AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 33.2002.5
Data decisione, Autorità: 26.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2002.00005
IR/sc
Lugano 26 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2002 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 16 gennaio 2002 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisioni del 16 gennaio 2002 l’Istituto delle assicurazioni sociali ha respinto la richiesta di __________ domiciliata a __________, tendente ad ottenere prestazioni complementari alla rendita AVS.
Con atto del 24 gennaio 2002 __________ ha interposto gravame rilevando come il valore commerciale della proprietà fondiaria ritenuto dall’Istituto delle assicurazioni sociali appaia eccessivo.
La Cassa si è opposta all’accoglimento del gravame con risposta di causa del 18 febbraio 2002 in cui evidenzia:
" (…)
La ricorrente si trova degente definitivamente presso la Fondazione __________ dal 27 settembre 2001.
Dall'esame della documentazione agli atti rileviamo inoltre che la Signora __________ è proprietaria della particella No. __________ RFD sita in territorio del comune di __________.
(…)
la resistente ha ordinato la perizia tecnica atta a stabilire il valore corrente della sostanza immobiliare posseduta dalla ricorrente.
Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di stabilire un valore corrente della sostanza immobiliare di fr. 250'000.-. Questo valore, computato nel calcolo, ha scaturito il rifiuto della prestazione.
Circa i parametri utilizzati per valutare la sostanza la resistente non può che riconfermarsi nel valore citato e contestato, in quanto desunto da una perizia specificatamente richiesta. A titolo informativo giova inoltre ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa. (…)" (Doc. _)
L’amministrazione ha infatti fatto allestire dall’Ufficio Cantonale di stima un rapporto peritale (doc. _) dal quale si desume come il mappale di proprietà della ricorrente (__________RFD __________) sia costituito da una abitazione (79 mq) e da giardino (207 mq), sia privo di servitù, la zona di Piano Regolatore è residenziale (R2), l’immobile si inserisce in zona caratterizzata da case famigliari, in zona tranquilla con accesso diretto da strada asfaltata, con infrastrutture (acqua, corrente elettrica, telefono, fognatura sul posto) e con giardino cintato da un muretto. La perizia rileva anche la ristrutturazioni relativamente recenti (1964 e 1986) della struttura di antica data, la struttura in cemento armato delle solette e la muratura in pietra e mattoni intonacata, il tetto a due falde ed i serramenti esterni in legno e vetro termoisolante.
L’Ufficio Cantonale di stima ha fissato il valore della proprietà fondiaria in CHF 250'000.- dopo avere ritenuto un valore reale di CHF 262'000.- ed un valore di reddito di CHF 160'000.-.
La perizia è stata trasmessa alla ricorrente che, con scritto del 28 febbraio 2002, ha indicato eccessivo il valore ritenuto dall’autorità amministrativa, segnalando come:
" (…)
sub. A) abitazione
L'abitazione é stata ricavata dalla riattazione di una stalla, avvenuta negli anni sessanta. E' una costruzione di tipo semplice, senza isolazioni e senza particolari rifiniture. Nel 1986 sono stati sostituiti i vetri normali delle finestre con vetri termoisolanti e nel contempo la casa é stata dotata di un impianto di riscaldamento elettrico, considerata inoltre la vetustà della costruzione, il valore al mc di Fr. 300.- non può essere superato.
La sistemazione esterna é composta da un accesso, un piccolo muro di sostegno ed un pianoro adibito a giardino. I costi secondari non possono pertanto essere superiori del 10% del valore della costruzione.
sub. b) giardino
Dalla perizia non risulta come si é giunti al valore di Fr. 300.- al mq. Da informazioni risulta che a __________ i terreni non a lago e ubicati in zona R 2 sono stati trattati e conclusi con cifre varianti tra i Fr. 200.- e con punte massime di Fr. 300.- al mq. Considerata la sua ubicazione e l'esiguità della superficie, il terreno dovrebbe essere valutato al massimo a Fr. 250.- al mq.
Dalla perizia figura un valore a reddito di Fr. 10'800.-- annui. Data la semplicità dell'abitazione (e non da ultimo lo stato attuale dei locali e degli accessori) e gli affitti applicati in zona, un reddito di Fr. 8'400.- annui é da ritenere giusto ed equo.
Tenuto conto delle suddette considerazioni, la valutazione della proprietà mappale no. __________RFD di __________, risulta essere la seguente:
Valore reale
Sub. A) abitazione
cubatura e valutazione mc 450 x Fr. 30.-- = Fr. 135'000.00
costi secondari e sistemazione esterna 10% = Fr. 13'500.00
sedime e terreno mq. 286 x 250.-- = Fr. 71'500.00
Totale = Fr. 220'000.00
Reddito
Fr.700.-- x 12 mesi = Fr. 8'400.00
Valore di reddito
Tasso di capitalizzazione: 6.75%
Fr. 8'400.00 x 100 = Fr. 124'440.00
6,75
Valore venale
(124'440.00 x 0.2) + 220'000.00 = Fr. 204'073.00
(1 + 0.2)
Arrotondato Fr. 200'000.00
Chiedo pertanto che l'Ufficio Cantonale di Stima abbia a riesaminare il suo referto peritale, previo sopralluogo." (Doc. _)
Il giudice delegato non ha chiesto alcuna presa di posizione alla Cassa in merito a tale missiva per i motivi che saranno indicati in corso di motivazione.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. La prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b CF e Disp. Trans. all’art. 112 CF (art. 34 quater vCF, RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.3. Per l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
In virtù dell’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1).
Per quanto attiene alle spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo (valido fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a fr. 16'800.— per persone sole, fr. 25’320.— per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a fr. 8'850.— (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
Sempre in virtù della Legge
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali (cpv. 2).”
A norma dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale.
In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di 75 franchi (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 18 novembre 1998, in vigore dal 1° gennaio 1999).
Pertanto, per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi delle prestazioni complementari le si deve computare per l'anno 2000 l’importo totale di CHF 27'375.- (CHF 75.- x 365 giorni). A tale ammontare sono stati aggiunti CHF 3'600.- (CHF 300.- mensili x 12 mesi) a titolo di spese personali per gli assicurati, come pure il contributo fisso per l'assicurazione malattia (CHF 2'976.-).
I suddetti importi restano tali per l'anno 2001, fatto salvo il contributo fisso per l'assicurazione malattia che assomma a CHF 3'096.- (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001).
Secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono pure riconosciute le seguenti spese:
"a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia."
Per l’art. 3c cpv. 1 LPC, infine, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15’000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Non sono, invece, computati come redditi determinanti (art. 3c cpv. 2 LPC):
"a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione."
2.4. Secondo l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Per l'art. 17 cpv. 1 e 4 OPC -AVS/AI, nel tenore in vigore dal 1 gennaio 1999
"
le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
…
o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni
complementari deve essere computata al valore corrente."
Secondo il capoverso 5
" In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore".
Per il capoverso 6
" invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale cantonale.”
In proposito va rilevato che il Cantone Ticino non ha optato per il metodo di calcolo previsto introdotto all'art. 17 cpv. 6 OPC AVS/AI, bensì applica, anche dopo il 1 gennaio 1999, il capoverso 4 dell’art. 17, così come la relativa giurisprudenza.
Dall'art. 17a cpv. 2 OPC AVS/AI risulta, inoltre, che il valore venale va stabilito al momento della rinuncia.
2.5. Secondo la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale degli immobili computabili l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Per la determinazione del valore corrente degli immobili, l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio. A mente dell’Alta Corte federale sarebbe, infatti, inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
Nel cantone Ticino la Cassa affida il compito di stabilire il citato all’Ufficio stima. In proposito il TFA, in un caso riguardante il Cantone Ticino, ha già avuto modo di confermare l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).
2.6. In concreto l'Ufficio stima ha stabilito in fr. 250'000.-- il valore venale del fondo di proprietà della ricorrente. L'importo è contestato dalla signora __________ che lo ritiene eccessivo.
Secondo costante giurisprudenza federale riferita alle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, l’alta Corte federale ritiene che le stesse abbiano forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993 nella causa S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F).
Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 nella causa L.M).
Agli atti non vi è tuttavia alcun indizio secondo cui il valore corrente degli immobili andrebbe ridotto rispetto a quello stabilito dall'amministrazione. La signora __________ sostituisce semplicemente una sua soggettiva valutazione a quella formulata in maniera completa ed esaustiva da esperti del ramo, non vi sono quindi elementi concreti atti a mettere in discussione la correttezza della perizia immobiliare. Del resto la perizia agli atti si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito giungendo a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai criteri giurisprudenziali succitati.
Questa Corte ha esaminato in dettaglio la perizia dell’Ufficio Cantonale di stima che è apparsa completa, dettagliata, tiene in considerazione sia l’ubicazione fisica del fondo, il suo collocamento con riferimento al Piano Regolatore, considera lo stato di manutenzione dell’edificio e le sue caratteristiche costruttive, la sua estensione, la facilità di accesso, l’inserimento nel tessuto urbano, la presenza di infrastrutture. Pur considerando le contenute dimensioni del mappale e le dimensioni della casa (composta di un atrio/corridoio, una sala, una camera, un soggiorno la cucina ed il solaio, oltre che della cantina) il valore – comunque fissato a CHF 360.- per metro cubo (il valore del terreno è stato fissato in CHF 300.-) appare ridimensionato dal valore di reddito capitalizzato (il perito ha considerato CHF 900.- mensili il valore della locazione). L’esame peritale appare quindi completo e soddisfacente e questo TCA non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 nella causa S.S consid. 2b).
2.7. Va ancora ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali é retta dal principio inquisitorio (STFA inedita del 5 settembre 2001 nella causa F. C., U 94/01, STFA inedita del 31 maggio 2001 nella causa G. C., I 83/01, STFA inedita del 13 marzo 2001 nella causa M. P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non é tuttavia assoluto, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.)
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (TFA inedita del 5 settembre 2001 in re F. C., U 94/01; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
Nel caso concreto la ricorrente non ha reso verosimili le sue critiche alla perizia operata dall’Istituto delle assicurazioni sociali sulla scorta del lavoro dell’Ufficio Cantonale di stima, essa si è limitata a sovrapporre una sua personale valutazione a quella dell’Ufficio Stima. Va comunque osservato qui come, anche se si volessero ritenere i valori considerati dalla ricorrente nel suo scritto 28 febbraio 2002 al TCA, la soluzione non muterebbe. In effetti secondo __________ la proprietà di __________ avrebbe un valore di CHF 204'073.-, che la ricorrente arrotonda a immotivatamente a CHF 200'000.-. Anche se detto valore fosse da ritenere la sostanza globale assommerebbe non più a CHF 314'508.- ma a CHF 264'508.- il che, ritenuta la parte della sostanza non computabile, porterebbe il valore della sostanza computabile a CHF 239’508.-, di cui 1/10 va calcolato nel reddito non privilegiato, ossia CHF 23'950.-. Questo valore sommato alla rendita percepita dalla ricorrente di CHF 13'644.- da un risultato di CHF 37'594.- che – anche senza contare l’interesse dei capitali a risparmio e senza considerare il reddito della sostanza immobiliare
Da quanto precede si deve concludere per l’inutilità della prova offerta dalla ricorrente consistente nel riesame della situazione da parte dell’Ufficio di Stima, da un lato, e nel sopralluogo dall’altro. In effetti dette prove nulla possono mutare, il fatto che __________ vuole dimostrare non appare rilevante ai fini delle conclusioni contenute nel ricorso. In altri termini anche se fosse dimostrata la tesi contenuta nello scritto del 28 febbraio 2002 relativa alla stima dell'immobile, le conclusioni del ricorso non potrebbero essere accolte. D’altra parte la stessa signora __________ non ritiene che la proprietà immobiliare di __________ possa avere un valore inferiore a quanto da essa stessa evidenziato.
In sostanza quindi il riesame della perizia ed il sopralluogo richiesti dalla ricorrente costituiscono prove che non vengono assunte. Infatti, secondo la costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
2.8 In conclusione, poiché il valore complessivo della sostanza immobiliare di proprietà della ricorrente e dei capitali a risparmio per CHF 64'508.- computabile conduce a ritenere un reddito superiore al fabbisogno (considerando la rendita), la prestazione complementare richiesta non può essere concessa. Il ricorso va respinto senza carico di tassa e spesa alla ricorrente e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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