AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2002.81
Data decisione, Autorità: 10.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 35.2002.81
mm
Lugano 10 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2002 di
contro
la decisione del 26 luglio 2002 emanata da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 marzo 2002, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di piastrellista e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________
Accertamenti successivamente predisposti hanno permesso di diagnosticare una rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (cfr. doc. _).
1.2. L'assicuratore LAINF, con decisione formale del 13 maggio 2002, ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute localizzato al ginocchio sinistro, siccome esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dalla __________ (cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 26 luglio 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso del 26 ottobre 2002, __________ ha chiesto che l'__________ venga condannato a corrispondergli le prestazioni di legge relativamente al danno di cui è portatore al ginocchio sinistro, osservando:
" (…).
G. Ciò che si censura nel contesto concreto è la disquisizione giuridica limitata alla fattispecie fissata nel rapporto dell'ispettore __________ del 18.04.2002. Oltre alla fattispecie già enunciata alla lettera B. si legge ulteriormente: "Apparentemente avevo fatto un passo normale, non ero scivolato e non mi era successo nulla di particolare. Non so dire se il ginocchio si sia spostato verso l'esterno o l'interno. Ho avvertito gran dolore e poi sono insorti dei gonfiori. Ho dovuto smettere di lavorare …". L'approfondimento della fattispecie, fissata nel rapporto , appare limitarsi a certe esteriorità ai fini della decisione poi rilasciata. Essendo l'assicurato - come pure la "" Compagnia di Assicurazioni - dell'opinione che la fattispecie andava allora e debba attualmente in tale contesto essere debitamente approfondita, si mette agli atti il verbale redatto dall'assicurato stesso in data 24.09.2002, che permette di evidenziare più dettagliatamente la fattispecie concreta. Dallo stesso si nota che le circostanze non erano del tutto semplici come si vuol far credere nel rapporto __________. Infatti l'assicurato, al momento dell'evento solo 22enne, era intento al trasporto di pacchi di piastrelle di 25 kg per una dimensione di 40x40 cm, trasportati con le braccia sul davanti del corpo. L'attività era svolta con solerzia, essendo i lavori sul cantiere in ritardo. Tra l'altro l'assicurato calzava delle scarpe di ginnastica __________ e non degli scarponi da montagna ed il tragitto portava su una piccola scala, ancora grezza ed irregolare, di sette/otto scalini. Ciò comportava pure il dovere mantenere un costante equilibrio. L'assicurato così si pronuncia poi nel dettaglio: "Mancandomi improvvisamente un appoggio sicuro (regolarità dello scalino) sul piede sinistro e per non perdere stabilità è avvenuta una torsione così veloce che a fatica me ne sono reso conto. Infatti il dolore è stato così intenso e violento che tutto il resto è passato in secondo piano".
Che l'evento debba ricadere sotto gli avvenimenti parificabili ad infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF appare quindi chiaro sia in base alla fattispecie precisata dall'assicurato come pure dagli ulteriori indizi, risultanti dagli atti. Infatti siamo di fronte ad un giovane di 22 anni! Le precise valutazioni mediche agli atti evidenziano che non vi è alcun segno di stato preesistente o degenerativo che permettano di portare dei dubbi sulle origini della ferita. Ferita che ai sensi della RMN del 11.07.2002 ha causato "una lesione completa del crociato anteriore disinserito cranialmente e coricato nella gola intercondiloidea".
Lesione subentrata improvvisamente e che ha portato ad una subitanea incapacità lavorativa. Si veda infatti il coincidere della fattispecie descritta nei vari atti presenti: "… ho avvertito il figlio del titolare che andavo dal medico. Mi sono recato il giorno stesso al __________ e sono stato visitato e mi venne detto che probabilmente vi era una lesione ai legamenti. Il giorno dopo non ho ripreso il lavoro ed ho considerato opportuno recarmi al PS dell'__________ per vedere cosa dicevano quei medici …".
Lesione, che come si esprimono sia il Dr. med. __________ che il Dr. med. __________, __________ chirurgia all'Ospedale di __________, non può per nulla nascere spontaneamente in un giovane 22enne che non presenta alcuna degenerazione o malattia preesistente e che quindi in definitiva in base alla improvvisa lesione completa del legamento crociato anteriore, subentrata salendo le scale con un peso di 25 kg, qualcosa di insolito - di cosiddetto "nicht programmgemäss" - deve essere secondo qualsiasi logica e nei limiti della verosimiglianza preponderante essersi avverato. Ed infatti la descrizione della fattispecie dell'assicurato in data 24.09.2002 precisa dettagliatamente la fattispecie descritta unicamente in modo limitativo nel rapporto __________. Non si tratta quindi di una situazione in cui la prima dichiarazione dell'assicurato deve valere a tutti gli effetti, bensì si è di fronte ad una precisazione - confermata ancor più da una serie di elementi oggettivi agli atti - della fattispecie stessa. Precisazioni che spettavano per diritto e dovere all'assicuratore LAINF ai sensi del principio inquisitorio. Non si è quindi di fronte ad una fattispecie che obbliga l'assicuratore LAINF nel giudicare a tener unicamente conto che le prime dichiarazioni di un assicurato, secondo esperienza, sono più imparziali e più attendibili di esposizioni seguenti. Dichiarazioni che, consapevolmente o meno, possono essere influenzate da considerazioni posteriori di tipo assicurativo o altra specie (RAMI 1988 n° 55 p. 363 c. 3b/aa). Ci si ripete: il fattore esterno richiesto nel contesto dell'applicazione dell'art. 9 cpv. 2 OAINF è dato nel contesto di un trasporto sul davanti del corpo, con le braccia, di un pacco di 25 kg con dimensioni di 40x40 cm, il tutto salendo una scala grezza, irregolare su un cantiere, non potendo vedere dove si appoggia il piede, piegando le ginocchia e subendo una improvvisa torsione portante alla improvvisa rottura del legamento crociato anteriore.
Si veda la giurisprudenza in materia: DTF del 27.06.2002, U 92/00 "Der Misstritt"; DTF del 27.06.2001, U 127/00, "Das Verdrehen"; DTF del 27.06.2001, U 158/00 "Die unkontrollierte Bewegung".
H. Proprio la sentenza del TFA del 21.09.2001 (U 266/00 Gr) apportata dalla spett. __________ quale base di giudizio e allegata agli atti, permette le seguenti considerazioni. Dapprima è da evidenziare che nel contesto concreto non vi è da discutere la tematica evidenziata alla considerazione 1.a) della sentenza, ossia in particolare ove si legge "Ein degenerativer oder pathologischer Vorzustand schliesst eine unfallähnliche Körperschädigung nicht aus, sofer ein unfallähnliches Ereignis den vorbestehen Gesundheitsschaden verschlimmert oder manifest werden lässt. Es genügt, wenn eine schädigende äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt". In questo giovane 22enne non vi sono elementi degenerativi o una preesistenza patologica.
Alla considerazione 1.b) è discusso il fattore esterno che così viene descritto: "Als äusseres Ereignis, d.h. als ein ausserhalb des Körpers liegender, objektiv feststellbarer, sinnfälliger Vorfall kommen rechtsprechungsgemäss Bewegungen wie etwa das Aufstehen aus der Hocke, … und andere unkoordinierte Kniebewegungen in Frage … Gemäss BGE 114 V 298 ff. Erw. 3c kann der Auslösungsfaktor alltäglich und diskret sein; wesentlich ist, dass ein plötzliches Ereignis, beispielsweise eine heftige Bewegung oder das plötzliche Aufstehen aus der Hocke, einen der im Gesetz genannten Verletzungszustände hervorruft". Il fattore esterno richiesto nel contesto dell'applicazione dell'art. 9 cpv. 2 OAINF è dato nel contesto di un trasporto sul davanti del corpo, con le braccia, di un pacco di 25 kg con dimensioni di 40x40 cm, il tutto salendo celermente una scala grezza, irregolare su un cantiere, non potendo vedere dove si appoggia il piede, dovendo - camminando celermente - portare improvvisamente il peso del corpo e del pacco di piastrelle sulle ginocchia - movimento similare all'alzarsi del solo corpo dalla posizione accovacciata - e subendo così una improvvisa torsione portante alla improvvisa rottura del legamento crociato anteriore.
I. La valutazione giuridica della fattispecie precisata, come di dovere, e confermata dai vari elementi oggettivi presenti agli atti, deve quindi portare al riconoscimento di una lesione corporale parificabile ad infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF e quindi alla presa a carico dell'evento da parte della spett._______, con l'apporto delle relative prestazioni assicurative. (…)" (I)
1.4. L'__________, in risposta, ha postulato, in via principale, l'irricevibilità del ricorso presentato da __________ e, in via subordinata, una sua integrale reiezione, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In replica, __________ si è essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. In sede di risposta di causa, l'Istituto assicuratore convenuto ha chiesto che il ricorso di __________ venga dichiarato irricevibile, poiché, in realtà, sarebbe stato allestito dalla __________, la quale, in qualità di assicuratore privato, non è legittimata ad impugnare le decisioni emanate dall'assicuratore LAINF (cfr. III, p. 3).
L'eccezione sollevata dall'__________ trae origine dalla giurisprudenza pubblicata in RAMI 1999 U 355, p. 563ss., secondo la quale un assicuratore privato, che non agisce come un assicuratore sociale, non ha facoltà di interporre ricorso contro la decisione di un assicuratore contro gli infortuni ai sensi dell'art. 129 OAINF o dell'art. 103 lett. a OG (cfr., pure, STCA del 16 agosto 1999 nella causa Z., inc. n. 35.1998.47).
In casu, il gravame del 26 ottobre 2002 è stato presentato personalmente da , il quale - toccato dalla decisione mediante la quale l' gli ha negato il diritto alle prestazioni - era senza alcun dubbio legittimato ad impugnarla.
La questione a sapere se il suddetto atto ricorsuale sia stato redatto con l'aiuto della __________, appare dunque ininfluente al fine di stabilire la legittimazione ricorsuale dell'assicurato.
Nel merito
2.3. Oggetto della vertenza è la questione a sapere se l'__________ ha o meno correttamente negato la propria responsabilità relativamente al danno alla salute lamentato da __________ al ginocchio sinistro.
2.4. Giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.
Cinque sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Ad esempio, la vittima deve essere inciampata, scivolata, avere urtato contro un oggetto oppure avere reagito a sproposito, presa alla sprovvista, ad un pericolo improvviso. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF [cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati]), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. e in SVR 2002 UV 3, p. 5s. - la nostra Corte federale ha stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen zu vermeiden. Die von der __________ eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet - also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige" krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel."
(RAMI succitata, consid. 2c)
Questa giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 127/00 e del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).
La suevocata pronunzia del 5 giugno 2001 ha dato adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler
Da parte loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung
Infine, a mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20, p. 999s.).
2.6. In concreto, occorre esaminare se, in occasione dell'evento in questione, __________ ha o meno riportato una lesione parificata ai postumi di un infortunio.
Le parti sono concordi nel ritenere che il ricorrente ha lamentato una lesione corporale
Il TCA può prestare adesione a questa opinione.
L'__________ ha comunque negato la propria responsabilità in base all'art. 9 cpv. 2 OAINF, sostenendo che, in concreto, farebbe difetto un evento di carattere infortunistico (cfr. III, p. 4: "… l'_______ deve ribadire che il fatto di salire le scale non costituisce un evento paragonabile all'infortunio. Si tratta questo di un quesito che deve essere valutato dall'amministrazione e in caso di ricorso dal giudice e non da un medico.
Se è vero che l'evento può essere quotidiano e discreto e quindi non straordinario, è altrettanto vero che il TFA, nella sua più recente giurisprudenza, ha ribadito che bisogna essere in presenza di un evento "sinnfällig" all'infortunio. Ora, il fatto di risentire dei disturbi salendo le scale non ha alcuna analogia con un infortunio e non può essere nemmeno paragonato alle fattispecie quali un movimento violento, il rialzarsi improvvisamente dalla posizione accovacciata, un salto da una cassa o ancora dei gesti intensi durante la pratica di uno sport come ritenuto dalla giurisprudenza federale" - la sottolineatura è del redattore).
2.7. In data 18 aprile 2002, __________ è stato sentito da un ispettore dell'__________, al quale ha così descritto l'evento occorsogli il 12 marzo 2002:
" (…).
Il caso è successo il 12.3.02 e non il 13.3.02. Mi trovavo su di un cantiere di Breganzona e stavo portando su per le scale un pacco di piastrelle 40x40 del peso di circa 25 kg che sostenevo davanti con le braccia. Salendo i gradini improvvisamente, mentre caricavo il peso del corpo sul piede sinistro, il ginocchio mi è ceduto improvvisamente. Apparentemente avevo fatto un passo normale, non ero scivolato e non mi era successo nulla di particolare. Non so dire se il ginocchio si sia spostato verso l'esterno o l'interno. Ho avvertito gran dolore e poi sono insorti dei gonfiori. Ho dovuto smettere il lavoro, ho avvertito il figlio del titolare che andavo dal medico. Mi sono recato il giorno stesso al __________ e sono stato visitato e mi venne detto che probabilmente vi era una lesione ai legamenti. Il giorno dopo non ho ripreso il lavoro ed ho considerato opportuno recarmi al PS dell'__________ per vedere cosa dicevano quei medici. Venni visitato a mandato dal dottor __________. Visto il 4.4.02 (s.e.) dal dottor __________ che mi disse che vi era una lesione legamentare e mi ha prescritto fisioterapia che eseguo al __________. (…)" (doc. _)
In data 24 settembre 2002, sempre per quanto attiene alla dinamica dell'evento in questione, l'assicurato ha precisato, in particolare, quanto segue:
" (…).
L'attività al momento dell'evento consisteva nel trasporto di un pacco di piastrelle 40x40 del peso di circa 25 kg, pacco che trasportavo sul davanti con le braccia.
Lavoravo al coperto e pur essendo mattinata le luci erano accese. Calzavo, invece che degli scarponcini adeguati, delle scarpe da ginnastica __________.
Mi trovavo già a metà di una piccola scala costituita da sette/otto scalini. Ad uno di questi avanzavo il piede sinistro e caricando il peso su di esso e non vedendo ovviamente gli scalini (visuale impedita dal pacco che sorreggevo), il ginocchio è ceduto improvvisamente e ho avvertito un dolore intenso e lancinante.
Su cantiere si trovavamo un poco in ritardo con i lavori, siamo stati spronati dal nostro capo a procedere con solerzia.
Ed è in questa circostanza che è avvenuto il fatto. Salivo le scale con passo veloce, la vista dei gradini mi era impedita, il piano di appoggio dei piedi (gradino) era grezzo ed irregolare (non finito), dovevo quindi mantenere costantemente l'equilibrio. Nel verbale __________ ho indicato che nulla di particolare mi era occorso considerando la situazione non propriamente comoda nella quale lavoravo, in altri termini ho indicato la normalità delle condizioni di lavoro. In sostanza, la poca visuale, il peso trasportato e gli scalini decisamente irregolari mi hanno indotto alla ricerca di un costante equilibrio.
Mancandomi improvvisamente un appoggio sicuro (regolarità dello scalino) sul piede sinistro e per non perdere stabilità è avvenuta una torsione così veloce che a fatica me ne sono reso conto. Infatti il dolore è stato così intenso e violento che tutto il resto è passato in secondo piano.
Il verbale redatto dalla __________ non contiene questo elemento e con tutta sincerità me ne chiedo il perché.
È vero ho letto e firmato, tuttavia partendo dal presupposto che tutto era chiaro non ho badato a tutti i dettagli e la mia lettura è stata veloce e superficiale." (doc. _)
A proposito di queste successive dichiarazioni dell'insorgente, l'Istituto assicuratore convenuto richiama la giurisprudenza (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M. non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546) concernente la maggiore rilevanza attribuita alle cosiddette "dichiarazioni della prima ora" rispetto a quelle successivamente rilasciate dall'assicurato che possono, intenzionalmente o meno, essere influenzate da considerazioni di natura assicurativa (cfr. III, p. 3: "Tale dichiarazione non risulta plausibile. Secondo una costante giurisprudenza non vi è motivo per mettere in dubbio l'attendibilità della versione dei fatti fornita dall'assicurato quando era ancora sotto l'impressione immediata dell'avvenimento. Il TFA ha più volte ribadito che in presenza di versioni diverse deve essere data la preferenza a quella fornita dall'assicurato quando ignorava ancora le conseguenze giuridiche. Le ulteriori spiegazioni possono essere influenzate consciamente o inconsciamente da considerazioni fatte in un secondo tempo (…). Ci si chiede peraltro per quali motivi l'assicurato abbia sentito il bisogno di rilasciare una dichiarazione alla __________ essendo egli stesso parte (e la sola parte possibile) di una procedura giudiziaria").
Questo Tribunale ritiene di potersi esimere dal decidere se quanto dichiarato, in un secondo tempo, dall'assicurato completa semplicemente il contenuto del verbale redatto il 18 aprile 2002 oppure se vi è una reale contraddizione (nel qual caso, potrebbe effettivamente entrare in linea di conto un'applicazione dell'evocato principio della priorità della dichiarazione della prima ora; cfr., al proposito, la STCA del 14 novembre 2002 nella causa D., inc. n. 35.2002.44).
In effetti, gli elementi che emergono dall'annuncio d'infortunio del 13 marzo 2002 (cfr. doc. _), dalle risposte fornite dall'assicurato al questionario 18 marzo 2002 (cfr. doc. _), rispettivamente, dal rapporto ispettivo del 18 aprile 2002 (cfr. doc. _), appaiono sufficienti per derimere la vertenza sub judice.
Esaminate le tavole processuali, è da ritenere almeno assodato, perlomeno, che __________, in data 12 marzo 2002, stava salendo per le scale di una casa ancora in costruzione con un pacco di piastrelle fra le mani, quando, all'atto di caricare l'arto inferiore sinistro con il peso del corpo, per superare un gradino, é improvvisamente rimasto vittima di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro (cfr., ad esempio, doc. _: "1. A quale attività attribuisce la comparsa dei disturbi (luogo, data e descrizione dettagliata di quanto è accaduto)? Si attribuisce al lavoro. Il giorno 13-3-2002, salendo una scale, con un pacco di piastrelle in braccio, il mio ginocchio si è girato" (…). 4. È successo qualcosa di particolare (scivolamento, caduta, ecc.)? Niente di particolare, si è girato e poi zoppicavo con un dolore atroce").
Egli ha immediatamente accusato un intenso dolore.
Il giorno stesso, abbandonato il posto di lavoro, il ricorrente si è recato presso il Servizio di PS del Centro ortopedico e fisioterapico di __________, i cui sanitari hanno diagnosticato, all'esame clinico, una lesione del legamento crociato anteriore dopo trauma distorsivo del ginocchio sinistro (cfr. doc. _).
Il 13 marzo 2002, __________ ha interpellato i medici del Reparto di chirurgia dell'Ospedale regionale di __________, i quali, sospettata una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, hanno predisposto un consulto specialistico presso il dott. __________, ortopedico attivo presso la __________ (cfr. doc. _).
La visita presso il dott. __________ ha avuto luogo il 4 aprile 2002. Nel rapporto trasmesso all'__________, egli si è detto certo della presenza di una rottura del legamento crociato anteriore (cfr. doc. _).
Nel corso del mese di luglio 2002, l'insorgente è stato sottoposto ad un esame di risonanza magnetica, accertamento che ha mostrato una "lesione completa non recentissima del crociato anteriore disinserito cranialmente e coricato nella gola intercondiloidea, …" (doc. _).
Sulla scorta di quanto precede, lo scrivente TCA ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che l'evento del marzo 2002 abbia provocato la diagnosticata lesione legamentaria.
È così dato l'evento esterno.
Questa Corte non può quindi condividere le obiezioni sollevate al riguardo dall'assicuratore LAINF convenuto.
Secondo la giurisprudenza federale, quali eventi esterni ed unici, ovvero quali avvenimenti prodottisi all'esterno del corpo, oggettivamente constatabili e percettibili, entrano in linea di conto i cosiddetti "körpereigene Traumen", come per esempio il rialzarsi dalla posizione inginocchiata oppure un movimento di torsione in presenza di un ginocchio piegato (cfr. STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00, consid. 2b e riferimenti).
In questo ordine di idee, il TFA ha ammesso l'esistenza del fattore esterno, trattandosi di un'assicurata che, mentre stava cucinando, si era girata di scatto per prendere qualcosa dal frigorifero, lamentando una lacerazione meniscale al ginocchio destro (cfr. STFA del 21 ottobre 2002 nella causa B., U 5/02).
Il TCA è pervenuto ad una identica conclusione nella sentenza del 6 novembre 2001 nella causa L.-P., inc. 35.2000.67 - confermata dal TFA con sentenza del 12 luglio 2002, U 1/02 - concernente un'assicurata che per trattenere un classificatore che stava per cadere a terra, aveva compiuto un movimento con il braccio sinistro, riportando finalmente una rerottura trasmurale della porzione distale del tendine del muscolo sovraspinato;
nella sentenza del 17 giugno 2002 nella causa S., inc. 35.2001.78, riguardante un'assicurata che aveva riportato una lesione parziale del sovraspinato preinserzionalmente al tubercolo maggiore, all'atto di sollevare una paziente in carrozzella, nella sentenza del 7 gennaio 2002 nella causa B., inc. 35.2001.49, cresciuta in giudicato, riguardante un assicurato che aveva accusato una lesione del menisco laterale, compiendo il gesto di salire con un piede sopra un sasso dell'altezza di 40-50 cm., oppure ancora nella sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C., inc. 35.2000.19, cresciuta in giudicato, concernente un assicurato che aveva lamentato una lesione al tendine estensore del pollice, sopravvenuta in coincidenza con lo sforzo da lui profuso per spingere uno stampo del peso di circa 400 kg sul piano della pressa.
Per contro, il TFA non ne ha ammesso l'esistenza in una sentenza del 30 agosto 2001 nella causa K., U 198/00, concernente un'assicurata, cameriera in un ristorante, che aveva accusato un progressivo peggioramento dei disturbi al ginocchio, a seguito di un aumento del carico di lavoro. La nostra Corte federale ha giustamente constatato l'assenza, in casu, di un avvenimento immediato, unico e repentino.
Questa Corte ha deciso nello stesso senso nelle sentenze del 29 novembre 2000 nella causa D., inc. n. 35.2000.65, del 13 gennaio 1999 nella causa S., inc. n. 35.1998.105 e del 9 luglio 1997 nella causa H., inc. n. 35.1997.11: in tutte queste fattispecie, il TCA aveva negato la presenza di una lesione parificata ai postumi di infortunio, siccome l'assicurato non era stato in grado di segnalare alcuno specifico episodio interessante il ginocchio leso.
Neppure la pronunzia del 17 aprile 2002 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone __________ - a cui viene fatto riferimento nell'allegato responsivo del 15 novembre 2002 (cfr. III) - può servire a supportare la tesi difesa dall'Istituto assicuratore convenuto. In effetti, in quel caso, l'assicurata, alla quale era stata diagnosticata una lesione meniscale, aveva semplicemente riferito di avere risentito un dolore al ginocchio nel rialzarsi dal letto, senza tuttavia essere riuscita a segnalare un avvenimento lesivo chiaramente circoscritto.
Del resto, questa Corte ha statuito esattamente nello stesso modo in una fattispecie del tutto analoga a quella giudicata dai giudici sangallesi (cfr. STCA del 28 settembre 2001 nella causa N.-P., inc. n. 35.2001.19, nota dall'assicuratore convenuto).
Lo stesso discorso deve valere per la sentenza federale del 14 ottobre 2002 nella causa C., U 335/01, prodotta dall'INSAI sub III bis. In quella fattispecie, l'assicurato aveva dichiarato che i disturbi localizzati al ginocchio sinistro erano apparsi progressivamente, a partire da una giornata trascorsa sugli sci durante la quale la gamba sinistra era stata particolarmente sollecitata onde evitare una caduta, allorquando aveva ripreso la corsa a piedi.
D'altronde, visto che il TFA ha riconosciuto la presenza del fattore esterno in caso di lesione meniscale prodottasi all'atto di rialzarsi dalla posizione inginocchiata oppure di girarsi con il corpo di scatto (cfr. STFA del 21 ottobre 2002 succitata) - dunque in coincidenza con dei movimenti prettamente fisiologici - non si vede per quale ragione, nel caso concreto, il medesimo fattore dovrebbe fare difetto. D'altro canto, per costante giurisprudenza, l'esistenza del fattore esterno viene negata qualora, citiamo: "… die Meniskusverletzung wiederholten, im täglichen Leben erfolgten Mikrotraumata zuzuschreiben ist, die eine allmähliche Abnützung bewirken, welche schliesslich das Ausmass einer behandlungsbedürftigen Schädigung erreichen" (cfr. RAMI 1988 U 57, p. 374, 1986 K 685, p. 301).
Ritenuto che anche gli altri elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio (ossia la repentinità nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano) sono, in concreto, soddisfatti, va ammesso l'obbligo contributivo di principio dell'__________.
L'incarto va quindi retrocesso all'assicuratore LAINF convenuto, affinché proceda a definire il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr. dispositivo di cui alla STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).
2.8. Il ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un'indennità per ripetibili (cfr. I, p. 2).
La giurisprudenza riconosce - eccezionalmente - ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STCA del 22 marzo 2001 nella causa C., inc. 38.2001.35; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, § 59, p. 373);
In concreto, per stendere il ricorso del 26 ottobre 2002, rispettivamente, la replica del 28 novembre 2002, __________ non ha fatto capo ad un mandatario esterno. D'altro canto, le condizioni appena esposte non appaiono soddisfatte.
All'assicurato non possono quindi venire assegnate ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ È annullata l'impugnata decisione su opposizione dell'__________.
§§ È accertato che l'assicurato ha lamentato una lesione parificata ad infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF e, pertanto, che esiste un obbligo contributivo di principio a carico dell'__________.
§§§ L'incarto è retrocesso all'__________ affinché definisca il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.
2.- Non viene assegnata un'indennità per ripetibili.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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