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Numero d'incarto:
33.2001.116
Data decisione, Autorità:
07.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00116
IR/sc
Lugano
7 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso
del 18 dicembre 2001 interposto da
contro
la decisione
del 12 dicembre 2001 emanata da
Cassa cant.
di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di
prestazioni complementari
letti ed
esaminati gli atti;
visto in
particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data
25 gennaio 2002 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte
le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione
qui impugnata;
ricordato che,
ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali,
l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare
la decisione impugnata;
ritenuto che
comunque anche il ricorrente con scritto 4 febbraio 2002 ha comunicato il
ritiro del ricorso aderendo alle nuove decisioni della Cassa (Doc. _);
rilevato che di
conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato
dai ruoli;
-
non si
percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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