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Numero d'incarto:
33.2003.21
Data decisione, Autorità:
19.12.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2003.21
tb/gm
Lugano
19 dicembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 27 agosto 2003
formulato da
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 30 luglio 2003 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 7 ottobre 2003 presentata
dalla parte convenuta (cfr. Doc. _);
visto lo scritto 11 dicembre 2003 con il
quale il Tribunale ha informato la parte ricorrente che esistono gli estremi
per una reformatio in pejus della decisione contestata (cfr. Doc. _);
rilevato che con lettera 18 dicembre 2003
la parte ricorrente ha comunicato il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di
oggetto;
viste le disposizioni della Legge di
procedura del 6 aprile 1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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