AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2001.67
Data decisione, Autorità: 21.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00067-68
TB/sc
Lugano 21 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 12 luglio 2001 di
__________, 1.,2. rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 15 giugno 2001 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni 15 giugno 2001 la Cassa di compensazione di Bellinzona ha respinto, con effetto al 1° aprile 2001, le richieste 15 maggio 2001 postulate separatamente da __________ e __________ tese all'ottenimento di una prestazione complementare. Il rifiuto della rendita PC è riconducibile ai redditi degli assicurati che sarebbero superiori alle spese riconosciute.
1.2. Con tempestivo ricorso 12 luglio 2001, il curatore dei ricorrenti avv. __________ contesta l'importo computato dalla Cassa a titolo di sostanza immobiliare precedentemente alienata pari a CHF 154'400.- come pure, conseguentemente, l'ipotetico rendimento della stessa (CHF 2'161.-). Inoltre, pur rievocando come questo TCA si sia già pronunciato con esisto negativo sulla medesima fattispecie con sentenza 6 giugno 1995 (Inc. __________), il curatore invoca la presenza di "fatti nuovi":
" (…)
Mantenendo il diniego il ricorrente dovrebbe attendere fino al 2016 compiendo 89 anni per poter beneficiare delle PC, ritenuto che l'importo di sostanza immobiliare computabile viene scalato di Fr. 10'000.— annui, caso assai improbabile per il ricorrente che ha subito un ictus e che comunque, almeno per ora, non può beneficiare dell'assegno per grandi invalidi.
Ma anche le altre porte assistenziali sono rimaste chiuse:
Assistenza pubblica;
Fondo comunale famiglie bisognose;
con la conseguenza che i fratelli __________ devono essere aiutati dalle sorelle __________ e __________, la prima pensionata che non è più in grado di proseguire la sua opera assistenziale, la seconda pure pensionata e che deve fare gli straordinari per aiutare i fratelli. (…)
Si tratta quindi in sintesi e in conclusione di un caso di rigore relativo a persone di nazionalità svizzera che hanno trascorso l'intera esistenza a __________ prestando regolarmente servizio militare e adempiendo, nei limiti delle loro possibilità, ai doveri civici del buon cittadino.
Indipendentemente dai rigori giurisprudenziali (ribaditi pure nella successiva sentenza DTF 123 V 37 e ss del 1997) ci si permette cortesemente di terminare ricordando non solo le eccezioni, ma anche i pilastri della legislazione sulle PC." (…) (doc. _)
1.3. Nella propria risposta 23 luglio 2001 (doc. _) la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del gravame, ribadendo che vi è stata un'effettiva rinuncia della sostanza secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. g LPC, per cui ad ogni ricorrente bisogna conteggiare un quinto (CHF 254'400.-) del prezzo di vendita dell'immobile precedentemente detenuto in comunione ereditaria (CHF 1'272'000.-). Essendo stato alienato nel 1990, tale importo deve essere ammortizzato di CHF 100'000.-, per cui si ottiene una sostanza netta di CHF 154'400.- in favore di ogni ricorrente.
1.4. In data 31 luglio 2001, pervenuti a questo TCA il 3 agosto 2001, il rappresentante dei ricorrenti ha prodotto per ognuno di essi un certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, entrambi preavvisati favorevolmente dal Municipio di __________ (docc. _).
1.5. Con scritto 27 agosto 2001, l'avv. __________ ha chiesto l'assunzione dei testi __________, __________ ed __________, fratelli dei ricorrenti, come pure il richiamo dall'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione dell'incarto concernente la successione del padre dei ricorrenti. Inoltre, egli ha ribadito che l'oggetto del precedente e dell'attuale contendere è stato erroneamente classificato come una donazione, ciò che ha comportato il computo della sostanza alienata (doc. _).
1.6. Con comunicazione 11 settembre 2001 (doc. _) la Cassa si è riconfermata nella propria risposta.
in diritto
In ordine
2.1. I ricorsi presentati il 12 luglio 2001 da __________ e __________ vengono congiunti a norma degli artt. 23 della Legge cantonale per i ricorsi al TCA e 72 CPC. In virtù della nomina di curatore agli atti (docc. _), ritenuto quindi come l'avv. __________ rappresenti __________ e __________ in entrambe le cause, il presente giudizio sarà intimato solo al loro rappresentante in un unico esemplare.
2.2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.3. Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.4. Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.5. Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.6. Per quanto riguarda le spese riconosciute per l'anno 1998, l’art. 3b LPC prevede che
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a CHF 16’460.- per persone sole, CHF 24’690.- per coniugi, CHF 8’630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano, CHF 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o orfano e CHF 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a CHF 16'800.- per persone sole, CHF 25’320.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a CHF 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.7. Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
" Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.8. A mente dei ricorrenti, ai fini del calcolo del diritto alla prestazione complementare bisognerebbe eliminare dalla tabella di calcolo allestita dall'Amministrazione le posizioni relative al computo della sostanza immobile alienata (CHF 154'400.-) e al conseguente ipotetico rendimento della stessa (CHF 2'161.-). Gli assicurati indicano che dall'8 novembre 1990 non detengono più una quota di partecipazione di un quinto sulla part. n. __________RFD di __________, precedentemente posseduta in comunione ereditaria con i propri fratelli. In quella data, infatti, il citato fondo, dato in pegno, è stato realizzato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ per saldare i debiti personali del fratello __________ (cfr. gli atti dell'Amministrazione).
In proposito, questo Tribunale evidenzia come già con sentenza 6 giugno 1995 (Inc. __________) esso si sia pronunciato in merito al computo o meno della quota di partecipazione della summenzionata sostanza alienata di cui entrambi i ricorrenti beneficiavano nella misura di un quinto.
In quell'occasione, questa Corte ha stabilito quanto segue:
" (…)
2.5. In primo luogo va esaminato se la costituzione di una garanzia ipotecaria a favore del fratello configura una rinuncia ai sensi della giurisprudenza esposta al considerando 2.3.
Secondo le disposizioni del Codice civile svizzero (CCS) il proprietario del fondo, che ha costituito una garanzia ipotecaria a favore di un terzo debitore può riscattare il pegno alle medesime condizioni, alle quali il debitore è autorizzato all'estinzione del debito. In tal caso è surrogato nei suoi diritti (art. 827 e 845 CCS). Di conseguenza, nel caso di tacitamento dei debiti del terzo debitore, tramite realizzazione della sua sostanza, può far valere, contro il terzo debitore, a favore del quale ha costituito una garanzia, un credito di uguale valore.
Da quanto suesposto andrebbe dedotto che la costituzione di un pegno non costituisce rinuncia, in quanto colui che ha concesso la garanzia dispone di un credito di uguale valore.
A tal proposito il Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel, in una sentenza del 28 gennaio 1994, pubblicata in SVR 1995 LPC Nr. 11 p. 27, ha statuito che il fatto di assumere degli obblighi finanziari condizionali nei confronti di terzi
II TFA dal canto suo, in un caso analogo, in cui i genitori avevano concesso un mutuo al figlio, che era divenuto nel frattempo irrecuperabile, ha statuito che, se al momento della concessione i genitori non erano in grado di ritenere che il medesimo non avrebbe potuto essere rimborsato, non si può concludere per l'abbandono della sostanza; ha affermato invece che si deve ammettere la rinuncia da parte dei coniugi se il figlio appariva in quel momento insolvibile (RDAT 11994 p. 189).
In una recentissima sentenza il TFA ha poi preso definitivamente posizione sulla problematica della concessione di pegni a favore di terzi, concludendo come segue.
Ogni atto giuridico per cui una persona dà in pegno al creditore di un terzo un bene o un credito che gli appartiene, per garantire il debito contratto da tale terzo, costituisce una rinuncia condizionale. Ciò che importa è unicamente il fatto che, nell'istante in cui viene fissato il reddito che determina il diritto eventuale di un assicurato alla prestazione complementare, egli non dispone della sostanza e dei redditi, che vanno presi in considerazione secondo le disposizioni di legge.
A tal proposito il TFA ha osservato che non è importante che la condizione venga a scadere prima o dopo la concessione della prestazione complementare.
A partire dall'istante infatti in cui il creditore può esigere dal garante l'adempimento del suo impegno, egli ha perso la libera disposizione sui suoi beni, fino a concorrenza dell'ammontare reclamato in esecuzione.
Ciò deve permettere di computare un elemento di reddito o una parte di sostanza scomparsa dopo la concessione della prestazione complementare, a seguito, per esempio, di una concessione di garanzia o di un altro impegno a favore di terzi, sottoscritto prima della pronuncia della decisione.
Ha concluso inoltre che tali principi valgono per tutte le forme di concessione di un pegno da parte dell'assicurato a garanzia di un debito a favore di terzi, senza che esista un obbligo giuridico di sottoscrivere un tale impegno (Pratique VSI 1995 p. 131).
La suesposta giurisprudenza deve valere quindi anche nel caso di specie, in cui è stato concesso in pegno a favore di un terzo un bene immobile.
2.6. Come esposto al consid. 2.4 i ricorrenti hanno concesso le garanzie ipotecarie a favore del fratello dapprima nel corso del 1985 e poi del 1988. L'oggetto del pegno è stato realizzato in data 25 gennaio 1991. Oggetto del presente ricorso sono le prestazioni complementari a far tempo dal 1 ° giugno 1993.
AI momento della richiesta della prestazione complementare la sostanza non era più disponibile, così come non lo era più in precedenza. Si può pertanto ritenere che, ai sensi della suesposta giurisprudenza, la concessione di garanzie ipotecarie a favore di terzi da parte dei ricorrenti configura una rinuncia effettiva alla sostanza posseduta. Essa infatti non può più essere considerata condizionale e quindi solo virtuale già dal momento in cui il creditore può esigere dal garante l'adempimento del suo impegno, in quanto ha perso la libera disposizione dei suoi beni, a maggior ragione ciò deve valere quando il creditore ha già posto in esecuzione il suo credito ed ottenuto la realizzazione del pegno, come è accaduto nel caso di specie.
A tal proposito va pure osservato che nel caso in esame non esisteva nemmeno un obbligo giuridico da parte dei fratelli di sottoscrivere l'impegno.
Infine va osservato che anche il computo del reddito ipotetico è corretto (cfr. AHI praxis 1994 p. 283; Carigiet, op. cit. p. 126). In effetti in caso di rinuncia alla sostanza si computa anche il reddito che essa potrebbe procurare all'assicurato, come pure quello che non è effettivamente stato realizzato, ma che potrebbe ragionevolmente esserlo (Pratique VSI 1994 p. 162; DTF 113 V 196; DTF 110 V 22; RC C 1984 p. 533).
Per calcolare tale reddito si applica il tasso di risparmio medio offerto da tutte le banche (cfr. annuario statistico svizzero) dell'anno precedente quello per il quale verrà concessa la prestazione complementare (Pratique VSI 1994 p. 295).
In conclusione quindi la costituzione di garanzie a favore del fratello da parte dei ricorrenti dev'essere considerata quale rinuncia ai sensi di legge e la parte di sostanza a cui ognuno ha rinunciato va computata, tenendo conto dei relativi ammortamenti (art. 17a OPC), nel calcolo della prestazione complementare, così come ha fatto la Cassa.
Visto quanto sopra i ricorsi devono essere respinti e la decisione della cassa confermata.
2.7. Alla medesima conclusione si giunge applicando la giurisprudenza secondo cui la rinuncia è considerata tale se è avvenuta senza un obbligo legale.
Secondo l'art. 328 cpv. 1 CCS i parenti in linea ascendente e discendente, i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi, quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.
Secondo la giurisprudenza si trova nel bisogno colui il quale non è più in grado di mantenersi con i propri mezzi. Esso va aiutato anche se è caduto nel bisogno per sua colpa.
Per quel che riguarda i fratelli e le sorelle la legge precisa che possono essere tenuti all'assistenza solo quando si trovano in condizioni agiate (art. 328 cpv. 2 CCS).
Vivono nell'agiatezza quel fratello e quella sorella ai quali le proprie risorse permettono non solamente di far fronte alle spese necessarie, bensì di continuare a condurre una vita agiata pur fornendo la prestazione richiesta.
Limitatamente all'obbligo d'assistenza tra parenti la giurisprudenza ha inoltre precisato che appare inconcepibile che qualcuno abbandoni tutta la sua sostanza al punto da cadere in stato di bisogno. A tal riguardo è necessario precisare che, in ambito del diritto civile, un'eventuale onere d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328ss. CCS, non può costringere questi ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere, a norma dell'art. 329 cpv. 1 CCS, esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, terza edizione; p. 211; Tuor/Schnyder, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, decima edizione, p. 343; Banzer, Die Verwandtunterstützungspflicht nach Art. 32819 ZGB, p. 132). Il provvedere quindi oltre i limiti prescritti dall'art. 329 cpv. 1 CCS, al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, tuttavia, se è tale da comportare uno stato di indigenza di colui che si è assunto detto obbligo, è pur sempre configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo a sostanza o a parte di essa (RDAT 11994 p. 190). Per quel che riguarda fratelli e sorelle inoltre l'obbligo di assistenza suesposto risulta essere ancora più limitato (art. 328 cpv. 2 CCS).
2.8. Nel caso in esame la costituzione di una garanzia ipotecaria a favore del fratello ha portato i ricorrenti all'indigenza, in quanto non sono più in grado di recuperare il controvalore del credito. Se invece gli assicurati disponessero a tutt'oggi del diritto di proprietà, riuscirebbero a far fronte al loro sostentamento senza particolari problemi. In effetti dal calcolo rilevante ai fini dell'accertamento di un diritto alla prestazione complementare, è emerso che il reddito determinante dei ricorrenti supera di gran lunga il limite di reddito. Di conseguenza assistendo il parente oltre il dovuto gli interessati hanno fatto fronte ad un obbligo morale, che tuttavia, secondo la giurisprudenza, non giustifica la rinuncia. (…)"
2.9. Con i ricorsi, il rappresentante dei ricorrenti ritiene che agli assicurati non debba essere computata alcuna sostanza, indipendentemente dal fatto che gli stessi hanno rinunciato alle rispettive quote di partecipazione sul prezzo dell'immobile venduto all'incanto. A mente dell'avv. __________, dunque, alcun importo concernente la sostanza medesima come pure alcun ammontare derivante dal rendimento della stessa deve esser loro computato a titolo di reddito non privilegiato ai fini del calcolo della prestazione complementare (doc. _).
Tale tesi è già stata sostenuta ed esaminata dal TCA nella citata sentenza 6 giugno 1995 (Inc. __________).
Va evidenziato qui come la sentenza 6 giugno 1995 di questo TCA non è stata oggetto d'impugnativa al TFA ed è quindi cresciuta in giudicato.
Va poi osservato che, giusta l'art. 14 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), contro le decisioni di questo TCA è possibile all'assicurato domandare la revisione del giudizio se:
a) sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova; o se
b) un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
"Nuove", secondo la costante giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto erano ancora processualmente possibili, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante.
Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della sentenza contestata ed a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, a diversa decisione (STFA del 9 settembre 1980 in re W. e STFA del 1° marzo 1982 in re R.A., ambedue non pubblicate).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono o provare fatti nuovi di rilievo motivanti la revisione o fornire la prova di fatti conosciuti nel procedimento precedente, ma rimasti non provati a svantaggio dell'istante.
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non solo deve servire ad apprezzare, ma pure ad accertare i fatti (DTF 110 V 141, consid. 2; 110 V 292 consid. 1; 109 V 121 consid. 2b; 108 V 168; 106 V 87 consid. 1a).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto essere prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).
Nel caso di specie va anzitutto rilevato che i ricorsi 12 luglio 2001 non possono essere trattati come un'istanza di revisione, poiché __________ e __________ non fanno valere fatti o mezzi di prova nuovi atti a modificare il giudizio 6 giugno 1995, ma si limitano a ribadire le tesi precedentemente formulate.
Invero, la circostanza secondo la quale i ricorrenti sono costretti ad attendere fino al 2016 per poter beneficiare di una PC non costituisce di certo un valido fatto nuovo. Lo stesso dicasi per l'impossibilità per gli assicurati di poter beneficiare dell'assistenza pubblica e di un aiuto da parte del proprio Comune.
Inoltre, i documenti prodotti (in particolare i docc. _) non sono giuridicamente rilevanti a tal punto da mutare le basi sulle quali questa Corte si è precedentemente basata per analizzare se gli interessati avevano diritto o meno ad una prestazione complementare.
2.10. Il TCA deve ora verificare se i parametri esposti dalla Cassa nelle impugnate decisioni siano da confermare.
Nella sua risposta 23 luglio 2001, rifacendosi alla predetta sentenza di questa Corte (cfr. consid. 2.8.) l'Amministrazione propone di respingere i ricorsi essendosi configurato un caso di rinuncia di sostanza giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. g LPC. Infatti, non v'è stato alcun obbligo legale, ma unicamente morale, per gli assicurati di aiutare il fratello __________ che si trovava in difficoltà finanziarie.
Si evidenzia come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di CHF 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di CHF 10'000.- ogni anno (cpv. 2) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (cpv. 3).
Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989).
Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione federale da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436).
La giurisprudenza ha precisato che la sostanza deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.).
In concreto, fino all'anno 2001, secondo la norma sopra evidenziata si ottiene un ammortamento pari a CHF 100'000.-. Conseguentemente, se la realizzazione della part. n. __________RFD di __________ ha fruttato nel 1990 complessivamente CHF 1'272'000.- ed ai ricorrenti, fino a quel momento, detentori di una quota di un quinto ciascuno, sarebbero spettati CHF 254'400.-, la sostanza netta rilevante ai fini dell'attribuzione di una PC ammonta correttamente a CHF 154'400.-. Conseguentemente, dedotta la parte non computabile (CHF 25'000.-), la sostanza computabile che va ad aggiungersi agli altri redditi non privilegiati (la rendita AVS e l'ipotetico rendimento della medesima sostanza alienata) assomma quindi, a buon diritto, a CHF 12'940.-.
La Cassa ha dunque operato correttamente.
Anche l'importo di CHF 2'161.- relativo all'ipotetico rendimento della sostanza alienata deve essere confermato. Infatti, giusta il N. 2091.1 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS,
" Fa pure parte del reddito proveniente dalla sostanza un reddito ipotetico proveniente dai beni patrimoniali ai quali si è rinunciato. Il reddito ipotetico è stabilito sulla base del tasso d'interesse medio sui risparmi dell'anno precedente quello in cui è assegnata la prestazione (VSI 1994 p. 161)."
Sempre secondo tale direttiva, il tasso d'interesse medio sul risparmio nell'anno 2000 corrisponde all'1,4%. Pertanto, il reddito ipotetico della sostanza immobiliare in questione assomma correttamente a CHF 2'161.- (CHF 154'400.- x 1,4%).
Quanto alle spese riconosciute, resta da analizzare se l'ammontare di CHF 4'080.- relativo alla pigione annua lorda sia corretto.
Dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione risulta che il contratto di locazione, stipulato fra i ricorrenti ed i coniugi __________, indica una pigione annua pari a CHF 12'240.-, spese accessorie comprese. Quanto alle persone che durante l'anno 2001 – anno di computo per il calcolo delle spese riconosciute ai fini dell'attribuzione di una PC – abitavano nell'appartamento di Via __________, questo TCA ha potuto appurare che solo i due ricorrenti vi vivevano. Il nome di __________, aggiunto dall'Agenzia comunale AVS di __________ su entrambe le richieste di PC del 15 maggio 2001, nulla ha a che fare con i ricorrenti. Infatti, come ha altresì spiegato l'avv. __________ (docc. _ con allegati), l'inghippo è sorto poiché della corrispondenza indirizzata a __________ è stata erroneamente recapitata al domicilio dei ricorrenti.
Giusta l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando un appartamento è occupato anche da persone escluse dal calcolo PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Tuttavia, le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC non sono prese in considerazione nel calcolo della PC annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
Nel caso in esame, dunque, l'importo di CHF 12'240.- deve essere suddiviso in due, per cui per ogni ricorrente deve essere ritenuto l'importo di CHF 6'120.-.
Da quanto sopra discende che le spese riconosciute di entrambi i ricorrenti ammontano a CHF 26'096.- (CHF 16'880.- quale fabbisogno vitale + CHF 3'096.- per il contributo fisso della cassa malattia + CHF 6'120.- per la pigione annua lorda).
Ciononostante, non si dà luogo all'attribuzione di una PC ai ricorrenti, in quanto i rispettivi redditi (CHF 28'709.- per __________ e CHF 28'121.- per __________) rimangono superiori alle spese riconosciute.
2.11. Il curatore dei ricorrenti ha chiesto che questi ultimi siano posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Contestualmente, essi hanno prodotto i rispettivi certificati municipali preavvisati favorevolmente.
Tuttavia, per i casi in esame l'avv. __________ agisce in qualità di rappresentante di entrambi gli assicurati. Infatti, con risoluzioni nn. __________e __________del 10 dicembre 1999, la Delegazione Tutoria della __________ ha istituito ad ogni ricorrente una curatela volontaria, designando loro quale curatore l'avv. __________ (docc. _). Quest'ultimo non agisce dunque in qualità di patrocinatore, ma svolge le mere funzioni di un organismo con compiti di diritto pubblico. In queste circostanze, indipendentemente dall'esito del ricorso, gli assicurati non possono beneficiare dell'assistenza giudiziaria.
Di transenna questo TCA osserva che le cause in esame erano sin dall'inizio palesemente prive di esito favorevole.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa N.D.N.; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; COCCHI/TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nell'evenienza concreta, visto l'esito delle precedenti cause di cui agli Inc. __________ (sentenza 6 giugno 1995) e ritenuto come per i procedimenti in esame non sia sopraggiunto da allora alcun fatto nuovo giuridicamente rilevante, i ricorsi ora in discussione erano dunque sin dall'inizio manifestamente privi di esito favorevole.
Alla luce di quanto sopra esposto, anche per questo motivo le istanze tendenti alla concessione dell'assistenza giudiziaria non possono essere accolte.
2.12. Gli insorgenti chiedono l'assunzione di ulteriori prove (doc. _: sentire i testi __________, __________ ed __________, fratelli dei ricorrenti; richiamo dall'Ufficio cantonale imposte di successione e donazione dell'incarto concernente la successione del padre dei ricorrenti).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene le fattispecie sufficientemente chiarite dall’esame dei documenti agli atti, per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Come evidenziato al consid. 2.9., infatti, i documenti prodotti con i due ricorsi (in particolare i docc. _) non mutano in modo rilevante le basi sulle quali questo TCA si è fondato per formulare il presente giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Le cause di cui agli inc. __________ e __________ sono congiunte.
2.- I ricorsi sono respinti.
3.- Le istanze 12/31 luglio 2001 formulate da __________ e __________ tendenti alla concessione dell’assistenza giudiziaria sono respinte.
§ Di conseguenza, gli istanti non sono ammessi al gratuito patrocinio dell'avv. __________.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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