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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.8
Data decisione, Autorità:
15.06.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.8
Lugano
15 giugno 2004
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 10 ottobre 2003 da
APPE1
rappr. dall’ RAPP1 __________
contro
APPO1, Lugano
rappr. dall’ RAPP2
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________del 30 settembre/3 ottobre 2003
dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 gennaio 2004 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr. 300.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal
procedente che con atto 3 febbraio 2004 ha postulato l'accoglimento
dell'istanza con protesta di spese e ripetibili in ambo le sedi e
subordinatamente il rinvio dell'incarto alla Pretore perché abbia a
determinarsi nuovamente, protestate spese e ripetibili d'appello;
preso atto delle osservazioni 20 febbraio 2004 con cui
la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto che con atto 13 maggio 2004 le parti
hanno comunicato di avere concluso
un accordo transattivo, chiedendo lo stralcio
della procedura, compensate le ripetibili;
considerato come la procedura in esame sia così
divenuta priva d'oggetto;
ritenuto che la tassa di giustizia, che è
proporzionata agli atti compiuti, tenendo
conto del valore litigioso (art. 21 LTG), va
caricata, conformemente alla concordata
compensazione delle ripetibili, per 1/2 a ciascuna
delle parti;
richiamati gli art. 21 LTG, art. 48, 49 e 61
OTLEF
pronuncia:
- L'appello 3 febbraio 2004 di __________ APPE1, __________è
stralciato
dai ruoli per intervenuta transazione.
-
La tassa di giustizia ridotta a fr. 150.--, già anticipata in fr.
450.-- dall'appellante, è posta per 1/2 a carico della APPO1 e per 1/2 a carico
di __________ APPE1, al quale vengono retrocessi fr. 300.--. Compensate le
ripetibili.
-
Intimazione: - avv.
__________ RAPP1i, __________
- avv.
__________ RAPP2i __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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