AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2003.3
Data decisione, Autorità: 11.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 35.2003.3
mm
Lugano 11 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2002 di
contro
la decisione del 20 settembre 2002 emanata da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Nel corso del mese di dicembre 2001, la ditta , ha annunciato all' un evento che ha visto protagonista il proprio dipendente, __________, posatore di marmi, il 9 novembre 2001:
" … __________, dopo aver posato lastre di marmo, venerdì 9.11.2001 è andato dal dottore per i dolori alla schiena lunedì 12.11.2001. Vedere la sequenza dei certificati." (doc. _)
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 3 giugno 2002, ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute localizzato al rachide lombare, siccome esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. ), nonché dalla __________ (cfr. doc. ), l'________, in data 20 settembre 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso del 19 dicembre 2002, __________ ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, osservando:
" (…).
Con la presente inoltro regolare opposizione alla decisione stabilita dalla __________ in data 20.9.2002. In allegato copia della decisione stessa.
Il caso occorsomi in data 9.11.01 è chiaramente specificato nell'incarto citato.
Ribadisco i fatti reali: mi trovavo solo sul cantiere poiché il mio collega si era assentato per effettuare un acquisto al figlio. Dovevo sistemare una grande lastra il cui peso era di ca. 50 kg. Perdevo l'equilibrio, e per non farla andare a pezzi sono stato costretto ad un gesto corporale inadeguato. Dopo quell'atto sono cominciati i problemi alla mia schiena, problemi che sussistono ancora oggi.
La mia opposizione intende contrapporre la decisione decretata in quanto non prende veramente in considerazione ciò che mi è capitato." (I)
1.4. L'Istituto assicuratore, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. Il 23, rispettivamente, il 24 gennaio 2003, il ricorrente ha trasmesso al TCA alcuni documenti già presenti all'inserto (cfr. V + allegati e VI).
1.6. In corso di causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato ad indicare come __________ gli aveva descritto le circostanze secondo le quali erano insorti i disturbi in sede lombare (IX).
Il dott. __________ ha risposto in data 31 marzo 2003 (cfr. XI).
L'__________ ha preso posizione il 3 aprile 2003 (cfr. XIII), mentre l'insorgente lo ha fatto in data 22 aprile 2003 (cfr. XIV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 20 settembre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.3. Oggetto della lite è la questione a sapere se __________ è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, subordinatamente, di una lesione corporale parificata ai postumi di un infortunio.
2.4. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.5. Secondo l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.
Questa definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss.; 118 V 283 consid. 2a e riferimenti; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.6. Il legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996.
Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA del 23 maggio 1996 nella causa B.).
Infine, anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
2.7. Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.8. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.9. In concreto, il datore di lavoro di __________, nel compilare l'annuncio di infortunio del 10 dicembre 2001, ha così descritto l'evento occorsogli il 9 novembre 2001:
" … __________, dopo aver posato lastre di marmo, venerdì 9.11.2001 è andato dal dottore per i dolori alla schiena lunedì 12.11.2001. Vedere la sequenza dei certificati." (doc. _).
Dalle tavole processuali emerge che, in data 12 novembre 2001, l'assicurato ha consultato il suo medico curante, dott. __________, per una "lombalgia acuta" (cfr. doc. _).
Interpellato al riguardo dal TCA (cfr. IX), il dott. __________, il 31 marzo 2003, ha riferito di essere effettivamente stato consultato per dei dolori alla colonna lombare, attribuiti dal paziente "ad uno sforzo eseguito il 09.11.2001 mentre sollevava una lastra di granito particolarmente pesante" (cfr. XI).
Il 3 dicembre 2001, l'assicurato è stato sottoposto ad una visita di controllo da parte del dott. __________, medico fiduciario della __________.
Dal relativo suo referto risulta, a proposito dell'evento del 9 novembre 2001, la seguente dinamica:
" Il 09.11.01, mentre stava sollevando una lastra di granito particolarmente pesante, senza che si verificasse nulla di particolare, ha accusato un improvviso intenso dolore in sede lombosacrale."
(doc. _).
Con scritto del 21 dicembre 2001, l'__________ ha comunicato all'assicurato il proprio rifiuto ad assumere il caso annunciatogli il 10 dicembre 2001 (cfr. doc. _).
All'inizio del mese di gennaio 2002, __________ ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia.
In questa occasione, l'assicurato ha così descritto quanto accadutogli il 9 novembre 2001:
" Il 12 novembre sul lavoro il paziente ha alzato del granito e mentre stava posandolo (lastra oltre 50 kg) gli è sfuggita e lui ha dovuto fare un brusco movimento in flessione rotazione. Subito dopo ha risentito un dolore a livello lombare." (doc. _)
Il 5 marzo 2002, l'assicurato è stato sentito da un ispettore dell'assicuratore LAINF convenuto.
Questo, in particolare, il contenuto del verbale steso in quell'occasione:
" Il caso mi è successo venerdì 9.11.01 nel cantiere __________, posta __________ centro di __________. Stavo posando delle lastre di granito sul marciapiede antistante l'immobile situato in via della __________. In quel momento ero solo. Dovevo inserire una lastra di granito di due metri di lunghezza, larghezza di circa 30 centimetri e spessore sicuramente superiore ai 10 centimetri. Il suo peso era certamente superiore ai 50 chilogrammi. Era l'ultima lastra che dovevo posare ed inserirla nel risparmio già esistente dentro il vano, ma non mi ero accorto che il livello non era giusto e l'avevo dovuto togliere. Per inserirla l'avevo fatta scorrere su dei tubi metallici. Mentre la stavo riposizionando, ero curvato in avanti e tenevo la lastra sollevata da un lato, ho perso leggermente l'equilibrio e stavo per cadere in avanti ed ho quindi fatto un movimento per trattenermi e non far cadere la lastra che dal lato in cui la tenevo si trovava a circa 40 centimetri dal suolo. Ci sono riuscito, non sono caduto e non ho urtato la schiena, ma facendo questo sforzo ho avvertito un dolore al centro della schiena all'altezza della cintura. Ho terminato il lavoro in corso. Sono poi rientrato a casa. La sera avevo dolori abbastanza forti, dolori che sono rimasti anche il giorno seguente ed il lunedì non ho potuto riprendere il lavoro ed ho dovuto recarmi dal dottor _________. Al medico dissi che avevo dolori al dorso senza spiegargli nei dettagli cosa mi era successo. Lui pure non mi chiese i particolari dei fatti. (…)" (doc. _)
Nel referto relativo alla visita fiduciaria del 6 marzo 2002, il dott. __________ ha sottolineato il fatto che, nel frattempo, l'assicurato aveva fornito una versione diversa dei fatti (cfr. doc. _: "In un primo tempo il paziente aveva dichiarato che in quel momento non si era verificato nulla di particolare. Successivamente ha fornito una versione diversa, come risulta anche dal rapporto __________ del 05.03.02 …").
Con scritto del 27 marzo 2002, l'ex datore di lavoro dell'insorgente ha comunicato all'__________ che quest'ultimo, citiamo:
" … in data 9.11.01 ha posato soglie in pietra naturale. Tale posa è stata eseguita in collaborazione con il collega __________ e con l'ausilio di "tondini" di ferro per i relativi spostamenti; considerate le dimensioni ed il peso delle soglie, il lavoro non poteva che essere eseguito da 2 persone in sintonia. A conferma di quanto sopra alleghiamo il rapporto giornaliero del 9.11.01 stilato dai capi operai dove si potrà constatare che __________ e __________ hanno lavorato tutto il giorno in coppia.
Da un colloquio avuto con il nostro dipendente __________, possiamo in aggiunta confermare che lo stesso __________ non ricorda di avere visto ________ infortunarsi né tantomeno ricorda che lo stesso si sia lamentato per dei dolori accusati durante l'espletazione dei lavori. Una dichiarazione firmata da _________ su quanto riportato potrà essere da noi presentata in ogni momento. (…)" (doc. _)
In data 29 aprile 2002 ha avuto luogo un incontro, al quale hanno preso parte, oltre ad un ispettore dell'__________, anche l'assicurato ed alcuni dirigenti della ditta __________.
Dal relativo verbale è utile riprendere i seguenti passaggi:
" (…).
Ho dato conoscenza del rapporto del 5.3.2002. Il contenuto dello stesso non viene messo in discussione per ciò che riguarda la fattispecie. Il signor __________ precisa però che la lastra delle dimensioni indicate non pesa poco più di 50 chili ma si aggira attorno ai 150-180 chili. Per tale ragione è per loro incomprensibile il fatto che il signor __________ abbia compiuto da solo la manovra tanto più che sul cantiere, appunto per i pesi elevati, dovevano operare in due persone. Il signor __________ spiega che il collega __________ aveva lasciato il posto di lavoro in anticipo perché doveva andare ad acquistare un ciclomotore per il figlio. Inoltre non doveva sollevare la lastra che da un lato e quindi l'operazione non risultava impossibile anche per una sola persona. Resta comunque inspiegabile come abbia fatto ad estrarre da solo la lastra dal risparmio per riposizionarla nel modo da lui indicato.
Il signor __________ mi da conoscenza di una circolare della quale ogni dipendente deve prendere nota, nella quale sono contenute le indicazioni come devono comportarsi in caso d'infortuni. In particolare, devono immediatamente recarsi in ufficio ed informare il signor __________. Quest'ultimo asserisce che il signor __________ gli disse semplicemente di aver avvertito dolori al dorso facendo degli sforzi ed in base alla diagnosi medica (lombalgia) ritenne giusto l'annuncio alla CM e non alla __________." (doc. _)
In sede di opposizione (cfr. doc. _, p. 2), rispettivamente, di ricorso (cfr. I), __________ ha fornito una versione dei fatti sostanzialmente analoga a quella contenuta nel rapporto ispettivo del 5 marzo 2002, ossia perdita dell'equilibrio e "colpo di reni" per non cadere ed evitare che la lastra di granito finisse a terra.
2.10. Con l'impugnata decisione su opposizione, l'Istituto assicuratore convenuto ha negato la propria responsabilità relativamente al danno alla salute riportato da __________, dando la priorità a come quest'ultimo aveva inizialmente descritto l'evento del 9 novembre 2001, evento non costitutivo di un infortunio ai sensi di legge e, in subordine, alla luce di quanto dichiarato dall'ex datore di lavoro, considerando che lo stesso assicurato non avrebbe reso verosimile l'esistenza di un infortunio (cfr. doc. _, p. 6).
Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA del 18 dicembre 2002 nella causa K., U 6/02, consid. 2.2.).
Tale principio non è inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98 e del 18 luglio 2001 nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Tutto ben considerato, nella concreta evenienza, questa Corte, in ossequio ai principi giurisprudenziali poc’anzi evocati, reputa di potere fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dell’evento, sulle (univoche) indicazioni contenute nell'annuncio di infortunio del 10 dicembre 2001 (cfr. doc. _), nel referto 3 dicembre 2001 del dott. __________ (cfr. doc. _), nel rapporto 31 marzo 2003 del dott. __________, sanitario che venne consultato da __________ appena tre giorni dopo il preteso infortunio (cfr. XI), nonché nel verbale relativo all'incontro del 29 aprile 2002, da cui risulta che, al momento in cui notificò in ditta l'accaduto, l'assicurato riferì semplicemente di "avere avvertito dolori al dorso facendo degli sforzi …" (cfr. doc. _).
In tutti questi documenti non vi è nessun riferimento ad un movimento scombinato del corpo compiuto dal ricorrente con lo scopo evitare di perdere l'equilibrio.
A tali dichiarazioni deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto fatto valere in occasione del consulto presso il dott. __________ del 10 gennaio 2002 (disturbi insorti dopo avere compiuto un movimento di ripresa di una lastra di granito che stava per sfuggirgli di mano, cfr. doc. _), dunque soltanto dopo avere preso conoscenza della posizione di rifiuto assunta dall'Istituto assicuratore convenuto (cfr. doc. _).
Da notare che, successivamente, per la precisione in occasione dell'incontro del 5 marzo 2002 con l'ispettore dell'__________, __________ ha di nuovo mutato la propria versione dei fatti, dichiarando che i disturbi sarebbero apparsi in coincidenza con un brusco movimento effettuato onde evitare di cadere in avanti (cfr. doc. _).
2.11. Nel caso di specie, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se si possa invece ammettere che vi é stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.
Così come dimostrato al considerando 2.10., può già sin d’ora essere scartata l’ipotesi di un movimento scoordinato del corpo. In effetti, perché una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile ad infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.), presupposti che, di tutta evidenza, non appaiono qui soddisfatti.
La giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze (costituzione fisica, abitudini professionali, ecc.) del caso concreto (DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).
Un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STFA del 12 aprile 2000 nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).
In casu, __________ ha costantemente sostenuto - da ultimo ancora in sede di ricorso - che la lastra di granito che stava maneggiando quel giorno, aveva un peso di circa 50 kg.
In occasione dell'incontro che ha avuto luogo il 29 aprile 2002, il capo-operaio della ditta __________, signor __________, ha affermato che il peso di una lastra di granito delle dimensioni fornite dall'assicurato, si aggira attorno ai 150-180 kg (cfr. doc. _).
Al riguardo, questa Corte osserva che, anche qualora si volesse ammettere che la lastra in questione aveva il peso indicato dal signor __________, non sarebbe comunque ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza, nella misura in cui il peso effettivamente sopportato dall'insorgente era nettamente inferiore, se è vero che egli doveva sollevare la lastra soltanto da un lato (cfr. doc. _).
D'altronde, simili compiti rientrano fra quelli che abitualmente si compiono svolgendo un’attività quale quella esercitata da __________, ovvero l'operaio addetto alla posa di marmi.
A proposito dell'affermazione secondo cui anche i dott. __________ e __________ hanno attribuito il danno alla salute lamentato dall'assicurato ad un evento di natura traumatica (cfr. doc. _, p. 1 e XIV), occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51). Al riguardo, va rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98; A. Bühler, op. cit., p. 266, p. 268; A. Maurer, op. cit., p. 175s.).
In esito ai considerandi che precedono, il TCA è dell'avviso che non siano, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.
2.12. Si tratta ora di esaminare se l’obbligo contributivo dell'_______ possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF (cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati) - prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. e in SVR 2002 UV 3, p. 5s. - la nostra Corte federale ha stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen zu vermeiden. Die von der __________ eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet - also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige" krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel."
(RAMI succitata, consid. 2c)
Questa giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 127/00 e del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).
La suevocata pronunzia del 5 giugno 2001 ha dato adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler
Da parte loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung
Infine, a mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20, p. 999s.).
2.13. Nel caso di specie, dalla documentazione medica presente all'inserto - in particolare dal referto relativo all'esame TAC a spirale del 12 novembre 2001 - si evince che __________ è portatore di una iniziale spondilosi che interessa il segmento L4-5, di una lieve moderata spondilartrosi L4-5 e L5-S1, nonché di una minima protusione dorso-laterale a sinistra del disco L5-S1 senza segni di compressione radicolare (cfr. doc. _).
Ora, le suenumerate alterazioni vertebrali non rientrano fra le diagnosi esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF e, dunque, non possono essere assunte dall'_______ a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.
Occorre inoltre ricordare che il TFA ha già avuto modo di negare che un’ernia del disco, rispettivamente, una "lombalgia" (o "lombaggine"), possano essere ritenute lesioni parificate ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. DTF 116 V 145ss., 116 V 152ss. consid. 5; RAMI 1988 U 58, p. 376 consid. 2c).
2.14. Sulla scorta di quanto precede, è a ragione che l'assicuratore LAINF convenuto ha rifiutato di corrispondere le prestazioni assicurative a __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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