AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.58
Data decisione, Autorità:
20.07.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00058
ir/fz
Lugano
20 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 15 giugno 2001
interposto da
__________,
2.
__________,
1.,2. rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 14.5.01 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 13.7.01
della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 12.7.01 due nuove
decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto
di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
visto lo scritto 20.7.01 dell'avv.
__________ che ha comunicato la propria adesione alle nuove decisioni della Cassa
e ha postulato, visto l'esito della vertenza, l'assegnazione di adeguate
ripetibili;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese; la Cassa verserà ai ricorrenti a titolo di ripetibili fr.
600.--;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster