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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2004.76
Data decisione, Autorità: 27.09.2004, CEF
Titolo: fallimento internazionale. Chiusura del fallimento secondario. Coesistenza con il fallimento svizzero della succursale
Incarto n. 14.2004.76
Lugano 27 settembre 2004 CJ/sp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria promossa con istanza 16 luglio 2004 da
IS1
tendente alla chiusura del fallimento secondario di
PI1, __________ (__________)
decretato da questa Camera il 20 marzo 2002;
ritenuto in fatto
A. Il 6 novembre 2001 è stato aperto il fallimento di PI1, succursale di Agno.
B. Con sentenza 20 marzo 2002 (inc. CEF 14.01.78), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera ai sensi degli art. 166 ss. LDIP il decreto di fallimento 15 giugno 2001 del Tribunale commerciale di __________ diretto contro PI1. L'apertura del fallimento secondario è stata pubblicata il 26 aprile 2002.
C. Nel fallimento secondario non è stato inventariato alcun attivo, in quanto l'Ufficio ha ritenuto che i beni inventariati presso la sede della succursale di Agno in base al decreto di misure cautelari (art. 168 LDIP) emesso da questa Camera il 16 ottobre 2001 nell'ambito della procedura di riconoscimento del fallimento __________, fossero solo della succursale e non (anche) della sede principale.
D. Nel fallimento secondario è stato iscritto in graduatoria solo un credito, a favore della __________, __________, per fr. 34'907'390,29. Dopo la crescita in giudicato dello stato di riparto, l'Ufficio ha rilasciato alla creditrice un attestato di carenza di beni per l'intero importo insinuato.
E. Precisando di aver incassato dalla creditrice le spese esecutive, l'Ufficio chiede ora a questa Camera di voler autorizzare la chiusura del fallimento secondario.
Considerando in diritto
Dal profilo puramente giuridico, il fallimento secondario non dovrebbe pertanto essere chiuso prima di sapere se vi sarà un'eccedenza nella liquidazione del fallimento della succursale oppure se questo verrà revocato. In concreto, la questione non si pone, perché l'inventario, che non menziona queste ipotesi, non è stato impugnato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF
pronuncia:
È pronunciata la chiusura della liquidazione in Svizzera del fallimento di PI1, __________ (__________).
Non si percepiscono tassa né spese.
Intimazione all'Ufficio di esecuzione di __________, all'AP1, e all'Ufficio dei registri di __________.
terzi implicati
PI1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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