AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2001.108
Data decisione, Autorità: 13.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00108
ir/fz
Lugano 13 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2001 di
contro
la decisione del 25.10.01 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
richiamato il decreto 22.01.02 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
costatato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso;
rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);
ricordato che in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale federale ha ancora precisato:
" il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF -che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57)- né al diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37 seg.)";
richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961
decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster