AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2001.64
Data decisione, Autorità: 24.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00064
TB
Lugano 24 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
Con redattrice:
Tanja Balmelli
Segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2001 di
__________,
contro
la decisione del 30 maggio 2001 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. A partire dal 1° dicembre 1991 __________ ha beneficiato di una prestazione complementare annua. Con decisione
30 maggio 2001 la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha chiesto all'assicurata di restituire CHF 10'097.- per prestazioni complementari indebitamente percepite durante il periodo dal 1° giugno 1998 sino al 31 dicembre 2000 (cfr. gli atti dell’Amministrazione).
1.2. A motivazione di tale provvedimento, l'Amministrazione ha addotto che l’assicurata avrebbe sottaciuto di aver ereditato nel maggio 1998 della sostanza immobiliare appartenente al defunto padre, contravvenendo in tal modo all’obbligo di informare previsto dall'art. 24 OPC-AVS/AI (doc. _). Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Il 22 maggio 2001 __________ ha presentato un’istanza volta ad ottenere il condono dell’importo di CHF 10'097.- che la Cassa le ha chiesto in restituzione (doc. _), rilevando in particolare quanto segue:
" (…)
Ritengo di aver agito in buona fede, in quanto non ho minimamente pensato che la ricezione in eredità della sostanza poteva influire sul mio diritto di ricevere questa prestazione, anche perché la mia situazione finanziaria non è migliorata e per certi versi posso dire che è peggiorata in quanto devo fare fronte a ripetute spese di manutenzione della casa.
Ho sempre risposto tempestivamente a tutte le vostre richieste d'informazione e questo conferma che non era nelle mie intenzioni nascondervi questo fatto.
Il mio grado d'invalidità non è migliorato e il mio stato di salute rimane sempre precario per questo motivo devo spesso dipendere dall'aiuto di terze persone.
Allo stato attuale non dispongo di alcuna liquidità e ogni mese faccio fatica a rispettare i miei impegni finanziari, pertanto la restituzione di questa cifra mi metterebbe in gravi condizioni economiche." (…)
1.4. In data 30 maggio 2001 (doc. _) la Cassa ha respinto la domanda di condono dell’assicurata adducendo che:
" (…)
Le prestazioni complementari riscosse a torto devono essere restituite. Il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 16 LPC).
Queste condizioni legali devono quindi essere entrambe soddisfatte.
(…)
Nel suo caso il requisito della "buona fede" non è soddisfatto in quanto l'indebito versamento della prestazione complementare è stato causato dal fatto che non ha comunicato alla nostra cassa di aver ereditato sostanza immobiliare dal defunto padre.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono non é necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave."
1.5. Contro questa decisione, il 27 giugno 2001 l’assicurata ha inoltrato tempestivo ricorso così motivandolo (doc. _):
" (…)
Inoltro pertanto il mio relativo ricorso a questa decisione in quanto riconfermo di avere agito in buona fede come già precedentemente confermato nella mia richiesta del 22 maggio 2001.
Ribadisco che la ricezione di questa eredità non mi ha affatto cambiato la mia situazione finanziaria anche perché ho dovuto fare fronte a ripetute spese di manutenzione della casa. Di conseguenza ho ritenuto un mio diritto continuare a ricevere questa indennità complementare.
Inoltre faccio notare che mio figlio studia attualmente all'università di __________ e questo fatto comporta per me delle ulteriori ingenti spese. Pure il mio stato di salute è alquanto precario e devo sempre dipendere dall'aiuto di terze persone, in modo particolare da mia sorella che abita a __________ che a sua volta si prende carico delle spese di trasferta.
Oltre che a concedermi questo condono vi sarei grata per una rianalisi della mia situazione finanziaria e a questo scopo vi allego copia della mia ultima dichiarazione fiscale." (…)
1.6. Nella sua risposta del 12 luglio 2001 (doc. _) la Cassa ha chiesto di respingere l’impugnativa, osservando:
" (…)
Infatti, in sede di revisione periodica delle prestazione complementari (art. 30 OPC) relativa all'anno 2000 la resistente è venuta in possesso di documenti che attestavano una situazione economica diversa da quella notificata al momento della richiesta di prestazione complementare.
In concreto si è potuto accertare che la ricorrente ha omesso di informare la resistente di aver ereditato sostanza immobiliare dal defunto padre decesso nel corso del mese di maggio 1998.
Alla luce di quanto precede e dopo aver riconsiderato nuovamente l'intera fattispecie la resistente è dell'avviso che il comportamento dell'assicurata non consente il riconoscimento della buona fede. (…)
1.7. Con scritto 23 luglio 2001 __________, sorella della ricorrente, ha prodotto in nome e per conto di quest'ultima ulteriori osservazioni (doc. _):
" (…)
Se mia sorella ha omesso di informare la Cassa al momento di ricevere in eredità la casa da nostro padre non l'ha fatto sicuramente in mala fede. Purtroppo non tutti nascono avvocati e dottori, non avendo ricevuto dei contanti ma semplicemente una casa in cattivo stato che necessita di ripetuti interventi di manutenzione viste anche le continue difficoltà finanziarie ha sempre ritenuto un suo diritto di ricevere la prestazione complementare che in seguito gli è stata tolta. A conferma di ciò durante la revisione della rendita abbiamo risposto con sollecitudine a tutte le informazioni richiesteci e durante un sopraluogo presso l'abitazione al quale ero presente avevo spiegato e mostrato la precarietà della situazione. Bisogna considerare che a suo tempo gli era stato nominato un curatore e in seguito per motivi a me sconosciuti gli è stato tolto.
Ultimamente visto l'aggravarsi della situazione mi sono presa carico di aiutarla nelle faccende domestiche e negli aspetti amministrativi. Senza questo mio aiuto dovrebbe rivolgersi a terze persone con degli ulteriori oneri finanziari.
Suo figlio studia all'Università a __________ e nonostante la borsa di studio ricevuta non riusciamo a coprire tutte le spese.
Sicura di una vostra valutazione oggettiva di questa causa vi chiedo oltre che al condono della restituzione dell'importo di voler rivalutare la situazione finanziaria reale per un ripristino dell'indennità complementare." (…)
1.8. In data 13 agosto 2001 la Cassa ha ribadito la sua presa di posizione espressa con la risposta di causa (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e dell'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il condono della restituzione dell’importo di CHF 10'097.- (doc. _) percepito indebitamente dalla ricorrente. La Cassa di compensazione le ha infatti negato detto condono a motivo della mancanza del presupposto della buona fede.
A mente dell'art. 47 LAVS, applicabile per analogia alle prestazioni complementari in virtù dell'art. 27 OPC-AVS/AI, affinché sia concesso il condono dell'obbligo di restituzione è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4):
l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
la restituzione gli imporrebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola delle due condizioni suelencate non è adempiuta il condono non può essere concesso.
2.3. Il requisito dell'onere gravoso è in particolare legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Esso dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (DTF 122 V 140 consid. 3c; DTF 116 V 12 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata).
Ai sensi dell’art. 79 cpv. 1bis OAVS (in vigore dal 1° gennaio 1998) si ammette l'esistenza di un caso di rigore ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 LAVS se le spese riconosciute dalla LPC (art. 3b LPC) superano i redditi determinanti secondo la LPC (art. 3c LPC).
Contrariamente al principio generale secondo cui il Giudice accerta la fattispecie così come risulta al momento dell’emanazione della decisione sul condono, nel caso dell’esame dei presupposti del condono, è rilevante l’istante in cui la restituzione deve effettivamente avvenire, poiché l’onere troppo grave può intervenire anche posteriormente alla decisione di restituzione (DTF 110 V 27, cfr. anche MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, nota 85 a pié di pagina pag. 488).
Il Giudice, comunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; 107 V 80 consid. 3b; MEYER-BLASER, op. cit., pagg. 488 e seg.).
2.4. A proposito della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso di assenza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall’altro quello a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe potuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 pag. 126; DTF 110 V 27; DTF 102 V 245; STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I.R. pag. 3).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato. Infatti, applicando analogicamente l'art. 3 cpv. 2 CC, risulta che nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve quindi essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un comportamento doloso o ad una negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994 pagg. 125 segg.; DTF 118 V 218, DTF 112 V 105, DTF 110 V 180 consid. 3c, DTF 102 V 245 consid. a) oppure, a maggior ragione, se non ha violato tale obbligo (MEYER-BLASER, op. cit., pag. 473 e seg.).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (citata STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I.R., ibidem).
La violazione dell’obbligo di informare non è tuttavia data nel caso in cui il richiedente è incapace di discernimento (artt. 13 e 16 CC). In tale evenienza, infatti, non può essergli imputato un comportamento colpevole. La capacità di discernimento si valuta in relazione con l’azione concreta, esaminando le circostanze obbiettive e soggettive esistenti al momento del suo svolgimento (DTF 112 V 101; DTF 108 V 126).
Giova inoltre rilevare che il TFA, in una recente sentenza del 25 maggio 2001 in re A. (P 3/01 Mh), ha precisato che:
" (…)
La bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le versement à tort de la prestation est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a)." (…)
La dottrina, invece, si è così espressa:
" (…)
Guter Glaube ist entweder gegeben oder nicht. Er kann nicht nur teilweise bejaht werden. Der gute Glaube ist von vornherein zu verneinen, wenn der der Rückerstattung zugrunde liegende Tatbestand durch ein arglistiges oder grobfahrlässiges Verhalten herbeigeführt worden ist. Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn eine Versicherte bzw. ein Versicherter ausser acht lässt, was jedem verständigen anderen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als beachtenswert hätte erscheinen müssen.
Nicht gutgläubig ist demnach, wer bei der Anmeldung und bei der Abklärung der Verhältnisse arglistig oder grobfahrlässig Tatsachen verschwiegen oder unrichtige Angaben gemacht hat oder die Melde- oder Auskunftspflicht arglistig oder grobfahrlässig nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt hat. Zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs darf der bzw. dem Versicherten die Unrechtmässigkeit der bezogenen Leistungen nicht bekannt gewesen sein." (…) (cfr. CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 63; per una casistica sulla buona fede nell’ambito di una domanda di condono della restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite cfr. pure CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag.67 e seg.).
2.5. Giusta l’art. 24 OPC-AVS/AI,
" La persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l’autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all’organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell’avente diritto." (sottolineatura della redattrice)
Tale obbligo di informare, tra l’altro, è espressamente riportato sul retro della “Decisione prestazione complementare alla rendita AVS o AI” che viene rilasciata dalla Cassa cantonale di compensazione ad un assicurato ogni volta che costui ha diritto ad una PC. Più specificatamente, vi figura quanto segue:
" (…)
Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica
Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella presente decisione deve essere annunciato immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione AVS, Servizio prestazioni, Casella postale 2121, 6501 Bellinzona
In particolare quanto segue:
(…)
In caso di inosservanza di tale obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali."
Nel caso concreto occorre dunque esaminare se __________ ha percepito in buona fede le prestazioni complementari indebitamente riscosse.
Per il periodo attinente al condono (giugno 1998-dicembre 2000), questo TCA evidenzia che la ricorrente ha ricevuto tre volte la suddetta “Decisione prestazione complementare alla rendita AVS o AI”, e meglio in occasione delle singole comunicazioni della concessione di una PC per gli anni 1998, 1999 e 2000. Pertanto, l'assicurata era stata dovutamente resa edotta del suo obbligo d'immediata informazione qualora dei parametri per il calcolo della propria PC fossero mutati.
A mente della ricorrente, a comprova dell'aver agito in buona fede, nel memoriale ricorsuale (doc. _) ella rinvia in parte a quanto già esposto alla Cassa in occasione della propria istanza di condono (doc. _), laddove ha sostenuto di aver "sempre risposto tempestivamente a tutte le vostre richieste d'informazione questo conferma che non era nelle mie intenzioni nascondervi questo fatto.".
Tale tesi non può essere accolta. Difatti, al fine di procedere con la revisione periodica della situazione personale ed economica per l'anno 2000, in data 1° febbraio 2000 la Cassa ha invitato l'assicurata – per il tramite dell'allora tutore ufficiale __________ - a compilare un modulo ed a produrre la relativa documentazione. Non avendo ottenuto alcuna risposta, con scritto 8 maggio 2000 la resistente ha nuovamente avvisato __________, sempre per il tramite del tutore, diffidandola altresì dal produrre quanto richiestole entro il 25 maggio 2000, pena la sospensione della PC a far tempo dal 1° giugno 2000. Con scritto 12 maggio 2000 __________ ha trasmesso detto richiamo alla ricorrente; ciononostante, il 17 ottobre 2000 quest'ultimo, malgrado la curatela dell'assicurata fosse già stata revocata, ha ricevuto un secondo sollecito con un ulteriore diffida che egli ha provveduto a rinviare alla Cassa, affinché il modulo in questione venisse direttamente recapitato alla ricorrente.
L'Amministrazione è così entrata in possesso del citato modulo solamente in data 7 novembre 2000. In quelle circostanze __________ ha dichiarato di possedere al 1° gennaio 2000 una sostanza immobiliare ammontante a CHF 153'878.-.
Con scritto 5 dicembre 2000 la resistente, venuta quindi a conoscenza che la ricorrente ha acquistato parte dell'eredità paterna nel maggio 1998, ha invitato quest'ultima a presentare una copia dell'inventario di detta successione e della donazione, come pure una dichiarazione attestante il momento in cui ella è effettivamente entrata in possesso della sostanza immobiliare precedentemente appartenente al defunto padre.
La ricorrente, per il tramite della sorella __________, in data 18 gennaio 2001 si è limitata a produrre la notifica di tassazione 1999-2000 ed uno scritto accompagnatorio elencante la lista delle entrate e delle uscite previste per l'anno 2001.
La Cassa ha pertanto dovuto attendere un anno per ottenere dall'assicurata, debitamente compilato, lo specifico modulo della revisione periodica delle PC per l'anno 2000. Tale procedere non configura certo un agire tempestivo.
2.6. Alla luce dunque di quanto esposto ai precedenti considerandi ed a prescindere dal fatto che dall'ignoranza del diritto nessuno può trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa N.L., C 366/99 Ws, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata), questa Corte deve perciò ritenere che l'assicurata era a conoscenza del suo dovere d'annunciare la proprietà fondiaria ereditata già a decorrere dal mese di maggio 1998, ossia dal momento del decesso del padre (cfr. documentazione agli atti dell’Amministrazione). In quella circostanza e ad ogni revisione annuale delle PC (per gli anni 1999 e 2000), ella ha dunque sottaciuto di possedere sostanza immobiliare.
A parere del TCA, ciò rappresenta almeno una grave negligenza ai sensi della giurisprudenza federale succitata (cfr. consid. 2.4.).
Come detto (cfr. consid. 2.5.), infatti, l’obbligo di informare senza ritardo la Cassa di ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale, oltre ad essere espressamente sancito dalla legge (art. 24 OPC-AVS/AI), è pure riportato sul retro delle decisioni che attribuiscono una prestazione complementare ai richiedenti. Pertanto, un tale obbligo non può sfuggire all’attenzione del richiedente.
Ciò a maggior ragione se si considera che, secondo la generale esperienza della vita, dev’essere considerato notorio al cittadino il fatto che l’erogazione di una prestazione complementare ad opera dell’autorità preposta, che per sua natura è finalizzata a garantire all’avente diritto “un reddito minimo” per far fronte ai “fabbisogni vitali” (RCC 1992 pag. 346), non può che fondarsi sulla situazione finanziaria effettiva del richiedente, compresa, quindi, la proprietà fondiaria ereditata.
Del resto, per quanto infruttuosa sia, la proprietà fondiaria configura senz’altro una componente essenziale della sostanza di una persona che, di norma e non solo nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. diritto tributario), va notificata all’autorità competente.
2.7. Alla luce di quanto precede, poiché lesivo dell’obbligo di informare ai sensi dell’art. 24 OPC-AVS/AI, l’agire dell’assicurata non consente il riconoscimento del presupposto della buona fede.
Ne consegue che, ritenuto come per la concessione del condono dell'obbligo di restituzione sia necessario che siano adempiuti cumulativamente entrambi i presupposti (buona fede ed onere troppo grave, cfr. consid. 2.2.) e che – come in specie – se una sola delle due condizioni non è data lo stesso non può essere concesso, questo TCA, pur comprendendo lo stato d’animo dell’assicurata a seguito dell’acutizzarsi della sua invalidità e della carenza di liquidità, non può che confermare la decisione di rifiuto della resistente senza dover ancora esaminare l’esistenza dell’onere troppo grave.
Il ricorso dell’assicurata va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.
2.8. Infine, la ricorrente avanza la richiesta di riesaminare la propria situazione finanziaria sulla scorta dell'allegata notifica di tassazione 1999-2000.
In data 12 aprile 2001 la Cassa ha emesso una decisione di rifiuto di concessione alla ricorrente di una prestazione complementare per l'anno 2001. Ritenuto come __________ non l'abbia impugnata presso questo Tribunale nel termine di ricorso di trenta giorni, detta decisione è validamente cresciuta in giudicato. Alla ricorrente non rimane dunque che il mezzo della revisione. Non essendo tuttavia questa la sede appropriata per riesaminare una decisione emessa da un'altra istanza, questo TCA trasmette quindi d'ufficio tutti gli atti alla competente Amministrazione affinché essa abbia a procedere alla revisione del predetto atto amministrativo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- L'incarto è trasmesso alla Cassa di compensazione di Bellinzona per le sue incombenze ai sensi del considerando 2.8.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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