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Numero d'incarto:
33.2003.8
Data decisione, Autorità:
18.06.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2003.8
ir/gm
Lugano
18 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 11 dicembre 2002
interposto da
contro
la decisione del 14 novembre 2002 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che con scritto 9 maggio 2003 al
TCA la Cassa si è così espressa:
" Mi
riferisco alla sua lettera del 4 febbraio 2003 ed in merito le comunico che,
dopo aver ricevuto solo in data 7 maggio 2003 la documentazione richiesta, la
prestazione complementare del ricorrente risulta sempre respinta.
Infatti, come potrà rilevare
dai giustificativi che in allegato le trasmetto, malgrado la rettifica da fr.
45'889.- a fr. 42'301.- del reddito da attività dipendente (pos. 21 della
tabella di calcolo PC) riferito unicamente alla madre in quanto il figlio è
agli studi e senza reddito il diritto alla prestazione è ancora
rifiutato." (cfr. Doc. _);
richiamato lo scritto 13 maggio 2003 del
TCA al signor __________ del seguente tenore:
"Le trasmetto in annesso
lo scritto 9 maggio 2003 del capo servizio prestazioni complementari signor
__________.
Nel Suo ricorso lei
contestava la mancata considerazione di spese di trasporto e mensa. La
decisione impugnata indicava redditi non privilegiati di CHF 63'456.-- a fronte
di un fabbisogno di CHF 55'830.-- con un superamento di CHF 7'526.-- con la
rettifica del reddito conseguente a quanto da Lei prodotto quale documentazione
il reddito da attività dipendente considerato nel calcolo si riduce - secondo l'amministrazione
Il responsabile delle
prestazioni evidenzia quindi un superamento del reddito non privilegiato che
passa da CHF 7'526.-- a CHF 3'938.-- (7'526.-- - 3'588.--).
Alla luce di ciò la invito a
prendere posizione in merito rispettivamente a comunicarmi il mantenimento del
ricorso o meno." (cfr. Doc. _);
ritenuto che con scritto 16 giugno 2003
l'assicurato ha dichiarato di ritirare il ricorso (cfr. Doc. _);
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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