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Numero d'incarto:
33.2001.70
Data decisione, Autorità:
29.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00070
ir/gm
Lugano
29 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 16 luglio 2001
interposto da
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 15 giugno 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte
convenuta che precisa di aver emesso in data 25 luglio 2001 una nuova decisione
(cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni
dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche l'avv.
__________, con scritto 26 ottobre 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro
del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
- non si percepiscono né
tasse né spese;
la cassa cant. di
compensazione verserà alla parte ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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