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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2003.9
Data decisione, Autorità: 10.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 35.2003.9
mm
Lugano 10 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2003 di
rappr. da: avv. __________
contro
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto che, - con ricorso del 30 gennaio 2003, __________, rappresentato dall'avv. __________, ha adito questa Corte, censurando l'agire dell'Istituto assicuratore (cfr. I);
l’art. 99 LAINF prevede che le decisioni degli assicuratori relative alle prestazioni e alle pretese di notevole importanza o contestate dall’interessato vanno notificate per scritto. Le decisioni devono essere motivate e indicare il rimedio giuridico;
ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 LAINF, le summenzionate decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione all’organo decisionale;
giusta l’art. 106 LAINF, eccezion fatta per i casi in cui l’assicuratore, malgrado la richiesta dell’interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione (cpv. 2), l’interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su opposizione emanate dagli assicuratori in virtù dell’art. 105 LAINF;
dunque, l’opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 286).
Con la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, questa regola è stata ribadita per l'assicurazione contro gli infortuni ed estesa ad altre branchie delle assicurazioni sociali (cfr. art. 52 LPGA);
nel caso di specie, l'__________, sulla questione portata all’attenzione del TCA, non ha ancora provveduto ad emanare una decisione formale: tale non può essere considerata la comunicazione datata 18 dicembre 2002 (doc. _);
d'altro canto, non appaiono soddisfatti i presupposti per potere applicare il cpv. 2 dell'art. 106 LAINF (ricorso per denegata o ritardata giustizia), ciò che del resto neppure __________ pretende.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
Gli atti sono retrocessi all'__________ affinché abbia ad esprimersi - senza indugio - sulla questione sollevata dall’assicurato, mediante l’emissione di una decisione formale.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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