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Numero d'incarto:
33.2002.7
Data decisione, Autorità:
06.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2002.00007
ir/gm
Lugano
6 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 26 gennaio 2002
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 16 gennaio 2002 emanate
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte
convenuta che precisa di aver emesso in data 22 febbraio 2002 due nuove
decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto
di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il signor
__________, con scritto 4 marzo 2002 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del
ricorso aderendo alle nuove decisioni della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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