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Numero d'incarto:
36.2004.10
Data decisione, Autorità:
01.03.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.10
ir/gm
Lugano
1 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 21 gennaio 2004
interposto da
rappr. da: __________
contro
la decisione del 23 dicembre 2003 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte
convenuta che precisa di aver emesso in data 19 febbraio 2004 una nuova
decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto
di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (cfr. Doc. _
e _);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1
della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la parte
ricorrente, con scritto 24 febbraio 2004 (cfr. Doc. _), ha comunicato di
aderire alla nuova decisione dell'Ufficio assicurazone malattia ed ha postulato
lo stralcio della causa;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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