AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2001.107
Data decisione, Autorità: 23.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00107
cr/sc
Lugano 23 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2001 di
__________,
contro
la decisione del 25 ottobre 2001 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 ottobre 2001 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito la Cassa), in sede di revisione periodica della PC, ha ridotto la prestazione complementare erogata a __________ da frs. 538.— mensili al riconoscimento del solo premio dell’assicurazione malattia obbligatoria con effetto dal 1° novembre 2001 (doc. _).
1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. _), nel quale si è così espresso:
" Il giorno 28.10.01 ho ricevuto la comunicazione che dal 1.11 non avrei più ricevuto la PC, sulla quale io contavo per fare i pagamenti e per vivere, tra l'altro ero ricoverato all'Ospedale __________, come succede spesso, purtroppo.
Io sono affetto da gravi patologie che potete verificare dalla documentazione del mio fascicolo e se potessi lavorare farei molto volentieri a meno dell'AI e anche di questa PC che devo quasi mendicare perché freddi calcoli matematici non tengono contro di tutto.
È vero che mia moglie ha un buon salario, ma vi ricordo che io sono rientrato nel mio paese solo nel 1995, arrivando dal __________ dopo 5 anni di ospedale, dove ero completamente paralizzato. Ho dovuto pagare tutto di tasca mia, esaurendo la fortuna in dollari che avevo accumulato grazie al mio lavoro di impresario.
Questo che vi dico non è per impietosirvi, ma solo per spiegare che nel '95 ho ricominciato da zero, senza poter lavorare, malato e da solo!
Quindi quando poi nell'ottobre '96 mi sono sposato, mia moglie ha cominciato a lavorare con un salario che non era certo come quello attuale, così abbiamo dovuto ottenere parecchi prestiti da banche di qui ed anche una in Italia e li stiamo ancora pagando.
Piano piano ci metteremo in pari, ma non possiamo permetterci di perdere anche la PC, perché io ricevo solo 143.-- fr. di AI al 50% che fra poco raddoppierà perché riceverò il 100%, ma voi capite bene che 280.-- fr. al mese è molto poco, nonostante ci paghino per fortuna le Casse malati.
Inoltre per la mia grave neuropatia devo assumere farmaci antidolorifici che costano parecchie centinaia di fr. ad ogni scatola e che la Cassa malati non mi riconosce.
Tutto questo per dire come sia vero che i calcoli non tengano conto di tutte le spese che noi abbiamo ogni mese, perché risultano nel fabbisogno solo la pigione e le spese per la dieta, mentre io ogni mese fra affitto, prestiti, telefono, leasing dell'auto, ecc., tutto documentabile, ho poco meno di 4'000.-- fr. di spese, senza contare il mangiare.
Il leasing è posteriore a quando ho presentato i documenti per la revisione della PC.
Quindi, per favore, so che la mia situazione non è colpa di nessuno, ma cercate di venirmi incontro perché non solo sono un cittadino svizzero, ma un cittadino svizzero malato con la sua dignità." (Doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 10 dicembre 2001 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso, osservando:
" (…)
La prestazione complementare è una prestazione di diritto che è subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 LPC).
A tal proposito va inoltre ricordato che il limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno, ha per scopo di garantire un reddito minimo.
Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese di vitto e di alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo dall'art. 3b LPC.
In considerazione a quanto precede la resistente ha quindi riesaminato il calcolo notificato al ricorrente ed in merito possiamo assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni legali.
È quindi chiaro che, nell'impossibilità di poter dedurre certe spese elencate dal ricorrente in sede ricorsuale in quanto non contemplate dall'attuale legislazione, il calcolo della prestazione complementare non può essere diverso da quello notificato in data 25 ottobre 2001." (Doc. _)
1.4. Con scritto datato 9 marzo 2002 l'assicurato ha ancora osservato:
" Tutte le prove che avevo le ho presentate.
Posso solo aggiungere che io e mia moglie non ce la facciamo a vivere così tra l'altro ora non ci pagano più le casse malati, questo è molto grave almeno per me che sono malato, ho bisogno continuamente di medicinali e ricoveri all'ospedale, non posso permettermi di pagarla e tantomeno di restare senza copertura assicurativa.
Io ricevo 288.-- fr. di invalidità al 100% e la cassa malati costa più di 300.-- fr., come può un ufficio invalidità lasciare uno svizzero in queste condizioni? Li ho chiamati visto che loro mi avevano assicurato che avrebbero continuato a pagare le casse malati, ma sembra che non abbiano gradito il mio ricorso e hanno detto che tutto dipende dalla decisione del vostro Tribunale.
Io non so più cosa fare e a chi rivolgermi, voi siete la mia ultima possibilità e se voi non potete aiutarmi dovrò ricorrere all'opinione pubblica perché sono disperato." (Doc. _)
1.5. Il doc. _ è stato trasmesso alla Cassa con la possibilità di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).
In data 21 marzo 2002 la Cassa si è riconfermata nella propria risposta di causa del 10 dicembre 2001 (cfr. doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Giusta l’art. 2c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari gli invalidi che:
" a) hanno diritto a una mezza rendita o ad una rendita intera dell'AI."
2.3. Per l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1).
Per quanto attiene alle spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo (valido fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a fr. 16'800.— per persone sole, fr. 25’320.— per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a fr. 8'850.— (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
Secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono pure riconosciute le seguenti spese:
"a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia."
Per l’art. 3c cpv. 1 LPC, infine, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.4. Oggetto della presente lite è la soppressione della prestazione complementare mensile precedentemente erogata a __________.
2.5. Preliminarmente occorre rilevare che, nonostante la decisione 25 ottobre 2001 della Cassa indichi che all'assicurato è stata assegnata una prestazione complementare mensile di fr. 0.--, la Cassa precisa che il premio dell'assicurazione malattia obbligatoria è pagato dall'IAS, in quanto il fabbisogno dell'interessato supera i redditi disponibili (cfr. tabella di calcolo della PC).
2.6. Occorre innanzitutto osservare che nel caso di specie l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha dapprima riconosciuto a __________, con decisioni del 27 gennaio 1997, una mezza rendita d’invalidità, con effetto retroattivo dal 1° aprile 1995 (cfr. doc. _; doc. _ incarto AI __________).
Successivamente l'assicurato, a seguito dell'aumento del suo grado d'invalidità accertato in sede di revisione periodica delle prestazioni assicurative, è stato posto, con decisione del 12 dicembre 2001, al beneficio di una rendita intera d'invalidità con effetto a partire dal 1° agosto 2000 (cfr. doc. _ incarto AI __________).
Tale decisione, che figura nell'incarto AI __________, è stata acquisita agli atti nella presente vertenza.
Preso atto dell'aumento della rendita di invalidità a favore di __________, la Cassa ha rideterminato la PC spettante all'assicurato, limitatamente al periodo 1° agosto 2000 - 31 ottobre 2001: ne è conseguita una diminuzione dell'importo della PC mensile erogabile, con una differenza di fr. 2'140.- a favore della Cassa, somma compensata con le rendite AI arretrate; il resto delle rendite AI arretrate sono state compensate con l'importo della mezza rendita AI già versato dal 1° agosto 2000 al 30 novembre 2001, come da conteggio riportato nella decisione dell'UAI del 12 dicembre 2001 (cfr. doc. _ incarto AI __________).
La compensazione operata dall'amministrazione nella decisione del 12 dicembre 2001 è stata contestata dall'assicurato davanti al TCA, che con decisione di data odierna ha respinto il ricorso (cfr. incarto AI __________).
2.7. Con il proprio ricorso (cfr. doc. _) l'assicurato ha contestato la decisione, presa dalla Cassa in sede di revisione periodica (art. 30 OPC), che gli ha negato il diritto alla prestazione complementare (cfr. doc. _), asserendo che egli è affetto da una grave neuropatia che lo obbliga ad assumere farmaci antidolorifici molto costosi, che non vengono riconosciuti dalla Cassa Malati; inoltre, l'assicurato ha rilevato di avere dovuto, insieme alla moglie, contrarre diversi debiti con le banche per ottenere dei prestiti che non sono ancora stati restituiti; infine, il ricorrente ha enumerato una serie di spese che gravano sul bilancio familiare (affitto, telefono, leasing dell'auto, mangiare, ecc.). In considerazione di tutti questi costi, estremamente onerosi, il ricorrente ha chiesto che il calcolo effettuato dalla Cassa venga rivisto, di modo che possa essere ripristinato il suo diritto alla prestazione complementare.
Al proposito, si rileva che la prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater v. CF (RCC 1992 p. 346), corrispondente all’art. 112 della nuova Costituzione Federale in vigore dal 1° gennaio 2000. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito, posti dal legislatore per garantire la parità di trattamento e la sicurezza del diritto, altrimenti seriamente compromesse (cfr. STFA del 9 maggio 2001 in re W.Z., P 36/00 Ws), rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
Nel determinare questi limiti, il legislatore riconosce che l’assicurato è esposto a delle spese ordinarie indispensabili (di alloggio, di cura medica, ecc.) alle quali deve potere far fronte per assicurarsi l’esistenza e che gli vengono appunto garantite dalle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (cfr. STFA del 9 maggio 2001 in re W.Z., P 36/00; vedi pure Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 2a Ed., Basilea 1994, pag. 179).
Inoltre, va precisato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC (cfr. consid. 2.3.) è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non risultano nell'elenco non possono, quindi, essere ammesse in deduzione.
Nell'evenienza concreta l’assicurato, al beneficio di una rendita dell’assicurazione invalidità, ha sostenuto di dover far fronte a diverse spese (in particolare affitto, antidolorifici, telefono, leasing dell'auto, mangiare, ecc.) che lo costringono, suo malgrado, ad un certo disagio finanziario.
A tal proposito, occorre innanzitutto rilevare che nel calcolo del fabbisogno dell'assicurato la Cassa, conformemente ai disposti di legge, ha tenuto conto sia della pigione annua lorda (art. 3b cpv. 1 lett.b LPC), sia delle spese necessarie per la dieta (art. 3d cpv. 1 lett. c LPC) a carico del ricorrente e che costituiscono spese rimborsabili.
Per quanto concerne le altre spese enumerate dall'assicurato, invece, occorre ribadire che, come visto in precedenza, l'art. 3b cpv. 3 LPC elenca in modo esaustivo le spese riconosciute nell'ambito della valutazione del diritto alla prestazione complementare. Ora, dato che fra questi costi computabili non figurano le spese elencate dal ricorrente, bisogna concludere che non è possibile tenere conto di tali importi nella valutazione del fabbisogno dell'assicurato.
Pertanto, nel caso di specie, le spese summenzionate non possono essere computate quali costi specifici a carico della PC.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha fatto anche riferimento, fra le tante spese, ad un leasing per un'automobile, precisando di avere assunto tale spesa successivamente rispetto al momento in cui ha presentato i documenti per la revisione della PC (cfr. doc. _).
Per quanto attiene al canone di leasing mensile, occorre stabilire se si tratta di una spesa riconosciuta ai sensi dell'art. 3b LPC e più precisamente di una spesa per il conseguimento del reddito (cfr. art. 3b cpv. 3 lit. a LPC).
Infatti, tali spese possono essere dedotte dal proprio reddito unicamente nel caso in cui esse siano in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo. Le spese che non hanno nessun nesso con il conseguimento del reddito o hanno solamente un nesso indiretto non sono considerate ai fini del calcolo della PC (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 87 e art. 2 Decreto esecutivo del CdS del 27 ottobre 1998 concernente la deducibilità delle spese di trasferta da parte dell'autorità fiscale).
Nel caso di specie l'assicurato, affetto da una grave neuropatia, è stato posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità con effetto a partire dal 1° agosto 2000 (cfr. doc. _ incarto AI __________). Egli non consegue alcun reddito, essendo impossibilitato a lavorare (cfr. doc. _; consid. 1.2.), e il reddito preso in considerazione ai fini del calcolo della PC è il risultato del lavoro della moglie del ricorrente, impiegata presso la Casa per Anziani del Comune di __________ (comune di domicilio dei coniugi). Di conseguenza, non è possibile ritenere che il canone del leasing dell'automobile sia in rapporto di causalità diretta con il conseguimento del reddito dell'assicurato.
Pertanto, essendo la lista delle spese riconosciute menzionata dalla LPC esaustiva, occorre ritenere che il canone del leasing dell'automobile, che non rientra in tale elenco, non incide sul calcolo della PC.
L'assicurato, nel proprio ricorso (cfr. doc. _), ha pure rilevato che la Cassa, al momento della valutazione effettuata in sede di revisione periodica (art. 30 OPC) delle condizioni economiche dei beneficiari delle prestazioni complementari, non ha tenuto conto - a torto secondo il suo parere - dei debiti contratti dall'assicurato nei confronti delle banche e degli interessi passivi dovuti.
Dato che l'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC indica che i redditi determinanti comprendono la sostanza netta, occorre ritenere che i debiti devono essere dedotti dalla sostanza. Tuttavia, nel caso di specie, l'assicurato non ha nessuna sostanza.
Di conseguenza, i debiti invocati dal ricorrente non possono entrare in linea di conto e non incidono sul calcolo dalla PC.
Del resto, anche l'art. 3b LPC, che elenca in modo esaustivo le spese riconosciute ai fini della PC, indica, fra le altre spese deducibili, le spese necessarie per il conseguimento del reddito e gli interessi ipotecari.
Pertanto, dato che i debiti privati dell'assicurato non rientrano fra le spese enumerate in modo esaustivo all'art. 3b LPC, occorre concludere che tali importi non possano incidere sul diritto alla prestazione complementare.
In conclusione, dunque, questo Tribunale ritiene che la decisione del 25 ottobre 2001 della Cassa Cantonale di compensazione sia corretta e vada confermata.
A titolo abbondanziale, occorre rilevare che, come correttamente stabilito dalla Cassa, il fabbisogno dell'interessato supera i redditi disponibili (cfr. tabella di calcolo della PC), per cui è a giusta ragione che il premio dell'assicurazione malattia obbligatoria venga pagato dall'IAS.
Va pure osservato che anche nel caso in cui si fosse tenuto conto, nel calcolo della PC, alla voce "rendite AI", in luogo della mezza rendita AI di cui era beneficiario l'assicurato al momento della decisione, dell'importo della rendita intera d'invalidità riconosciuta a __________ con decisione dell'UAI del 12 dicembre 2001, con effetto retroattivo a partire dal 1° agosto 2000 (cfr. doc. _ incarto AI __________), il risultato ai fini del pagamento del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria da parte dell'IAS non cambierebbe, dato che il fabbisogno dell'interessato supererebbe comunque i redditi disponibili (cfr. doc. _ fascicolo PC incarto __________).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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