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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2002.79
Data decisione, Autorità: 20.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 33.2002.79
IR/cd
Lugano 20 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2002 di
contro
la decisione del 25 novembre 2002 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto ed in diritto
con decisione 25 novembre 2002 (doc. _), la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha concesso a __________ il versamento dell'importo di Fr. 405.- quale rimborso di spese per trattamenti dentari (art. 8 OMPC). La prestazione medica è stata valutata a CHF 3,10 il punto sulla base del numero dei punti esposti dalla dentista dott. __________;
la fattura della dott. __________ trasmessa dall’assicurato alla Cassa ammontava invece a CHF 430,65 considerando una remunerazione per punto di CHF 3,30. Con ricorso 28 novembre 2002 (doc. _) l'assicurato contesta il rimborso di soli CHF 405.- postulando il versamento della differenza tra fatturazione e prestazione riconosciuta. All’accoglimento del gravame si oppone la Cassa rilevando come il rimborso delle prestazioni mediche avvenga in base all’accordo esistente tra CAMS e SSO, ossia tra il concordato degli assicuratori da un lato e la società svizzera cui fanno capo i medici dentisti;
che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
in diritto va rammentato come l'art. 8 dell'Ordinanza regoli il rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari nel seguente modo:
" Le spese per trattamenti dentari semplici, economici e adeguati sono rimborsate. E' fatto salvo il capoverso 3. (cpv. 1)
Per il rimborso è determinante la tariffa dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione invalidità (tariffa AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. (cpv. 2)
Se le spese per trattamenti dentari (compreso il laboratorio) sono presumibilmente superiori a 3000 franchi, prima del trattamento si deve sottoporre un preventivo all'ufficio PC. Se un trattamento il cui costo supera i 3000 franchi è effettuato senza l'approvazione del preventivo, sono rimborsati al massimo 3000 franchi. (cpv. 3)
I preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI. (cpv. 4)".
Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) permettono d'interpretare ulteriormente detto disposto di legge, e ribadiscono l’applicazione delle tariffe dell’assicurazione contro gli infortuni, ottenibile presso l’INSAI. Queste tariffe prevedono il valore del punto per il medico dentista in CHF 3,10.
Nel caso concreto la dott. __________ ha fissato, per il suo lavoro, 130,5 punti. Questi punti, remunerati secondo tariffa a CHF 3,10 per punto, conferiscono il diritto per l’assicurato di ottenere un importo di CHF 404,55 che, arrotondato, ha comportato il versamento – corretto – da parte dell’amministrazione di CHF 405.-. __________ non ha diritto ad ottenere maggiore rimborso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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