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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.18
Data decisione, Autorità:
23.08.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.18
Lugano
23 agosto
2004
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 6 novembre 2004 da
AO1
rappr. dal RA1
contro
AP1
tendente a ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al PE n. __________
del 27/28 ottobre 2003 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza
16 febbraio 2004 ha così deciso
"1. L'istanza
è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via definitiva.
- La
tassa di giustizia in fr. 160.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 280.-
a titolo di indennità";
visto lo scritto 18 febbraio 2004 inviato dall'escusso
alla Pretore, ritenuto in un primo tempo come impugnazione della menzionata
sentenza;
preso atto che l'istante non ha presentato
osservazioni;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che, in
virtù dei combinati art. 25 LALEF e 309 CPC, dev'essere considerato appello
soltanto la tempestiva impugnazione di una decisione pretorile che, tra
l'altro, contenga la dichiarazione di appellare con l'indicazione precisa dei
punti della sentenza impugnata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda
istanza;
che lo
scritto citato, trasmesso dalla Pretura a questa Camera, non esprime nemmeno la
volontà della parte di appellare (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 309, m.
6), ossia di ottenere dall'istanza superiore un giudizio a lei favorevole,
tant'è che essa -pur non condividendo le conclusioni del primo giudice- afferma
testualmente di voler ossequiare lo stesso giudizio;
che non
v'è pertanto ragione per decidere alcunché in assenza di gravame, dovendo così
stralciare la procedura d'appello per mancanza d'oggetto (art. 351 cpv. 1 CPC
per analogia);
decreta:
-
L'atto
18 febbraio 2004 (di cui ai considerandi) è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Il
vicepresidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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