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Numero d'incarto:
33.2003.15
Data decisione, Autorità:
15.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2003.15
IR/tf
Lugano
15 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 21 maggio 2003
interposto da
contro
la decisione del 22 aprile 2003 emanata
da
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
considerato,
in fatto ed in diritto
che con
scritto del 21 maggio 2003 __________, domiciliato a __________ ha contestato
la decisione su opposizione del 22 aprile precedente emanata dalla Cassa
Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in materia di prestazioni complementari
contestando la tabella di calcolo con particolare riferimento all’estratto
bancario ritenuto, ad un riscatto di un’assicurazione vita ed alla stima
immobiliare (CHF 253’’333.- pari ad 1/3 di CHF 760'000.-);
che il
ricorso è stato trasmesso all’amministrazione per la presentazione delle
osservazioni il 27 maggio 2003;
che,
prima di presentare la sua presa di posizione l’amministrazione ha chiesto
all’assicurato di presentare specifica documentazione (III) presentando il
ricorso elementi di novità (IV);
che
__________ ha dato seguito alle richieste con la trasmissione di documenti del
25 giugno 2003 (VI);
che la
Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha postulato la concessione di una
proroga del termine per la presentazione delle osservazioni (VII) che ha
trovato sostegno in una comunicazione del signor __________;
che il 4
settembre 2003 il capo servizio della Cassa ha trasmesso a questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni il verbale della riunione intervenuta quello
stesso giorno con il signor __________, riunione nel corso della quale il
ricorrente ha chiesto il ritiro del ricorso alla luce delle nuove emergenze
degli accertamenti svolti;
che il
ritiro dell’impugnativa rende il gravame privo d’oggetto con la conseguenza di
suo stralcio senza carico di tasse e spese e senza il riconoscimento di
ripetibili
P.Q.M.
decreta 1.
il ricorso è stralciato.
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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