AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2003.26
Data decisione, Autorità: 28.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 35.2003.26
mm/cd
Lugano 28 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2003 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 23 gennaio 2003 emanata da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 gennaio 1999, __________ - all'epoca dipendente della ditta __________ in qualità di operaia-orologiaia - è rimasta coinvolta, a bordo dell'autovettura condotta da suo marito, in un incidente della circolazione stradale avvenuto a __________.
I sanitari dell'Ospedale regionale di __________, dove l'infortunata si é recata non appena fatto ritorno in Ticino, hanno diagnosticato una distorsione del rachide cervicale del tipo "colpo di frusta" (cfr. doc. _).
Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
è stata dichiarata totalmente abile al lavoro a decorrere dal 10 marzo 1999 (cfr. doc. _), mentre la cura medica è stata chiusa con la fine del ciclo di fisioterapia prescritto in data 7 maggio 1999 (cfr. doc. _), disposizioni che l'Istituto ha formalizzato con decisione del 18 agosto 1999 (doc. _).
1.2. Nel corso del mese di maggio 2001, __________ ha annunciato una ricaduta dell'evento traumatico del 9 gennaio 1999 (cfr. doc. _).
Il dott. __________ ha fatto stato della presenza di cervicalgie post-traumatiche ed ha certificato una totale inabilità lavorativa durante il periodo 28 maggio-10 giugno 2001 (cfr. doc. _).
In realtà, per ammissione della stessa assicurata, non vi è stata alcuna interruzione dell'attività lavorativa (cfr. doc. _).
1.3. Con decisione formale del 26 settembre 2001, l'Istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi fatti valere nel mese di maggio 2001, difettando una relazione di causalità naturale con l'infortunio assicurato (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc. ), l'_________, in data 23 gennaio 2003, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. _).
1.4. Con tempestivo ricorso del 24 aprile 2003, , sempre patrocinata dall'avv. , ha chiesto che l', citiamo: "si accolla tutte le spese mediche attinenti all'infortunio non coperte dalla CM, eroga le IG, rispettivamente una rendita temporanea e (fino all'assunzione del caso da parte dell'), pari all'80% dell'ultimo salario percepito prima dell'infortunio c/o la ditta __________ e un'eventuale indennità per la menomazione dell'integrità" (cfr. I, p. 1s.).
Questi, segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:
" (…)
Il curante Dr. __________ ha indirizzato la paziente allo specialista
Dr. __________, reumatologo, che ha diagnosticato delle cervicalgie post traumatiche prescrivendo medicamenti e sedute di fisioterapia riabilitative.
"More solito", già in questo periodo sorgono delle discrepanze tra il referto specialistico oggettivo e i dolori soggettivamente avvertiti dalla paziente, la quale nel colloquio 03.09.01 ha dichiarato che i disturbi non erano mai passati del tutto e che la situazione si è aggravata dopo aver lavorato per tre mesi vicino a una porta che si apriva e chiudeva con sbalzi di temperatura (si trattava di un lavoro come cassiera presso __________, che ha comportato un successivo trasferimento presso il __________).
Dopo aver raccolto il parere del medico circondariale, con decisione 26.09.01 la __________ ha rifiutato la corresponsione delle prestazioni dal momento che i disturbi lamentati non sarebbero imputabili, almeno secondo il criterio della probabilità preponderante, all'infortunio 09.11.99.
A seguito dell'opposizione 23.10.01, dopo il termine della seconda gravidanza e dell'allattamento, la ricorrente è stata sottoposta a una RM il 30.09.02, ritenuto che il medico di circondario si è nuovamente espresso sulla causalità il
10.01.03.
Sulla scorta della RM 30.09.02 il medico circondariale Dr. __________ ha confermato il 10.01.03 che i disturbi del maggio '01 non sarebbero imputabili, secondo il criterio della probabilità preponderante, all'infortunio 09.01.99.
La RM confermerebbe l'assenza di lesioni strutturali e l'assenza di un nesso causale preponderante tra i disturbi riapparsi nella primavera '01 e l'infortunio 09.01.99 (in linea con i referti Dr. __________ 07.05.99, 02.07.01 e 04.04.03).
A Pasqua del '01 quest'ultimo avrebbe ravvisato sintomi non presenti nel 1999, "di natura e di origine aspecifica, compatibili con il lavoro di cassiera nelle condizioni descritte".
Infine, una semplice contusione delle parti molli del rachide comporterebbe solo un peggioramento passeggero della situazione che cessa di produrre effetti dopo un anno al massimo.
Per completezza e tranquillità è quindi il caso di chiedere l'erezione una perizia da parte di uno specialista di una clinica universitaria che possa definitivamente chiarire i sintomi lamentati dalla ricorrente e il relativo nesso di causalità con l'infortunio, ritenuto comunque, in caso di denegata soccombenza, il suo buon diritto di riannunciarsi alla __________ per una eventuale ricaduta.
Ci si riserva infine la qualificazione delle pretese avanzate nel petito in sede di conclusioni, dopo il ricevimento del referto peritale (art. 10, 16, 18, 24 ecc. LAINF - prestazioni sanitarie e rimborso spese, indennità giornaliere, rendita di invalidità e eventuale indennità per menomazione dell'integrità)." (I)
1.5. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali deve tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate anteriormente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 23 gennaio 2003), nel presente caso tornano quindi applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
2.3. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se i disturbi di cui soffriva __________ in coincidenza con l'annuncio di ricaduta del maggio 2001, si trovavano ancora in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l’evento traumatico assicurato.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.5. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.
In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.
Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U 47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U 154 p. 246ss).
" A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"
Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").
Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U 154, p. 246ss.). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".
Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri di maggior rilievo sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i disturbi somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:
infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;
infortuni di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).
Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:
se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;
in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:
la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.
Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI 1995 U 215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.7. Anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p. 95ss., il TFA considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale
Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).
Nella succitata pronunzia, la Corte federale ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.
Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.
L'Alta Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
2.8. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - é necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si é o meno in presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale:
" Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)."
(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.)
L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).
Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, in SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se l’esistenza del nesso di causalità naturale é stata ammessa, é ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82).”
(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310)
2.9. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
2.10. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.11. Nella presente fattispecie, in data 9 gennaio 1999, __________ é rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale avvenuto a __________.
Dalle tavole processuali emerge che l'autovettura a bordo della quale si trovava l'assicurata quale passeggera posteriore, si era arrestata a causa della presenza di una colonna, quando il conducente dell'automobile che seguiva l'ha tamponata. La vettura della ricorrente è quindi stata spinta contro quella che la precedeva (cfr. doc. _).
Rientrata in Ticino il giorno stesso del sinistro, l'assicurata si è immediatamente recata presso il Servizio di PS dell'Ospedale regionale di __________, dove i sanitari - constatata la presenza di dolori in sede paravertebrale destra ed occipitale nonché di una funzione del rachide leggermente ridotta - hanno diagnosticato una lesione del tipo "colpo di frusta" al rachide cervicale. Dal profilo terapeutico, le è stato prescritto l'utilizzo di un collare morbido, nonché l'assunzione di un antinfiammatorio e di un tranquillante (cfr. doc. _).
Il 4 marzo 1999 la ricorrente è stata vista dal medico di circondario dell'__________, dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale l'ha dichiarata abile al lavoro in misura completa:
" (…).
VALUTAZIONE
Sul piano terapeutico, considerato un certo decondizionamento muscolare legato la periodo troppo lungo di indossamento del collare, compatibile con i disturbi da affaticamento ancora segnalati dalla paziente, riterrei opportuna ancora la prescrizione di una serie di fisioterapia, unicamente attiva di rinforzo muscolare.
Sulla base del referto clinico odierno, paziente nuovamente abile al lavoro in misura completa con conclusione della cura medica in occasione della visita di controllo già prevista presso il dr. __________ il 10.3.1999. Viene chiaramente accordato il benestare per la serie di terapia attiva sopra descritta." (doc. _, p. 2)
A seguito della segnalazione, da parte del dott. __________, di una persistente ed invalidante sintomatologia dolorosa al collo (cfr. doc. _), __________, il 7 maggio 1999, è stata nuovamente sottoposta ad una visita fiduciaria di controllo.
A fronte di uno stato clinico della colonna cervicale praticamente nella norma, il dott. __________ non ha potuto che confermare l'esistenza di una piena capacità lavorativa:
" VALUTAZIONE
Quadro clinico complessivo paragonabile a quello riscontrato in occasione dell'esame medico-circondariale del 4.3.1999.
I disturbi accusati dalla paziente in aumento sotto sforzo e con il passare della giornata sono evocatori di una componente muscolare da insufficienza (vedi riferimenti fatti in precedenza al fattore di decondizionamento). A questo proposito, mi sono quindi permesso di redigere direttamente una rispettiva prescrizione di terapia unicamente attiva di rinforzo muscolare.
Nell'ambito della discussione traspare chiaramente un certo grado di insoddisfazione per l'attività svolta.
Con riferimento ai quadri clinici obbiettivati, l'abbandono o il cambiamento dell'attività lavorativa non è attribuibile alle conseguenze dell'evento infortunistico del 9.1.1999.
Dal punto di vista medico-assicurativo chiusura della pratica dopo l'esecuzione della serie di fisioterapia, al più tardi tuttavia alla fine del mese di maggio 1999." (doc. _, p. 2)
Con decisione formale del 18 agosto 1999 - cresciuta in giudicato incontestata - l'assicuratore LAINF ha dichiarato l'assicurata abile al lavoro a contare dal 10 marzo 1999 e non più bisognosa di cure terminato il ciclo di fisioterapia direttamente prescritto dal dott. __________ (cfr. doc. _).
Nel corso del mese di maggio 2001, __________ ha comunicato all'__________ di accusare di nuovo dei disturbi alla cervicale e di necessitare, perciò, di un ciclo di fisioterapia (cfr. doc. _).
Dalle tavole processuali emerge che la ricorrente, in data 25 giugno 2001, ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale - constatata una "… limitazione dolorosa di 2/3 delle flessioni laterali unicamente in flessione posteriore della nuca e della flessione laterale a sx di 1/3" - ha diagnosticato delle cervicalgie post-traumatiche (cfr. doc. _).
Sentita da un ispettore dell'__________ il 3 settembre 2001, l'insorgente ha segnatamente affermato che, dopo la chiusura del caso, avrebbe continuato a lamentare dei disturbi al collo accompagnati da gonfiore, disturbi trattati mediante automedicazione (cfr. doc. _).
Ascoltato il parere del proprio medico di fiducia (cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 26 settembre 2001, ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi annunciatigli nel corso del mese di maggio 2001, difettando una relazione di causalità naturale con l'infortunio assicurato (cfr. doc. _).
In data 30 settembre 2002, __________ si è sottoposta ad una esame di risonanza magnetica della colonna cervicale presso il Dipartimento di radiologia diagnostica e interventistica dell'Ospedale regionale di __________, accertamento che non ha evidenziato alcunché di anormale:
" CONCLUSIONE:
non evidenti segni per una mielopatia focale o diffusa.
Non evidenti note degenerative significative con uncartrosi responsabili di restringimento foraminale.
Non evidenti protusioni focali o ernie discali.
Verosimile piccolo emangioma nel corpo vertebrale di C3 in sede paramediana a sin., senza significato clinico attuale.
Non evidenti segni per una mielopatia.
Non evidenti lesioni di origine post-traumatica da C1 a T3." (doc. _)
Prima di emanare l'impugnata decisione su opposizione, l'_______ ha risottoposto l'intero incarto al dott. __________, il quale ha sostanzialmente confermato l'assenza di un nesso di causalità naturale fra i disturbi localizzati al rachide cervicale, oggetto dell'annuncio di ricaduta del maggio 2001, e l'evento traumatico del mese di gennaio 1999:
" VALUTAZIONE
L'esame di risonanza magnetica effettuato il 30.9.2002 su richiesta specifica del rappresentante legale della paziente non apporta nessun nuovo elemento per quanto attiene alla strategia terapeutica ma permette di confermare da una parte l'assenza di lesioni strutturali come peraltro già preconizzato dal dr. __________ dando di riflesso ulteriore fondamento dall'altra all'assenza di un nesso causale preponderante tra i disturbi apparsi (o riapparsi) nel periodo della Pasqua del 1991 e l'evento infortunistico puntuale del 9.1.1999.
In assenza di alterazioni strutturali acquisite di natura post-traumatica non solo allo studio radiologico convenzionale (vedi referto dr. __________ del 2.7.2001), ma anche alla risonanza magnetica del 30.9.2002, oltre 2 anni e mezzo dall'evento puntuale in parola, non ritengo esservi indicazione a ulteriori esame peritali considerato il titolo di specialista reumatologico del dr. __________. Quest'ultimo descrive in effetti unicamente dei disturbi funzionali, peraltro non presenti in occasione della visita del 7.5.1999, di natura e di origine aspecifica, senz'altro compatibili con l'esposizione a una sorgente di aria condizionata oppure a dei frequenti cambiamenti di temperatura. Problema questo non raro presso il personale che lavora in condizioni simili.
Sulla base di quanto precede e, più specificatamente, sul reperto della visita effettuata il 25.6.2001 presso il dr. __________ e sull'esito della risonanza magnetica del 30.9.2002 si conferma l'assenza di un nesso causale preponderante tra l'evento infortunistico puntuale del 9.1.1999 e la recrudescenza, rispettivamente l'apparizione di disturbi del rachide cervicale nel periodo della Pasqua del 2001." (doc. _)
2.12. Una attenta valutazione della documentazione medica agli atti - riassunta al precedente considerando - permette di affermare che nessuno degli specialisti che hanno avuto modo, man mano, di interessarsi al caso di __________, é riuscito ad oggettivare delle lesioni strutturali di carattere post-traumatico, suscettibili di spiegare la sintomatologia accusata dall’assicurata.
Al proposito, basti ricordare che il dott. __________, reumatologo, in occasione del consulto del 25 giugno 2001, ha sì osservato una limitazione dolorosa della funzione del rachide cervicale, tuttavia egli non ha potuto oggettivare un danno correlabile con tale sintomatologia (cfr. doc. _: "Ho dunque potuto rassicurare la paz. sul fatto che non vi sono lesioni gravi alla sua colonna cervicale, anche se non si può naturalmente escludere una discopatia").
Da notare che, grazie alla risonanza magnetica effettuata il 30 settembre 2002, si è potuto escludere la presenza di una discopatia a livello cervicale (così come di qualsiasi altra patologia, cfr. doc. _).
Da parte sua, il medico di circondario dell'__________ ha esplicitamente sottolineato, nel suo referto del 10 gennaio 2003, come per i disturbi accusati dall'assicurata non sia stato possibile oggettivare un sufficiente substrato organico (cfr. doc. _).
Il TCA si trova, pertanto, confrontato ad un caso in cui i disturbi avvertiti dalla ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo. In casi del genere, la decisione non può che essere sfavorevole all’interessata, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr. inoltre, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore).
In conclusione, lo scrivente Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che __________, in coincidenza con l'annuncio di ricaduta del maggio 2001, non presentava più alcun postumo organico oggettivabile dell'infortunio del 9 gennaio 1999.
Riguardo al richiesto allestimento di una perizia medica giudiziaria, questa Corte ritiene che tale atto istruttorio non apporterebbe dei nuovi (e rilevanti) elementi di valutazione.
Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.13. Dagli atti all'inserto si evince che l'evento traumatico assicurato ha interessato il rachide cervicale.
In particolare, dal certificato medico 29 gennaio 1999 del PS dell'Ospedale regionale di __________, risulta che __________ k ha riportato un "tipico colpo di frusta cervicale senza sbattere la testa, non commotio" (cfr. doc. _).
Lo stesso medico di circondario dell'__________, nei rapporti relativi alle visite di controllo del 4 marzo e del 7 maggio 1999, parla di trauma distorsivo al rachide cervicale lamentato in occasione di un infortunio della circolazione con meccanismo di tamponamento (cfr. doc. _).
Al proposito, è utile ricordare che con la giurisprudenza inaugurata con la nota sentenza S. (cfr. consid. 2.6.), il TFA si è scostato dal principio appena evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo (cfr. consid. 2.10.), quando si é in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per quel che riguarda i traumi equivalenti - cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2). In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.
Secondo il TCA si può ammettere che __________ sia rimasta vittima di un trauma del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale.
Del resto, l'assicurata ha subito un trauma che corrisponde allo svolgimento classico di un infortunio del tipo "colpo di frusta", ossia un tamponamento da tergo (cfr., ad esempio, STFA del 14 ottobre 2002 nella causa M., U 83/02, consid. 3.1, nonché E. Murer, Distorsionstrauma-HWS ohne sichtbare Folgen: konstruktive Ansätze statt Schleuderkurs, in SVG-Tagung 2002, Friborgo 2002, p. 2).
Nondimeno, ciò non è ancora sufficiente per poter applicare i principi elaborati dalla nostra Corte federale in questo specifico ambito.
Infatti, secondo l'Alta Corte la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.).
In questo ordine di idee, in una sentenza del 19 ottobre 2001 nella causa D., U 142/00, il TFA ha negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un assicurato che, vittima di un incidente della circolazione stradale con conseguente trauma d'accelerazione, aveva lamentato soltanto dei dolori al collo con irradiazione in sede occipitale ed alle spalle (cfr., in questo stesso senso, la sentenza del 30 settembre 1998 nella causa M., U 223/97).
In concreto, __________, dopo l'evento traumatico del gennaio 1999, non ha mai presentato il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”, caratterizzato da disturbi multipli (cfr. la documentazione medica esposta al consid. 2.9.).
Alla luce di quanto precede, in ossequio alla suevocata giurisprudenza federale, a ragione, dunque, la questione della causalità è stata risolta secondo le regole ordinarie (cfr. consid. 2.10.), anziché in applicazione della giurisprudenza specifica in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta", e, in questo senso - apparendo i disturbi lamentati dalla ricorrente privi di sufficiente sostrato organico - va negata l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato.
2.14. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lei richiesto con istanza del 24 aprile 2003 (cfr. II).
2.14.1. Come già indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAINF dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA (art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA), sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr. STFA del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).
2.14.2. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002.
L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).
Le condizioni comulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto e sono le seguenti (Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517):
a) il richiedente deve trovarsi nel bisogno (cfr. anche art. 3 della Legge cantonale sul patrocinio e sull’assistenza giudiziaria [Lag], entrata in vigore il 26 luglio 2002).
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 3).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
b) l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato (cfr., anche, art. 14 cpv. 2 Lag).
Il TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265/6).
c) il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole (cfr., anche, art. 14 cpv. 1 Lag).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (cfr. DTF 119 Ia 251; B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.1 ad art. 157 p. 491).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 nella causa A.D).
2.14.3. In concreto, dal certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria risulta che __________ è coniugata ed ha due figlie, l'una nata nel 2000, l'altra nel 2002.
Dal 1° giugno 2003 (e sino al 31 dicembre 2003), l'assicurata è rientrata alle dipendenze della ditta __________ di __________, percependo un reddito lordo mensile di fr. 1'787.50 (fr. 10'725.-- : 6 mesi).
Suo marito __________ lavora presso la ditta "__________" di __________, realizzando, mediamente, un guadagno pari a fr. 3'000.--/mese.
Con un reddito di fr. 4'787.50, la ricorrente deve fare fronte a fr. 1'550.-- quale importo base mensile per coniugi stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001, ai quali vanno aggiunti fr. 500.-- al mese - ossia fr. 250.-- ciascuna - per le figlie __________ e __________.
Tali mporti comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001).
Bisogna poi computare il canone di locazione di fr. 1'165.-- al mese, il canone mensile leasing di fr. 712.45, la rata mensile di rimborso del prestito Procredito di fr. 475.50, per cui si ottiene un onere globale di fr. 4'402.95, a cui vanno ancora aggiunti i premi afferenti all'assicurazione contro le malattie.
In tali circostanze, l'indigenza deve essere ammessa, anche tenuto conto del fatto che il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza ai sensi del diritto esecutivo.
Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- L'istanza del 24 aprile 2003 tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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