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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2003.13
Data decisione, Autorità: 12.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 33.2003.13
IR/cd
Lugano 12 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2003 di
contro
le decisioni del 15/27 gennaio 2003 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Il 27 gennaio 2003 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha emanato una decisione con cui è stata respinta la richiesta del ricorrente (nato nel __________, domiciliato a __________ ed al beneficio di una rendita AI) di ottenere prestazioni in ambito di PC, in particolare un rimborso di spese dentistiche per CHF 170.-. In precedenza la medesima Cassa aveva respinto la richiesta del signor __________ di ottenere una prestazione complementare a ragione del fatto che egli percepisce, tra indennità giornaliere per malattia, rendite pensionistiche ed altri redditi, in totale CHF 68'626.- a fronte di un fabbisogno (per coppia) di CHF 51'134.-.
1.2. __________ è insorto dinanzi a questo TCA contro le decisioni dell’amministrazione con atto del 12 febbraio 2003 indicando in particolare che la situazione economica ritenuta dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG non sarebbe quella reale indicando entrate per pensioni per complessivi
CHF 2'704.--.
1.3. Dal canto suo la Cassa non ha, nella sostanza, preso posizione in merito al gravame.
In diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Questo TCA evidenzia come il 1° gennaio 2003 sia entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emanate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4c si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale, fatte salve le eccezioni specificatamente previste nelle leggi speciali relative alle singole assicurazioni sociali.
Per quanto attiene alla LPC, ossia alla legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 19 marzo 1965, l’art. 1 della legge, secondo la modifica entrata in vigore con il 1 gennaio 2003, prevede che:
" 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20007 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili alle prestazioni dei Cantoni conformemente alla sezione 1a, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Ne discende che, applicandosi la nuova normativa prevista dalla LPGA a partire dall’entrata in vigore della legge, ossia dal 1 gennaio 2003, le decisioni della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG sono soggette all’inoltro di una opposizione come regolato all’art. 52 LPGA:
" 1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo
opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
2 Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
3 La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili."
Solo contro le decisioni emesse a seguito di opposizione è data la possibilità all’assicurato di aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, come regolato all’art. 56 cpv. 1 LPGA:
" Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso."
Ritenuto l’obbligo per ogni Cantone di disporre di un Tribunale delle Assicurazioni (art. 57 LPGA).
2.3. Nel caso in esame l’amministrazione ha emanato due decisioni formali in applicazione della LPC, in epoca successiva all’entrata in vigore della LPGA applicabile quindi al caso. Le decisioni indicano in maniera precisa il rimedio di diritto dell'opposizione.
Il ricorrente, aggravandosi al TCA, non ha rispettato i dettami della nuova procedura, secondo cui impugnabile al TCA è unicamente la decisione su opposizione e non la decisione soggetta ad opposizione. Il gravame in discussione appare irricevibile e va trasmesso alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG affinché proceda a ritenere il ricorso 12 febbraio 2003 quale formale opposizione alle decisioni 15 e 27 gennaio 2003 e, quindi, per emanare le decisioni su opposizione di sua competenza impugnabili – semmai – a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.
Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 12 febbraio 2003 é irricevibile.
§ Di conseguenza gli atti sono trasmessi alla Cassa Cantonale di
Compensazione AVS AI IPG affinché emani la decisione di
sua competenza come specificato nelle motivazioni della
presente.
2.- Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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