AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2002.80
Data decisione, Autorità: 12.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 33.2002.80 33.2002.81
TB
Lugano 12 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 9 dicembre 2002 di
contro
le decisioni del 25 novembre 2002 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Con due distinte decisioni del 25 novembre 2002 (docc. _ degli Incc. nn. /), la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha negato a __________ e __________, titolari di una rendita AVS, il diritto di beneficiare dal 1° novembre 2002 di una prestazione complementare. Il rifiuto delle PC è riconducibile ai redditi degli assicurati che sarebbero superiori alle spese riconosciute.
1.2. Il 9 dicembre 2002 __________ e __________ hanno singolarmente interposto un ricorso presso questo TCA, evidenziando come debbano far fronte sia a delle difficoltà finanziarie che di salute. In particolare, essi sostengono di essere stati penalizzati dal fatto di essere proprietari di una casa nella quale vivono da cinquant'anni e chiedono se sia possibile gravare la loro casa con un'ipoteca legale (docc. _ degli Incc. nn. /).
1.3. Nella propria risposta del 14 gennaio 2003, l'Amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, poiché anche facendo completa astrazione della sostanza immobiliare dei ricorrenti in virtù della possibilità offerta dall'art. 5 cpv. 3 lett. d LPC, esplicitata dagli art. 18 e 19 della Legge di applicazione della LPC (LALPC) del 16 dicembre 1997, i redditi degli assicurati supererebbero ancora le spese riconosciute (docc. _ degli Incc. nn. /).
1.4. Invitati a produrre nuovi mezzi di prova, i ricorrenti sono rimasti silenti (docc. _ degli Incc. nn. /).
in diritto
In ordine
2.1. Poiché hanno lo stesso oggetto e contengono le medesime argomentazioni, i ricorsi presentati il 9 dicembre 2002 da __________ e __________ vengono congiunti a norma degli artt. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni e 72 CPC.
2.2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.3. Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.4. Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.5. Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.6. Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC prevedeva che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono fissati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.7. Ancora, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
2.8. I ricorrenti censurano le decisioni della Cassa e postulano un aiuto concreto per poter far fronte alle spese quotidiane. A loro dire, infatti, l'aver contabilizzato un reddito fittizio della sostanza pari a Fr. 18'533.- (Fr. 10'952.- quale decimo della proprietà fondiaria + Fr. 7'581.- a titolo di valore locativo della medesima) li penalizzerebbe in modo eccessivo, a tal punto da non riuscire a sopravvivere con le sole entrate dell'AVS (Fr. 37'080.-), giacché il loro fabbisogno ammonta già a Fr. 41'598.-.
Per stabilire il diritto alla PC degli assicurati, proprietari di un bene immobile, si deve far capo alle modalità di calcolo espressamente previste all’art. 3c cpv. 1 lett. c LPC (cfr. consid. 2.7).
Tale disposto prevede che alle persone beneficiarie di una rendita AVS si computi un decimo della loro sostanza, sia essa mobiliare o immobiliare. Per le persone che percepiscono una rendita d'invalidità, invece, tale porzione diventa di un quindicesimo. Gli ammontari che ne derivano vanno poi considerati come redditi, anche se in realtà l'assicurato non ne dispone concretamente.
Per attutire questa misura, il legislatore ha previsto degli importi da dedurre dal valore della sostanza, a seconda che si tratti di persone sole (Fr. 25'000.-) o di coniugi (Fr. 40'000.-). Inoltre, nel caso in cui l'immobile appartenga al beneficiario di PC o ad un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serva quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente i Fr. 75'000.- è preso in considerazione quale sostanza.
Tuttavia, l’art. 5 cpv. 3 lett. d LPC ha previsto la possibilità di optare per una soluzione alternativa a quella della franchigia di Fr. 75'000.-, prevedendo che i Cantoni possono rinunciare ad applicare l’esonero concesso sull’immobile che serve da abitazione alle persone designate nell’art. 3c cpv. 1 lett. c ed anticipare le prestazioni complementari nell’ambito di un credito ipotecario gravante l’immobile abitato da tali persone.
Ora, il Canton Ticino ha optato per non computare la franchigia di Fr. 75'000.- agli assicurati proprietari dell'immobile in cui abitano, ma di far capo alla possibilità offerta dalla legge federale in merito all'emissione di un credito ipotecario gravante l'immobile abitato.
Infatti, l'art. 18 della Legge di applicazione della LPC del 30 dicembre 1997 prevede che
" Il proprietario di un immobile che serve da abitazione primaria per il richiedente o per una persona compresa nel calcolo della PC può chiedere alla Banca __________ la concessione di un prestito se, per effetto del computo della sostanza immobiliare nel calcolo della PC, percepisce una prestazione ridotta o non ha diritto ad alcuna prestazione (cpv. 1).
Il prestito annuo corrisponde al massimo all’importo equivalente alla diminuzione annua o alla perdita annua della prestazione complementare (cpv. 2)."
Secondo l’art. 19 LALPC, inoltre,
" In garanzia del pagamento degli interessi e della restituzione del prestito ipotecario, il Cantone presta a favore della Banca __________ una fideiussione semplice ai sensi dell’art. 495 del Codice delle obbligazioni.”
Il Regolamento d'applicazione prevede che la fideiussione è prestata dal Cantone per il tramite della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (art. 5 RALPC).
Il Messaggio aggiuntivo del 7 ottobre 1997 del Consiglio di Stato relativo all’introduzione di una nuova legge di applicazione della LPC evidenzia che "la variante prestito ipotecario permette di risolvere tutte le situazioni in cui la prestazione complementare non può essere erogata a causa del valore della proprietà della propria abitazione” (pag. 6).
Nei rapporti del 27 novembre 1997 sui messaggi del Consiglio di Stato la Commissione della gestione e delle finanze ha precisato che
" (…)
come ben descritto a p. 8 e 9 del messaggio no. 4626, al beneficiario che ne fa richiesta si concede un prestito ipotecario, garantito da fideiussione del Cantone. L’importo del prestito corrisponde al massimo all’importo equivalente alla diminuzione o alla perdita della prestazione complementare in caso di aumento delle stime. Il calcolo verrà fatto, su richiesta del richiedente, da parte dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) che indicherà alla Banca __________ quanto bisogna mettergli a disposizione annualmente e mensilmente. La Banca, da parte sua in base alla valutazione del valore della casa fisserà la cifra massima.
Ogni anno l’IAS rifarà il calcolo, aggiungendo al fabbisogno gli interessi passivi e togliendo dalla sostanza il debito annuale.” (…)
2.9. Occorre quindi verificare se le spese riconosciute ed i redditi determinanti degli assicurati sono corretti.
In primis v'è da considerare il fabbisogno vitale degli assicurati (cfr. consid. 2.6.).
Dal 2001 il fabbisogno vitale massimo per coniugi è pari a Fr. 25'320.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
Il Decreto cantonale esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, ha stabilito per il Cantone Ticino che tale fabbisogno vitale equivale all'importo massimo fissato nella summenzionata ordinanza federale. Esso ammonta pertanto a Fr. 25'320.- annui.
Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione vigente.
Il valore è stato quindi correttamente inserito dalla Cassa nelle tabelle di calcolo PC in questione.
2.10. Pure il contributo fisso di Fr. 3'372.- in favore di ciascun assicurato (corrispondente a Fr. 6'744.- per i coniugi __________) per l'assicurazione malattia individuato dall'Amministrazione deve essere confermato. Infatti, il premio medio cantonale per gli adulti valido per l'anno 2002 è stato fissato, per il Cantone Ticino, in Fr. 3'372.- annui in virtù dell’Ordinanza sui premi medi cantonali 2002 dell’assicurazione delle cure medico sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari del 25 ottobre 2001 del DFI.
Dovendosi questa Corte attenere imperativamente alla legislazione vigente, ne discende quindi che il summenzionato contributo fisso per l'assicurazione malattia, moltiplicato per due (Fr. 6'744.-), è stato correttamente inserito dalla Cassa nelle tabelle di calcolo PC di ciascun assicurato.
2.11. A proposito delle altre spese riconosciute, si rileva che, secondo l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, si tiene conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie.
Nella fattispecie, i ricorrenti abitano in un immobile di loro proprietà. Pertanto, non essendoci un contratto di locazione, a titolo di pigione dovrà esser loro computato il valore locativo di detta abitazione.
Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, N. 2092; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).
Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 100).
Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RUSCONI, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997, il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al
1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del
30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Inoltre, per gli assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
2.12. Per determinare il valore locativo dell'abitazione di __________ in cui vivono i ricorrenti, la Cassa ha fatto correttamente capo alla notifica di tassazione 2001/2002 (agli atti dell'Amministrazione) relativa ai coniugi __________, individuando l'importo di Fr. 7'581.-.
Per le persone proprietarie di immobili, la pigione si compone, oltre che del valore locativo, delle spese accessorie. L'art. 16a OPC-AVS/AI prevede un forfait per spese accessorie (cpv. 1), il cui ammontare annuo è di Fr. 1'680.- (cpv. 3).
Ai ricorrenti, dunque, dovrebbe essere computata una pigione annua pari a Fr. 9'261.- (Fr. 7'581.- + Fr. 1'680.-).
Per quanto riguarda l’ammontare della pigione computabile nell’ipotesi in cui più inquilini vivano nella medesima abitazione, l'art. 16c OPC-AVS/AI prevede che:
" Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2)." (sottolineature della redattrice)
L’UFAS ha commentato nel modo seguente questa norma (Pratique VSI 1998 pag. 35):
" Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC.
On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes.
Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe".
La norma citata ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali tra le persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T., STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556).
Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Una deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione.
Un’eccezione è parimenti ammessa quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 273).
In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l’appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V 274).
In specie, dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione, e meglio dal formulario per la richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI, risulta che nell'abitazione di __________ di proprietà dei ricorrenti abita pure il figlio __________, maggiorenne. Quest'ultimo condivide dunque l'abitazione con i ricorrenti.
Ciò stante, ritenuto come l'abitazione in questione sia occupata da tre persone, ma che __________ sia escluso dal calcolo delle PC per cui la sua parte di pigione non può essere presa in considerazione (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI), a giusta ragione la Cassa ha computato agli assicurati a titolo di pigione lorda solo due terzi, quindi l'importo di Fr. 6'174.- annui (2/3 x Fr. 9'261.-).
2.13. Inoltre, per quanto attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati previste dall'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le stesse sono strettamente legate al valore locativo. Infatti, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfettaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.
Ne consegue che l'importo computabile a questo titolo è in specie pari a Fr. 1'896.- (25% di Fr. 7'581.-) e come tale va incluso nelle spese riconosciute, quindi nel fabbisogno del richiedente e della moglie.
2.14. Bisogna ancora verificare gli interessi ipotecari e gli altri interessi passivi fissati dalla Cassa.
Dagli atti presenti nell'incarto della Cassa emerge che i coniugi __________, titolari del mutuo ipotecario n. __________acceso presso la Banca __________, avevano al 30 giugno 2002 un debito di Fr. 16'600.- ad un tasso d'interesse del 4% all'anno, corrispondente quindi a Fr. 664.-. Inoltre, il 14 maggio 2002 i ricorrenti hanno ottenuto un credito in contro corrente n. __________ di Fr. 20'000.- presso il medesimo Istituto bancario ad un tasso del 4 1/4% annui, pari quindi ad un interesse di Fr. 850.-.
Complessivamente, dunque, per un debito pari a Fr. 36'600.- (Fr. 16'600.- + Fr. 20'000.-) si deve tenere conto di interessi ipotecari e passivi assommanti a Fr. 1'514.- (Fr. 664.- + Fr. 850.-), contro i Fr. 1'464.- stabiliti dalla Cassa.
2.15. Quanto ai redditi, essi comprendono dunque 1/10 della proprietà fondiaria dei ricorrenti, le rendite AVS degli assicurati ed il valore locativo della loro proprietà fondiaria.
Ora, quest'ultima ha un valore di stima di Fr. 186'120.- (cfr. la notifica di tassazione 2001/2002 agli atti della Cassa) per cui, dedotti i debiti ipotecari ammontanti a Fr. 36'600.- e la franchigia di Fr. 40'000.- (cfr. consid. 2.7.), la sostanza computabile è pari a Fr. 109'520.-. Ne discende che l'importo di Fr. 10'952.- va iscritto nei redditi non privilegiati degli assicurati.
A ciò si aggiungono gli ammontari di Fr. 37'080.- quali rendite AVS dei coniugi in questione e Fr. 7'581.- a titolo di valore locativo (cfr. la predetta decisione di tassazione).
In conclusione, le spese riconosciute ammontano a Fr. 41'648.- (Fr. 25'320.- quale fabbisogno vitale + Fr. 6'744.- per il contributo fisso della cassa malattia + Fr. 1'514.- per gli interessi ipotecari
Ciò stante, gli assicurati non hanno diritto a chiedere alla Cassa di compensazione la concessione di un prestito tramite la __________ alle condizioni succitate (cfr. consid. 2.9.). In effetti, il computo di 1/10 della sostanza, corrispondente a Fr. 10'952.-, non pregiudica la possibilità di assegnare loro una prestazione complementare, poiché anche facendo astrazione di detto reddito della sostanza detenuta dai ricorrenti, rimane ancora un'eccedenza pari a Fr. 3'013.- (Fr. 13'965.- - Fr. 10'952.-), ciò che non permette ugualmente loro di beneficiare di una prestazione complementare.
2.16. In queste circostanze, i ricorsi presentati da __________ e __________ devono essere integralmente respinti e le decisioni impugnate confermate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono respinti.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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