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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2001.88
Data decisione, Autorità: 12.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00088
ir/nh
Lugano 12 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2001 di
contro
la decisione del 12 luglio 2001 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con atto 12 settembre 2001 la signora __________ ha trasmesso a questo TCA uno scritto del seguente tenore:
" Secondo i miei calcoli personali, la vostra decisione, basata unicamente sulle disposizioni ufficiali di calcolo, purtroppo mi mette in difficoltà economiche, poiché vorrei poter vivere senza debiti.
Quando ho traslocato in Ticino ho stipulato un contratto di affitto fisso per cinque anni con rinnovamento automatico di altri cinque anni, non sapendo, allora, che qui l'affitto di un appartamento si intende escluse le spese. Allora tutto dovette andare molto in fretta, per cui mi decisi subito per questo appartamento.
Mi piace vivere qui e non vorrei dover traslocare di nuovo, poiché ho scelto intenzionalmente una dimora nelle vicinanze della mia famiglia e in particolare delle mie nipoti.
Quale vedova "single" devo affrontare costi di sostentamento maggiori. Comunque, qui trovo tutta l'assistenza medica di cui ho bisogno, come medico di famiglia, medici specialisti e dentista (infatti, tra poco dovrò sottopormi ad un trattamento medico piuttosto impegnativo). Essendo casalinga ho gestito una famiglia e educato due figlie che oggi sono ben istruite e indipendenti (tutte e due, nel loro lavoro, hanno a che fare con la cultura ticinese).
Ora, la mia domanda è questa: esiste la possibilità di ricevere i bonifici educativi ai quali, in fondo, avrei diritto e che mi permetterebbero di vivere la mia terza età da persona indipendente?"
Lo scritto ha seguito, nel tempo, uno scritto 15 luglio 2001 della stessa ricorrente redatto sulla decisione impugnata e trasmesso alla Cassa con la richiesta di proroga del termine a causa di assenza ("Ich bitte um eine Verlängerung der Ablauf - Frist vom 12.7 wegen abwesenheit").
Questo scritto è stato trasmesso dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG al TCA il 24 agosto successivo.
La cancelleria del TCA ha quindi comunicato a __________ il termine di scadenza del gravame (rispettato).
La decisione impugnata nega prestazioni di PC considerando un fabbisogno di CHF 33'176.- (ritenuta la pigione di CHF 13'200.-, il contributo assicurazione malattia CHF 3'096.- ed il fabbisogno vitale CHF 16'880.-) ed ha considerato rendite per CHF 35'460.- nonché interessi per CHF 232.-.
La richiesta di PC data del 20 giugno 2001 ed indica come __________ sia vedova dal __________ 1991 e si trovi a __________ dal 1° luglio 1997, viva da sola con pigione di CHF 14'640.-.
1.2. Con risposta del 24 settembre 2001 la Cassa propone la reiezione sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
" La resistente ha quindi riesaminato il calcolo notificato alla ricorrente ed in merito possiamo assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni legali.
È quindi chiaro che, nell'impossibilità di poter dedurre per la pigione un importo superiore a quanto già riconosciuto nel calcolo PC (fr. 13'200.‑ massimo deducibile), il calcolo della prestazione complementare non può essere diverso da quello notificato in data 12 luglio 2001.
Per quanto riguarda la richiesta specifica per i bonifici per compiti educativi vi invitiamo a voler contattare la cassa del cantone __________ (N. 001) competente per il versamento mensile della vostra rendita.
Visto quanto precede e tutto ben considerato si chiede pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." _
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. La prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b CF e Disp. Trans. all’art. 112 CF (art. 34 quater vCF, RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.3. Per l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.4. Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo (valido fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 14 860 franchi e al massimo 16 460 franchi;
per i coniugi, almeno 22 290 franchi e al massimo 24 690 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7830 franchi e al massimo 8630 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr. 16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.5. Inoltre, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari;
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.6. La presente lite verte sull’ammontare della deduzione della pigione lorda annua computabile nel fabbisogno vitale dell’assicurata.
A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle spese di pigione giusta l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC fino a concorrenza, in un anno, di fr. 12'000.- per le persone sole e di fr. 13'800.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.
In ossequio alla delega legislativa summenzionata, il Cantone Ticino ha applicato, per la pigione, le medesime deduzioni (cfr. Decreto esecutivo cantonale concernente le LPC all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Nel caso di specie la Cassa ha rettamente ritenuto l'importo massimo possibile di pigione annua lorda.
Per il resto il calcolo operato dalla Cassa va confermato in questa sede ed il ricorso non offre ulteriori spunti di esame.
2.7. Il ricorso non può essere accolto.
Non si fa carica della tassa di giustizia e delle spese e non si allocano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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