AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2002.86
Data decisione, Autorità: 25.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 35.2002.86
mm/cd
Lugano 25 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2002 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 8 ottobre 2002 emanata da
rappr. da: avv. __________
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 11 febbraio 2002, __________ - alle dipendenze della ditta __________ in qualità di operaia pulitrice e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è scivolata mentre stava scendendo da una scalinata ed ha battuto a terra la schiena, il piede sinistro ed il braccio destro.
Il caso è stato assunto dall'Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente versato le prestazioni di legge.
1.2. Sentito preliminarmente il parere del medico di circondario, __________, con decisione formale del 19 agosto 2002, ha negato il proprio obbligo contributivo a far tempo dal 1° settembre 2002, siccome i disturbi lamentati dall'assicurata, a partire da tale data, non si sarebbero più trovati in una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico del febbraio 2002 (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata personalmente (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 8 ottobre 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso del 4 dicembre 2002__________, patrocinata dall'avv. , ha chiesto che l' venga condannato a versare ulteriori prestazioni a contare dal 1° settembre 2002 (cfr. I, p. 3).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l'insorgente ha fatto valere, in particolare, le seguenti considerazioni:
" (…).
Alle pagg. 3 e 4 della decisione impugnata, l'__________ sostiene che le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza dell'infortunio.
Ora, nel caso concreto, la signora __________ - precedentemente all'infortunio dell'11.2.2002 - non aveva mai avuto disturbi, né alla gamba, né alla schiena; questi dolori, persistenti, sono emersi a seguito dell'infortunio in questione e sussistono a tutt'oggi (cfr. docc. _), al punto che l'interessata è stata ritenuta completamente inabile al lavoro fino al 31.12.2002 (doc. _).
La decisione impugnata risulta così censurabile, in quanto si fonda unicamente su ipotesi, non confortate dallo stato medico della ricorrente, peraltro assai critico; al punto I .c., in calce a pag. 3, si ritiene infatti scontato che una contusione o una distorsione alle parti molli del rachide cessa di produrre i suoi effetti alcuni mesi dopo l'infortunio, così come se lo stesso non fosse intervenuto; il dott. __________, medico di circondario, ritiene che la fibromialgia non sia imputabile all'infortunio (punto 2., pag. 4) e che la causalità deve essere ritenuta estinta (punto 3., pag. 4).
II medico curante, Dr. __________, dal canto suo, considera che i dolori lombari irradianti alla gamba destra ed i dolori alla colonna toracale debbano essere collegati all'incidente, mentre constata che le fibromialgie accusate dalla paziente sono scomparse (doc. _).
Visto quanto sopra e risultando palesi le contraddizioni quo alle diagnosi del medico curante e del medico di circondario, si chiede che venga ordinato l'allestimento di una perizia medico specialistica, atta a confermare che le patologie di cui attualmente soffre l'insorgente sono da ricondurre all'incidente dell'11.2.2002." (I)
1.4. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In replica, l'assicurata ha prodotto un certificato, datato 30 dicembre 2002, del dott. __________ e, d'altra parte, ha ribadito la necessità che il TCA abbia ad ordinare l'allestimento di una perizia medica giudiziaria (cfr. V + allegato).
1.6. In data 30 gennaio 2003, questa Corte ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, il quale è stato invitato a rispondere ad alcuni quesiti relativi alla diagnosi di fibromialgia (cfr. VII).
Il rapporto del dott. __________ è pervenuto l'11 febbraio 2003 (VIII).
Le parti hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni al riguardo (cfr. X e XI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: l'8 ottobre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.3. Oggetto della lite è la questione a sapere se i disturbi accusati da __________ in coincidenza con la chiusura del caso da parte dell'Istituto assicuratore (settembre 2002), si trovavano ancora in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio dell'11 febbraio 2002.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In concreto, dalle tavole processuali emerge che __________, in data 11 febbraio 2002, è rimasta vittima di una scivolata ed ha battuto a terra la schiena, il piede sinistro ed il braccio destro.
L'assicurata è entrata in cura dal dott. __________ , generalista.
Con certificato del 27 febbraio 2002, il medico curante ha riferito di dolori localizzati alla schiena ed all'avampiede sinistro, in assenza di patologie di rilievo (cfr. doc. _).
Visto il protrarsi dei disturbi e dell'incapacità lavorativa, la ricorrente, in data 9 aprile 2002, è stata sottoposta ad una visita di controllo da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, per l'essenziale, ha predisposto un consulto reumatologico presso il dott. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia (cfr. doc. _).
è stata visitata dal dott. __________ il 30 aprile 2002.
Queste, in particolare, le considerazioni espresse dal reumatologo a proposito delle condizioni di salute dell'assicurata:
" (…).
La paziente presenta quindi in uno stato dopo caduta l'11.02.2002 tre problematiche. Dapprima un dolore nella regione del trapezio a sinistra in assenza di una vera e propria periartropatia della spalla, in buon miglioramento. In secondo luogo, un dolore alle metatarso-falangee II a V a sinistra in presenza di un arco plantare anteriore appiattito, anche questo in buon miglioramento. Il problema principale risiede invece in una lombosciatalgia destra con sospetta irritazione radicolare L5 omolaterale (Lasègue positivo, lieve iposensibilità al bordo esterno della gamba). Per questo motivo e per precisare la diagnosi riterrei indicata una TAC lombare, per escludere definitivamente la presenza di un'ernia discale.
Clinicamente si notano tuttavia anche delle irritazioni delle parti molli come per esempio dei legamenti ilio-lombari e della regione peritrocanterica destra. Per questo motivo potrebbe essere utile una cura semi stazionaria alla Clinica __________ di tipo Day-clinic (come citato nella lettera del Dr. __________ ma non nella vostra domanda di visita specialistica). In caso di decisione positiva da parte Vostra, Vi prego di informarmi al più presto di modo che possa organizzare il Day-clinic nei tempi più brevi possibili." (doc. _)
Nel mese di giugno 2002, l'assicurata ha iniziato un trattamento fisioterapico in regime semi-ospedaliero presso la Clinica __________, trattamento che ha però portato ad un peggioramento della sintomatologia, caratterizzata da una diffusione dei disturbi, così come risulta dal referto 22 luglio 2002 del dott. __________:
" (…).
La paziente presenta quindi attualmente un aumento importante della sintomatologia algica a tutte le parti molli del cinto scapolare in minor misura delle braccia e le gambe con disestesie diffusi, rientrante in un quadro di probabile fibromialgia generalizzata. Dal punto di vista organico rimane unicamente il dubbio di una lombosciatalgia dx per cui varrebbe eventualmente la pena effettuare una TAC lombare per escludere definitivamente un conflitto disco-radicolare.
Come noto, una fibromialgia può svilupparsi dopo un evento traumatico sia dal punto di vista fisico che psichico.
La relazione diretta con il trauma è tuttavia ancora relativamente poco chiara. All'esclusione di un danno organico lombare, gli attuali dolori possono essere messi secondo me in maniera preponderante sul conto della fibromialgia." (doc. _)
In data 8 agosto 2002, __________ è nuovamente stata visitata dal medico di circondario dell'__________, il quale ha affermato che essa è sofferente di una fibromialgia generalizzata, non causata dall'infortunio del febbraio 2002:
" (…).
STATO LOCALE
Alla palpazione l'assicurata accusa dolori diffusi ovunque; dalla colonna cervicale fino in fondo al piede.
Soprattutto il tessuto molle è digito-dolente, la muscolatura all'omero, all'avambraccio, al tronco laterale, anche nella regione dello sterno, delle costole, del bacino, ad ambedue le cosce, al polpaccio, ecc..
Attualmente al piede sinistro non si evidenzia nessun dolore. Funzione completa.
D I A G N O S I
VALUTAZIONE
Attualmente l'assicurata presenta una chiara fibromialgia generalizzata. Solamente sfiorando il tessuto molle lo stesso viene dichiarato digito-dolente ovunque.
Un altro fattore tipico di tale malattia è un dolore localizzato allo sterno nella regione delle articolazioni e delle costole. Una fibromialgia non viene scatenata da un trauma, ci sono spesso fattori psichici. Un'altra particolarità di questa malattia è il lento peggioramento e la difficoltà nel trovare una cura precisa.
Di conseguenza dobbiamo negare una causalità tra l'infortunio e i disturbi attuali, un danno organico post-infortunistico non è evidenziabile.
La causalità viene quindi dichiarata estinta e le ulteriori cure vanno a carico della Cassa Malati." (doc. _)
Unitamente alla propria opposizione, l'assicurata ha prodotto un certificato, datato 28 agosto 2002, del suo medico curante, il cui contenuto è il seguente:
" (…).
Ho ricevuto in copia la vostra del 19.08.2002 nella quale ritenete che non vi sia un rapporto causale tra i disturbi lamentati e l'infortunio del 11.02.2002.
A mio parere, invece, questi disturbi sono da collegare all'incidente, in particolar modo per quel che concerne i dolori lombari irradianti alla gamba destra ed i dolori alla colonna toracale. Posso invece convenire con le fibromialgie che la paziente accusa, attualmente scomparse." (doc. _)
A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata, l'Istituto assicuratore ha risottoposto l'intero incarto al dottor __________, il quale ha, da parte sua, allestito l'apprezzamento medico del 1° ottobre 2002:
" L'11.2.2002 l'assicurata stava scendendo da una scalinata ed è
scivolata battendo la schiena, il piede sinistro e il braccio destro.
Il 27.2.2002 dr. __________: constata dolori alla schiena e all'avampiede sinistro, non si nota però una patologia di rilievo. Sta facendo fisioterapia.
Il 9.4.2002 visita medico-circondariale: vengono riscontrati problemi soprattutto nella regione della colonna lombare fino alla gamba destra con problemi a srotolare l'avampiede sinistro. l'esame clinico però nella regione del piede è senza particolarità, alla colonna lombare riscontra una riduzione della mobilità con un sospetto test di Lasègue positivo a destra. Richiede un consulto dal dr. __________ reumatologo a __________.
Il 30.4.2002 rapporto dr. __________: riscontra tre problematiche, la prima nella regione del trapezio a sinistra in assenza di una vera e propria periartropatia della spalla, in seguito un dolore alle metatarso-falangee II a V a sinistra in presenza di un arco plantare anteriore appiattito anche questo un buon miglioramento ed infine il problema principale risiede invece in una lombo-sciatalgia a destra con sospetta irritazione radicolare L5 omolaterale. Viene chiesta una cura semistazionaria presso la Clinica __________.
Tre mesi dopo, il dr. __________ ha costatato nuovamente un peggioramento della situazione, presenta un importante aumento della sintomatologia algica a tutte le parti molli del cinto scapolare e in minor misura alle braccia e alle gambe con disestesie diffuse, rientrate in un quadro di probabile fibromialgia generalizzata.
Escludendo un danno organico lombare, gli attuali dolori possono essere messi secondo il parere del dr. __________, in maniera preponderante sul conto della fibromialgia.
All'occasione della visita medico-circondariale l'8.8.2002 viene riscontrata una palpazione e dolori diffusi ovunque, dalla colonna cervicale fino in fondo al piede. Soprattutto il tessuto molle è digito-dolente, la muscolatura all'omero, all'avambraccio, al tronco laterale, anche nella regione dello sterno delle costole, del bacino ad ambedue le coscie al polpaccio, ecc...
VALUTAZIONE
Oltre 5 mesi dopo l'infortunio l'assicurata ha sviluppato una fibromialgia generalizzata. La fibromialgia è una malattia che non viene scatenata da un trauma.
I problemi e la malattia sono subentrate 5 mesi dopo l'infortunio senza un nesso causale.
Non si può argomentare che prima dell'infortunio l'assicurata non abbia avuto niente, è quindi una conseguenza dell'infortunio.
Per quanto concerne la contusione della colonna lombare, del braccio destro e del piede sinistro la causalità, ad oltre 7 mesi, è estinta."
(doc. _).
Ai fini istruttori, il TCA, in data 30 gennaio 2003, ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a rispondere ai seguenti quesiti:
" (…).
Dal suo rapporto del 22 luglio 2002, emerge, in sostanza, che i diffusi disturbi lamentati dall'assicurata traevano verosimilmente origine - riservata la presenza di una eventuale patologia discale - da una fibromialgia.
Ai fini dell'istruttoria di causa, la invitiamo a volere rispondere - entro il termine di 20 giorni a contare dalla ricezione della presente - ai seguenti quesiti:
Come motiva la diagnosi di fibromialgia?
È o meno corretto affermare che, citiamo: "una fibromialgia non viene scatenata da un trauma, ci sono spesso fattori psichici" (cfr. rapporto 14.8.2002 del dott. __________, qui accluso)? Quali sono, in genere, le modalità di insorgenza di questa patologia?
Nel caso concreto, la fibromialgia presentata dalla signora __________ si trova o meno, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, in una relazione di causalità naturale con l'infortunio dell'11 febbraio 2002? Voglia motivare la sua risposta.
È verosimile che una fibromialgia possa scomparire nel giro di qualche settimana (cfr. certificato 28.8.2002 del dott. __________, qui accluso)? Ipotizzando che ciò fosse vero, quali conclusioni bisognerebbe trarne quo alla diagnosi? (…)" (VII)
Queste le risposte fornite dal succitato sanitario il 4 febbraio 2003:
" 1. Con fibromialgia si definisce una malattia la cui origine e causa è
ignota, e che si manifesta in maniera preponderante con dolori diffusi, soprattutto delle parti molli (muscoli, tendini, tessuto sottocutaneo da cui il termine fibro: tessuto fibroso, mialgia: dolori muscolari). Non vi sono invece chiari dolori di tipo osteoarticolare. La sintomatologia è spesso diffusa, i dolori sono molto marcati anche alla pressione solo superficiale dei tessuti molli, ciò che contrasta con le patologie ben definite in cui solo con pressioni importanti in punti ben definiti si ottengono dei dolori. Spesso si associa ad altri disturbi del sistema neuro-vegetativo, come disturbi del sonno, sudorazioni, palpitazioni, problemi digestivi ecc. nonché disturbi della sfera psichica (affetti depressivi). La diagnosi è soprattutto clinica e esistono dei criteri accertati dalla società americana di reumatologia. Non vi sono invece esami paraclinici o radiologici che confermino tale diagnosi. Devo dire tuttavia che clinicamente la diagnosi è relativamente facile da porre in presenza di una paziente con dolori diffusi anche solo allo sfioramento delle parti molli ben al di là di quello che si potrebbe aspettare in relazione con problemi osteo-articolari come visualizzati per esempio su radiografie o altri esami di questo tipo.
In effetti non si può stabilire un nesso causale diretto tra un trauma e l'insorgenza della fibromialgia. E' però conosciuto che la fibromialgia si sviluppa più facilmente in pazienti che hanno subito dei traumi spesso successivi, sia che siano di tipo fisico (incidente, operazione, malattia grave ecc.), psichico (depressione, perdita di un caro) o anche sociale (spostamento da un paese d'origine ecc. ). Nella storia di questi pazienti si trova spesso una congiunzione di eventi di questi tipi. Tuttavia questa patologia può pervenire anche senza questi eventi e quindi non si è mai potuto stabilire un nesso causale diretto tra gli eventuali traumi subiti e l'insorgenza della malattia.
Vedi quanto ho scritto sul punto 2. La paziente ha subito sì un trauma tuttavia di importanza non estrema (non ha subito fratture, operazioni gravi ecc.) quindi non si può parlare di criterio di verosimiglianza preponderante con una relazione di causalità naturale con l'infortunio dell'11 febbraio 2002.
È poco verosimile, in effetti una fibromialgia ha la particolarità, una volta insorta, di perdurare e anche di aggravarsi con il tempo; è piuttosto raro in effetti che il paziente migliori, anzi vi è una specie di circolo vizioso in cui l'inattività sia al lavoro sia nella vita quotidiana porta a un aumento della sintomatologia algica e della morbidità della paziente che solitamente non permette un miglioramento dei dolori. La particolarità di questi pazienti è spesso di non migliorarsi ma anche di peggiorarsi con le cure abitualmente proposte (farmaci, fisioterapia ecc.)." (VIII)
2.7. Con il proprio gravame, __________ ha messo in evidenza, in sostanza, la divergenza d'opinione esistente fra il suo medico curante ed il medico di circondario dell'__________ quo alla diagnosi dei disturbi lamentati, chiedendo perciò l'allestimento di una perizia giudiziaria (cfr. I, p. 3). Essa ha inoltre fatto presente di non avere mai lamentato - anteriormente all'infortunio assicurato - dei disturbi né alla gamba né alla schiena (cfr. I, p. 2: "Ora, nel caso concreto, la signora __________ - precedentemente all'infortunio del 11.2.2002 - non aveva mai avuto disturbi, né alla gamba, né alla schiena; questi dolori, persistenti, sono emersi a seguito dell'infortunio in questione e sussistono a tutt'oggi (cfr. docc. _), al punto che l'interessata è stata ritenuta completamente inabile al lavoro fino al 31.12.2002 (doc. _)").
Dopo attenta valutazione dell'insieme delle tavole processuali, questa Corte ritiene che l'opinione del dott. __________ possa validamente costituire da supporto probatorio per il presente giudizio, senza che si riveli necessario compiere degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Inoltre, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 nella causa S., 5 aprile 1984 nella causa M. e 2 novembre 1983 nella causa M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Il TFA ha pure precisato che i pareri redatti dai medici dell'________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).
D'altro canto, la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dall'apprezzamento espresso dallo specialista in chirurgia ortopedica consultato dall'__________.
Le considerazioni contenute nei referti 14 agosto (cfr. doc. _) e 1° ottobre 2002 (cfr. doc. _) del dott. __________, trovano peraltro pieno riscontro nella restante documentazione presente all'inserto e, soprattutto, nelle certificazioni 22 luglio 2002 e 4 febbraio 2003 del dott. __________.
In effetti, già in data 22 luglio 2002, lo specialista in reumatologia - osservata una diffusione della sintomatologia algica - aveva posto la diagnosi di fibromialgia generalizzata (cfr. doc. _, p. 2: "All'esclusione di un danno organico lombare, gli attuali dolori possono essere messi secondo me in maniera preponderante sul conto della fibromialgia").
Successivamente, interpellato dallo scrivente Tribunale, il dott. __________ ha affermato, per quanto qui d'interesse, che l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra la fibromialgia e l'evento traumatico del febbraio 2002 non può essere ritenuta dimostrata secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. VIII, p. 2: "(…). La paziente ha subito sì un trauma tuttavia di importanza non estrema (non ha subito fratture, operazioni gravi, ecc.) quindi non si può parlare di criterio di verosimiglianza preponderante con una relazione di causalità naturale con l'infortunio del 11 febbraio 2002"), ciò che esclude, di fatto, la responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni (cfr. consid. 2.3.).
D'altro canto, questo sanitario ha pure sconfessato il medico curante di __________ r, nella misura in cui, con certificato del 28 agosto 2002 (doc. _), egli aveva fatto stato della scomparsa della fibromialgia, definendo tale affermazione come "poco verosimile" (cfr. VIII, risposta al quesito n. 4).
Da notare che quel certificato è stato stilato appena tre settimane dopo la visita di controllo eseguita dal dott. __________ (8 agosto 2002), in occasione della quale egli aveva constatato un tessuto molle ovunque dolente alla semplice digito pressione (cfr. doc. _: "Alla palpazione l'assicurata accusa dolori diffusi ovunque; dalla colonna cervicale fino in fondo al piede. Soprattutto il tessuto molle è digito-dolente, la muscolatura all'omero, all'avambraccio, al tronco laterale, anche nella regione dello sterno, delle costole, del bacino, ad ambedue le cosce, al polpaccio, ecc.").
Il TCA non ignora che lo stesso dott. __________ ha ipotizzato la presenza di una patologia discale, suggerendo l'esecuzione di una TAC lombare (cfr., ad esempio, il doc. _, p. 2: "Il problema principale risiede invece in una lombosciatalgia destra con sospetta irritazione radicolare L5 omolaterale (Lasègue positivo, lieve iposensibilità al bordo esterno della gamba). Per questo motivo e per precisare la diagnosi riterrei indicata una TAC lombare, per escludere definitivamente la presenza di un'ernia discale").
Nondimeno, anche se il summenzionato accertamento diagnostico dovesse mettere effettivamente in luce un'ernia del disco, quest'affezione non andrebbe comunque a carico dell'Istituto assicuratore convenuto.
Infatti, conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una relazione di causalità fra infortunio ed ernia del disco (cfr. RAMI 2000 U 379, p. 192ss. e l'abbondante giurisprudenza ivi menzionata).
Un'ernia discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente.
In questi casi, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni deve corrispondere le proprie prestazioni anche in caso di ricaduta e per eventuali operazioni.
Qualora l'ernia discale sia stata soltanto scatenata, ma non causata dall'infortunio, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.
Per contro, in tale ipotesi, le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità fra l'evento traumatico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre 2000 nella causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190s.).
In casu, il trauma subito da __________ l'11 febbraio 2002, una contusione della regione lombare a seguito di una scivolata, non appare idoneo a causare un danno strutturale alla colonna vertebrale.
La tesi secondo cui l'infortunio assicurato non potrebbe essere ritenuto responsabile di una eventuale ernia discale, trova d'altronde conferma nella perizia 27 ottobre 1998 allestita dal Prof. dott. __________, __________ della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale __________, su incarico del Tribunale delle assicurazioni del Canton Berna, perizia citata in una sua sentenza del 5 febbraio 2001 nella causa M., consid. 3b, UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00 (citazione ripresa nella STCA del 9 ottobre 2002 nella causa Z., inc. n. 35.2001.00080, consid. 2.7.).
Esprimendosi a proposito dell'eziologia delle ernie discali, il Prof. __________ ha affermato, fra le altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:
" (…).
In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________ (Neurochirurgische Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)"
(sentenza del 5.2.2001 succitata - la sottolineatura è del redattore).
Ora, dagli atti all'inserto emerge che la ricorrente ha conservato intatta la capacità di deambulare e di stare in posizione eretta (cfr. doc. _ e doc. _: "Alla deambulazione non notiamo nessun accenno di zoppia, nessuna difficoltà all'andatura sulle punte dei piedi, né sui talloni").
All'insorgente non può neppure essere di soccorso la circostanza che, prima dell'infortunio del febbraio 2002, essa non avrebbe mai accusato problemi a livello della schiena e dell'arto inferiore destro.
Occorre in effetti ricordare che il semplice fatto di essere insorto dopo un infortunio, non significa ancora che un determinato disturbo sia stato pure causato da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
In simili circostanze, a ragione l'Istituto assicuratore convenuto ha posto termine alle proprie prestazioni a far tempo dal 1° settembre 2002.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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