.
In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di 75 franchi (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 18 novembre 1998, in vigore dal 1° gennaio 1999).
Pertanto, per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi delle prestazioni complementari, la Cassa ha computato al ricorrente a giusta ragione per l'anno 2000 l’importo totale di CHF 27'375.- (CHF 75.- x 365 giorni). A tale ammontare sono stati aggiunti CHF 3'600.- (CHF 300.- mensili x 12 mesi) a titolo di spese personali per gli assicurati ed il contributo fisso per l'assicurazione malattia (CHF 2'976.-).
I suddetti importi restano tali per l'anno 2001, fatto salvo il contributo fisso per l'assicurazione malattia che assomma a CHF 3'096.- (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001).
2.8. A mente del ricorrente, ai fini del calcolo del diritto alla prestazione complementare bisognerebbe eliminare dalla tabella di calcolo allestita dall'Amministrazione le posizioni relative al computo delle spese di manutenzione di fabbricati (CHF 1'375.- per entrambi gli anni in discussione) e al reddito da usufrutto (CHF 5'500.-, anch'esso valido sia per l'anno 2000 che 2001). L'assicurato indica di non essere più usufruttuario della PPP __________al fondo base part. n. _ RFD di __________ dal 30 aprile 1991, momento in cui è avvenuta la cancellazione di tale servitù a RF.
In proposito, questo Tribunale evidenzia come già con sentenza 19 febbraio 2001 (Inc. __________) esso si sia pronunciato in merito al computo o meno del diritto d'abitazione e d'usufrutto di cui il medesimo ricorrente beneficiava sulla PPP __________ed al diritto d'abitazione garantitogli pure sulla PPP __________, entrambe al fondo base part. n. _ RFD di __________, visto che il ricorrente aveva rinunciato alle suddette servitù personali.
In quell'occasione questa Corte ha stabilito
" (…)
Secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC si deve tener conto delle entrate e delle parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
Per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione, di principio, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è richiamabile nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2).
In tal caso la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b).
Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni, canoni d’affitto, diritti di abitazione e il valore locativo della propria abitazione (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifre 2091-2092; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 112).
Secondo l’art. 745 cpv. 2 CCS il diritto d’usufrutto attribuisce all’usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo disposizione contraria. L’usufruttuario ha diritto al possesso, all’uso e al godimento della cosa (art. 755 cpv. 1 CCS). Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (P. H. Steinauer, Les droits réels, Tome III, Berna 1992, N 2436) appartengono all’usufruttuario dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi. Egli può inoltre cedere l’esercizio dell’usufrutto, dando ad esempio in locazione l’oggetto dell’usufrutto contro percezione di un canone di locazione (art. 758 cpv. 1 CCS)." (…) (consid. 2.7., pagg. 7 e 8)
Più in concreto,
" (…)
Dagli estratti del registro fondiario definitivo di __________ risulta che i diritti succitati sono stati nel frattempo stati cancellati.
In simili circostanze questa Corte deve concludere che l'assicurato ha rinunciato, senza controprestazione adeguata, ai sensi della succitata giurisprudenza, al diritto di abitazione e di usufrutto di cui beneficiava sulla PPP __________e al diritto di abitazione garantitogli sulla PPP __________.
Il TCA constata comunque che la rinuncia al diritto di abitazione è irrilevante ai fini del calcolo della PC dell'interessato.
In effetti dal momento del ricovero in casa per anziani, il diritto di abitazione di cui beneficiava l'assicurato è divenuto privo di valore economico. Trattandosi infatti di un diritto personale non trasferibile (art. 776 cpv. 2 CCS), l'assicurato non avrebbe potuto in alcun modo trarne vantaggio, ad esempio, cedendo in locazione l'appartamento, contrariamente a quanto accade per il diritto di usufrutto (cfr. art. 758 CCS).
Dall'istante del trasferimento in casa per anziani il valore del diritto di abitazione è quindi nullo, così come il controvalore del diritto a cui l'assicurato ha in precedenza rinunciato.
Diverso è invece il discorso per quanto riguarda il diritto di usufrutto, che non è personale, e che quindi l'assicurato potrebbe riutilizzare per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o tramite la sua cessione.
A titolo di reddito a cui l'assicurato ha rinunciato va quindi computato il controvalore dell'usufrutto della PPP __________.
Dalla decisione impugnata non risulta se il reddito della sostanza computato dalla Cassa considera solo la PPP __________o anche la PPP __________.
Su questo punto il ricorso dev'essere quindi accolto e l'incarto rinviato alla Cassa, affinché, per il calcolo della PC dell'assicurato tenga conto unicamente del controvalore dell'usufrutto a cui l'assicurato a rinunciato sulla PPP __________." (…) (consid. 2.8., pagg. 8 e 9)
Si evidenzia poi come il Tribunale federale delle assicurazioni abbia stabilito in una sentenza del 9 dicembre 1996 nella causa Y., pubblicata in SVR 1997 EL Nr. 38, che nel caso di rinuncia ad un usufrutto, quale rinuncia al reddito nel conteggio relativo alla prestazione complementare deve essere considerato il reddito ipotetico dell'usufrutto (per un rapporto con la cessione di sostanza immobiliare contro la costituzione di un usufrutto, cfr. DTF 122 V 394).
Sulla base delle summenzionate considerazioni la Cassa ha emesso una nuova decisione in data 24 aprile 2001, oggetto del presente contendere.
2.9. Con il ricorso il ricorrente ritiene che il controvalore di un diritto d'usufrutto al quale egli ha rinunciato non debba essergli computato a titolo di reddito non privilegiato ai fini del calcolo della prestazione complementare, tesi questa già sostenuta ed esaminata dal TCA nella sentenza 19 febbraio 2001 (Inc. __________).
Va evidenziato qui come la sentenza 19 febbraio 2001 di questo TCA non è stata oggetto d'impugnativa al TFA ed è quindi cresciuta in giudicato.
Va poi osservato che, giusta l'art. 14 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), contro le decisioni di questo TCA è possibile all'assicurato domandare la revisione del giudizio se
a) sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova; o se
b) un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
"Nuove", secondo la costante giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto erano ancora processualmente possibili, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante.
Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della sentenza contestata ed a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, a diversa decisione (cfr. STFA del 9 settembre 1980 in re W. e STFA del 1° marzo 1982 in re R.A., ambedue non pubblicate).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono o provare fatti nuovi di rilievo motivanti la revisione o fornire la prova di fatti conosciuti nel procedimento precedente, ma rimasti non provati a svantaggio dell'istante.
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non solo deve servire ad apprezzare, ma pure ad accertare i fatti (DTF 110 V 141, consid. 2; 110 V 292 consid. 1; 109 V 121 consid. 2b; 108 V 168; 106 V 87 consid. 1a).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto essere prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).
Nel caso di specie va anzitutto rilevato che il ricorso 16 maggio 2001 non può essere trattato come un'istanza di revisione, poiché il signor __________ neppure fa valere fatti o mezzi di prova nuovi atti a modificare il giudizio 19 febbraio 2001, ma si limita a ribadire le tesi precedentemente formulate.
2.10. Il TCA deve ora verificare se i parametri esposti dalla Cassa nelle impugnate decisioni siano da confermare.
Nella sua risposta 12 luglio 2001 l'Amministrazione propone di rettificare i valori da essa ritenuti nelle tabelle di calcolo in esame. Facendo capo ad un documento rilasciatole dal Municipio di __________, la resistente considera un nuovo valore di reddito dell'usufrutto (valore locativo) pari a CHF 82'080.-. Inoltre, con riferimento alla Legge cantonale sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, essa riduce del 30% il valore della PPP __________al fondo base part. n. _ RFD di __________, giungendo così ad un valore di reddito di CHF 3'951.- contro i precedenti CHF 5'500.-, ed a fissare le spese di manutenzione in CHF 898.- (precedentemente pari a CHF 1'375.-).
Gli importi evidenziati non possono essere confermati. Difatti, secondo l'art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI, per gli assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Pertanto, dalla notifica di tassazione 1999-2000 del ricorrente (cfr. atti dell'Amministrazione) risulta che il valore degli immobili nel Comune (corrispondente alla PPP __________al fondo base part. n. _ RFD di __________) è stato fissato in CHF 88'193.-, mentre il relativo reddito della sostanza (valore di reddito dell'usufrutto) è stato fiscalmente determinato in CHF 5'500.-.
Questi valori vanno ritenuti ai fini del calcolo della PC in favore del ricorrente.
Questo TCA evidenzia inoltre come nel caso concreto non si possa far riferimento agli artt. 47 e 48 della predetta Legge cantonale contemplante la riduzione del 30% del valore di stima. Invero, il ricorrente ha già potuto beneficiarne proprio nel biennio 1999/2000: verificando infatti la notifica di tassazione 1997/1998 agli atti dell'Amministrazione, emerge che il valore degli immobili nel Comune ammontava allora a CHF 100'792.-, mentre per il biennio successivo (1999/2000) esso è stato fissato in CHF 88'193.-. Da ciò discende manifestamente che l'Ufficio tassazione ha già operato la predetta riduzione del 30% e pertanto non è possibile operarne un'ulteriore sul valore di CHF 88'193.-.
Per quanto attiene al valore massimo delle spese per manutenzione di fabbricati, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfettaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.
Ne consegue che l'importo computabile a questo titolo è di CHF 1'375.- (25% di CHF 5'500.-), come rettamente indicato dalla Cassa nelle decisioni impugnate.
In simili condizioni, gli importi di cui ha tenuto conto l'Amministrazione per quanto riguarda le spese di manutenzione di fabbricati ed il reddito della sostanza devono essere integralmente confermarti sia per il periodo giugno 2000-dicembre 2000 che per l'intero anno 2001.
Anche su questo punto il ricorso deve essere quindi respinto.
2.11. Visto quanto precede, in quanto infondato, il ricorso è integralmente respinto e le decisioni impugnate sono entrambe confermate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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