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Numero d'incarto:
15.2003.61
Data decisione, Autorità:
07.09.2004, CEF
Titolo:
procediemnto disciplinare. Stralcio
Incarto n.
15.2003.61
Lugano
7 settembre
2004
FP/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Walser e Giani (in sostituzione di Pellegrini,
assente)
segretario:
Piccirilli
statuendo nel procedimento disciplinare ex art 14 cpv.
2 LEF 31 marzo 2003 promosso nei confronti di
preso atto che con decisione 6 luglio 2004 il
Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto di impiego di __________ con effetto
al 31 luglio 2004;
rilevato
che nei confronti di __________, non essendo più sottoposto all’art. 14 cpv. 2
LEF, applicabile unicamente agli organi d'esecuzione forzata in carica (cfr. Frank Emmel, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 n. 7 ad art. 14), non può essere presa
alcuna misura disciplinare;
ritenuto che di conseguenza il procedimento
disciplinare in esame va stralciato dai ruoli, poiché divenuto privo di
oggetto;
richiamati gli art.
14 cpv. 2 LEF, art. 61 e 62 OTLEF
pronuncia: 1. Il procedimento disciplinare 31 marzo 2003 promosso nei
confronti di __________, è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano tasse né si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
– avv__________;
–
Consiglio di Stato, Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia,
Bellinzona;
–
Ministero Pubblico, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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