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Numero d'incarto:
33.2002.31
Data decisione, Autorità:
16.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2002.00031
ir/fz
Lugano
16 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 19 giugno 2002
interposto da
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione del 22.5.02 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 15.7.02
della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 11.7.02 una nuova
decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto
di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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