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Numero d'incarto:
33.2002.29
Data decisione, Autorità:
02.09.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2002.00029
ir/gm
Lugano
2 settembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 14 giugno 2002
interposto da
contro
la decisione del 22 maggio 2002 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte
convenuta che precisa di aver emesso in data 14 agosto 2002 una nuova decisione
con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso
e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il ricorrente,
con scritto 22 agosto 2002 (cfr. doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso
aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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