AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2001.56
Data decisione, Autorità: 22.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00056
TB
Lugano 22 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2001 di
contro
la decisione del 14 maggio 2001 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 14 maggio 2001 la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha respinto, con effetto al 1° aprile 2001, la richiesta 23 aprile 2001 postulata da __________ tesa all'ottenimento di una prestazione complementare. Il rifiuto della rendita PC è riconducibile alle entrate dell'assicurata che sarebbero superiori alle spese riconosciute.
1.2. Con ricorso 28 maggio 2001 - inoltrato tempestivamente al TCA in data 13 giugno 2001 - l'assicurata contesta l'importo computatole a titolo di "alimenti ricevuti dal coniuge divorziato o separato" ammontante a CHF 13'888.- (CHF 1'157.40 x 12 mesi). A tal proposito, facendo riferimento alla dichiarazione 23 maggio 2001 dell'UE di __________ (doc. _), ella sostiene che:
" (…)
Si attesta che viene effettuata, dal lontano 1998, una trattenuta ricorrente di fr. 530.— al mese, ragione per cui vi chiedo di considerare tale importo quale debito ricorrente. (…)" (Doc. _)
1.3. Nella propria risposta 26 giugno 2001, la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del gravame giacché le entrate della ricorrente risulterebbero superiori alle spese riconosciute, per cui non vi sarebbe spazio per attribuirle una qualsivoglia prestazione complementare. Inoltre,
" (…)
Considerare gli alimenti inferiori a quanto effettivamente di diritto (fr. 1'157.40 ./. fr. 530.-) così come proposto dalla ricorrente, perché pignorati, equivarrebbe riconoscere e quindi pagare i debiti scoperti che giustamente non sono di competenza delle prestazioni complementari. (…)" (Doc. _)
1.4. La ricorrente ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).
La Cassa, chiamata a formulare le proprie osservazioni in merito (doc. _), in data 31 agosto 2001 ha integralmente confermato il contenuto della sua risposta (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art. 2c lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC gli invalidi che hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI.
2.4. Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia." (cpv. 3)
A far data dal 1° gennaio 2001, i fabbisogni vitali sono stati fissati a 15'280 franchi al minimo e 16'880 franchi al massimo, 22'920 franchi al minimo e 25'320 franchi al massimo, 8'050 franchi al minimo e 8850 franchi al massimo (art. 1 dell'Ordinanza 01 del 18 settembre 2000 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI).
2.6. Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia." (cpv. 1)
" Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione." (cpv. 2)
2.7. Nel caso concreto, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Secondo la Cassa, il totale delle spese determinanti è stato fissato in CHF 29'974.- mentre il totale dei redditi assomma a CHF 35'836.-.
Nella tabella di calcolo PC, per la determinazione degli "alimenti ricevuti dal coniuge divorziato o separato" inseriti nei redditi non privilegiati, la resistente ha fatto capo alla risoluzione 28 dicembre 1998 (cfr. gli atti dell'Amministrazione) resa dall'Ufficio di esecuzione di __________. Mediante tale decisione, il contributo mensile di mantenimento di CHF 1'157.40 che __________ versava alla ricorrente direttamente dal proprio salario doveva essere pignorato nella misura di CHF 777.-.
Questa Corte ha tuttavia accertato che per l'anno 2000, corrispondente al periodo di computo in base al suddetto disposto, __________ ha versato alla ricorrente CHF 1'172.35 a titolo di pensione alimentare, per complessivi CHF 14'068.- annui (doc. _).
La ricorrente contesta alla Cassa di averle erroneamente computato, a titolo di reddito non privilegiato, l'intero contributo alimentare che l'ex marito le deve versare sulla base della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio 7 agosto 1995/23 novembre 1995, omologata dal Giudice competente con sentenza di divorzio __________ 1995. A suo dire, questo procedere non sarebbe corretto. Infatti, al fine di ridurre mensilmente a poco a poco i debiti che gravavano sull'assicurata, dal mese di settembre 1998 l'Ufficio esecuzioni di __________ ha avviato dei pignoramenti di salario nei confronti dell'ex marito, con oggetto il contributo di mantenimento che quest'ultimo è astretto a versarle (docc. _). Così facendo, secondo la ricorrente ciò significherebbe che ella disponeva in realtà di solo una parte dell'effettivo contributo alimentare dovutole. Conseguentemente, non sarebbe quindi possibile imputarle l'intero ammontare di CHF 13'888.-, bensì unicamente CHF 7'529.- [(CHF 1'157.40 – CHF 530.- corrispondenti alla trattenuta salariale durante l'anno 2001) x 12 mesi].
Tale tesi non può essere accolta. Infatti, per quanto attiene ai debiti, il TCA rileva che essi sono deducibili dalla sostanza e non dai redditi (STCA del 23 marzo 2001 nella causa V., Inc. __________; STCA del 20 febbraio 2002 nella causa P., Inc. __________). Giusta il N. 2058 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS, infatti,
" L'enumerazione dei redditi determinanti, della sostanza e dei redditi non determinanti, che figura nella legge, è esauriente."
Ciò che interessa ai meri fini del presente giudizio, è la delimitazione degli effettivi redditi (cfr. consid. 2.6.) guadagnati dalla ricorrente, così come dianzi appurato (doc. _). Di conseguenza, per il calcolo della prestazione complementare i debiti contratti dall’assicurata non devono essere dedotti dal reddito determinante.
Stante quanto sopra, il summenzionato ammontare di CHF 1'172.35 fissato dall'UE di __________, corrispondente a CHF 14'068.- annui, deve essere posto alla base della presente decisione.
Pertanto, i redditi della ricorrente assommano a CHF 36'016.- e superano le spese riconosciute. Conseguentemente, la ricorrente non ha diritto a percepire una prestazione complementare.
2.8. Alla luce di quanto sopra, il ricorso inoltrato dalla ricorrente è respinto e la decisione della Cassa deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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