AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2001.59
Data decisione, Autorità: 24.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00059
TB
Lugano 24 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2001 di
__________, 2. __________,
contro
le decisioni del 14 maggio 2001 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni emesse in data 14 maggio 2001, la Cassa di compensazione di Bellinzona ha riconosciuto singolarmente a ciascun ricorrente, a far data dal 1° aprile 2001, una prestazione limitatamente al pagamento del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria.
1.2. Con tempestivo ricorso 5 giugno 2001, i summenzionati assicurati si sono aggravati contro le decisioni amministrative sollevando la seguente censura:
" (…)
Nella decisione inviataci figura, quale montante della sostanza, l'importo di fr. 60'000.— che non possediamo più avendolo ceduto ai nostri due figli, entrambi disoccupati, per la costituzione di una loro attività indipendente, come da allegata dichiarazione, opportunità che non potevano lasciarsi sfuggire. Tale importo quindi non può essere considerato quale "titolo" di cui possiamo goderne l'usufrutto in quanto difficilmente potremo rientrare in possesso di tale somma prima di un lasso di tempo variabile tra i 5 ed i 10 anni. (…)" (Doc. _)
1.3. Nella propria risposta 2 luglio 2001, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con la seguente motivazione:
" (…)
Alla luce di quanto precede la resistente ha quindi riesaminato il calcolo notificato ai ricorrenti e appurato come agli atti risulta una dichiarazione di prestito firmata dai coniugi con la quale si conviene tra le parti che il prestito verrà rimborsato e quindi, non trovandoci di fronte ad una donazione, alla resistente non resta altro che considerare l'importo contestato (fr. 60'000.-) quale credito nei confronti dei figli.
E' quindi chiaro che nell'impossibilità di trattare diversamente l'importo, oggetto del contendere, il calcolo della prestazione complementare non può essere diverso da quello notificato in data 14 maggio 2001. (…)" (Doc. _).
1.4. I ricorrenti non hanno prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).
in diritto
2.1. Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.3. Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.4. Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A partire dal 1° gennaio 2001, i fabbisogni vitali sono stati fissati a 15280 franchi al minimo e 16880 franchi al massimo, 22920 franchi al minimo e 25320 franchi al massimo, 8050 franchi al minimo e 8850 franchi al massimo (art. 1 dell'Ordinanza 01 del 18 settembre 2000 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI).
2.5. Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
" Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.6. A mente dei ricorrenti, ai fini della determinazione del diritto alla prestazione complementare bisognerebbe eliminare da entrambe le tabelle di calcolo allestite dall'Amministrazione il computo del prestito di CHF 60'000.-, classificato come sostanza sotto la voce "titoli".
Tale censura non può essere accolta. Difatti, secondo un principio generale del diritto fiscale, vengono considerati sostanza i risparmi di ogni tipo, le azioni estere ed interne, le obbligazioni, le vincite alla lotteria, le eredità, i valori di riscatto dell'assicurazione sulla vita ed il capitale pagato a rate (pagamenti di capitale da parte di assicurazioni e capitali di vecchiaia), auto, gioielli, partecipazioni a cooperative, immobili e prestiti (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo, 2000, pag. 96, WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden, 1995, pag. 116). La sostanza comprende dunque l'insieme dei beni valutabili in denaro, compresi i diritti (WERLEN, op. cit., pag. 104).
Il N. 2105 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, giunge alla medesima conclusione:
" La sostanza di un richiedente di PC comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà nonché i suoi diritti personali e reali. Sono pure computati come sostanza le vincite a lotterie, i valori di riscatto di assicurazioni sulla vita e di rendite vitalizie con restituzione."
Nel caso concreto, il prestito stipulato in data 19 aprile 2000 fra i ricorrenti ed i loro due figli con oggetto il trasferimento a questi ultimi dell'importo di CHF 60'000.- al fine di poter "iniziare la propria attività indipendente in qualità di soci gerenti della Stazione di servizio + Shop __________ (cfr. la dichiarazione agli atti dell'Amministrazione), costituisce invero, ai sensi della legge, un contratto di mutuo (artt. 312 segg. CO). Ciò significa che i ricorrenti, mutuanti, vantano nei confronti dei propri figli, mutuatari un diritto personale teso alla restituzione, in uguale qualità e quantità, di cose della stessa specie loro trasferite.
A buon diritto, quindi, la Cassa ha computato ai ricorrenti l'intero ammontare del mutuo da essi concesso nel 2000.
Oltre al capitale come tale, bisogna altresì computare il reddito di tale sostanza mobiliare.
In proposito, il N. 2100 delle predette Direttive dell'UFAS (DPC) recita:
" Il reddito della sostanza mobiliare comprende il reddito ricavato dal capitale, particolarmente gli interessi lordi su depositi a risparmio, i titoli, le partecipazioni agli utili d'ogni genere, gli introiti ottenuti dando in affitto o concessione valori mobiliari, nonché gli interessi su somme prestate. (Per ciò che riguarda il patrimonio in contanti investito senza interessi, v. il N. 2064)."
Il N. 2064 DPC prevede che
" I redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato. Se un patrimonio in contanti di una certa importanza è stato investito senza interessi (Pratique VSI 1997 p. 264 segg.), o se si è rinunciato alla riscossione di interessi su un prestito, si devono computare gli interessi calcolati sulla base dei tassi d'interesse medi applicati ai depositi a risparmio (cfr. N.2091.1)."
Giusta l'art. 313 CO, il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati. Nel caso di specie, il contratto di mutuo agli atti non menziona alcun accordo in tal senso; pertanto torna applicabile il N. 2091.1 DPC, secondo il quale
" Fa pure parte del reddito proveniente dalla sostanza un reddito ipotetico proveniente dai beni patrimoniali ai quali si è rinunciato. Il reddito ipotetico è stabilito sulla base del tasso d'interesse medio sui risparmi dell'anno precedente quello in cui è assegnata la prestazione (VSI 1994 p. 161).
Negli ultimi anni i tassi d'interesse medi sul risparmio ammontavano a:
(…)
2000*: 1.4% (…)"
Ritenuto come le prestazioni complementari in esame siano state richieste per l'anno 2001, il tasso d'interesse ammonta dunque in casu all'1,4%, ciò che comporta un interesse pari a CHF 840.- (CHF 60'000.- x 1,4%). Questo importo va ad aggiungersi agli altri interessi da deposito a risparmio derivanti dai conti dei ricorrenti presso l'__________ (cfr. documentazione agli atti). L'importo di CHF 1'594.- (CHF 289.30 + CHF 373.10 + CHF 29.80 + CHF 61.85 + CHF 840.-) fissato dalla resistente come reddito non privilegiato deve conseguentemente essere confermato.
2.7. Alla luce di quanto appena esposto, il ricorso va quindi integralmente respinto. L'Amministrazione ha rettamente concesso ai ricorrenti una prestazione limitatamente al pagamento del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster