AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2002.68
Data decisione, Autorità: 06.02.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2002.00068
mm/sn
Lugano 6 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 6 maggio 2002 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 24 ottobre 1997, __________ - alle dipendenze della Società __________ in qualità di cassiera ausiliaria - ha lamentato, segnatamente, una contusione alla spalla sinistra.
In data 18 marzo 1998, una risonanza magnetica della spalla sinistra ha permesso di mettere in luce una piccola lesione transmurale a cavallo tra sopraspinato e sottoscapolare (cfr. doc. _).
Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
L'assicurata ha ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 16 febbraio 1998.
1.2. In data 30 aprile 1998, __________ è rimasta vittima di un secondo evento traumatico: scivolata a causa del pavimento bagnato, essa si è procurata, fra l'altro, uno strappo alla spalla sinistra.
Anche per questo secondo evento, l'Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità.
Nel corso del mese di settembre 1999, l'assicurata è stata nuovamente sottoposta ad una artro-risonanza magnetica della spalla sinistra, esame che, ad eccezione di una lieve artrosi dell'articolazione acromio-clavicolare con edema intraosseo, non ha mostrato alcun reperto chiaramente patologico (cfr. doc. _).
1.3. Alla chiusura del caso, l'assicuratore LAINF - non senza aver dapprima sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. _) - ha assegnato all'assicurata un'indennità per menomazione all'integrità del 10%.
Per contro, a __________ è stato negato il diritto ad una rendita di invalidità, siccome, nonostante i postumi infortunistici, essa è stata giudicata in grado di riprendere normalmente ad esercitare l'attività di cassiera presso un supermercato (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc. ), l'_________, in data 7 giugno 2002, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con tempestivo ricorso del 30 agosto 2002, __________, sempre patrocinata dall'avv. __________, ha chiesto che le venga assegnata una rendita di invalidità del 50%.
Queste, in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…)
Si sottolinea anzitutto come il medico curante, dr. med. __________, non si sia dichiarato affatto d'accordo con la decisione della __________, che nega l'esistenza di un pregiudizio economico imputabile ai postumi infortunistici. II dr. med. __________ ritiene infatti la ricorrente tuttora inabile al lavoro di cassiera nella misura del 100%.
Nel certificato medico del 14.3.2002, egli ha affermato che i movimenti della spalla della paziente (abduzione, adduzione, rotazione) sono fortemente limitati. Ella non riesce a sollevare carichi di peso superiore ai 4-5 kg, ed accusa ancora forti dolori alla spalla sinistra che, a seguito di un problema a livello cervicale, si diffondono anche alla spalla destra.
In una simile condizione, è difficilmente immaginabile che la paziente riesca a svolgere la precedente attività di cassiera.
Ad esclusione dei prodotti di piccola-media taglia e di poco peso, l'operazione diviene più onerosa quando si tratta di far passare e scannerare articoli voluminosi e pesanti (p. es. i cartoni del latte, i pacchi da sei bottiglie in PET). I clienti non si limitano infatti ad acquistare unicamente merce leggera e di piccole dimensioni.
Con il trascorrere della giornata lavorativa, la stanchezza fisica aumenta, ed anche prodotti poco pesanti divengono soggettivamente gravosi e necessitano di un maggior impiego di forze per essere sollevati, scannerati e depositati nel vano in fondo alla cassa o nel carrello del cliente.
AI contrario, l'attività di cassiera comporta, come suesposto, la necessità di sollevare, almeno parzialmente, la merce che passa sul nastro scorrevole, e richiede quindi un certo sforzo fisico, soprattutto a livello della muscolatura delle braccia e delle spalle. Va inoltre rilevato che il lavoro viene svolto in posizione seduta, posizione che lo rende ancora più faticoso e spossante.
Inoltre lo sforzo fisico avviene con dei movimenti semirotatori della spalla che la ricorrente non è assolutamente in grado di svolgere a causa delle menomazioni alle articolazioni della spalla stessa.
Per questi motivi, non è assolutamente attendibile ritenere la signora __________ abile nella misura del 100% all'attività di cassiera precedentemente svolta.
Sostenere una simile argomentazione implica il velato rimprovero che la ricorrente sia una simulante renitente al lavoro, quando in realtà essa ha sempre dimostrato, fino ai citati infortuni, di volere e di sapere far fronte al proprio sostentamento con il frutto del suo costante impegno professionale.
Ella è fortemente limitata nei movimenti, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, a causa dei dolori tuttora lamentati, e non è in grado di sollevare e di spostare la merce che arriva sul nastro scorrevole per un'intera giornata. Anche un'altra professione alternativa, nella quale potersi reintegrare, non esiste concretamente ed ogni soluzione ipotizzabile è un esercizio teorico astratto, senza nessun riscontro nella realtà concreta del mondo del lavoro.
II dr. med. __________, ha ribadito che la situazione della paziente non è migliorata nonostante i numerosi trattamenti intrapresi, e non è destinata a migliorare in futuro.
La ricorrente non è pertanto in grado di proseguire nella propria attività di cassiera (e in nessun'altra professione equiparabile) in ragione delle conseguenze provocate dall'infortunio occorsole, conseguenze che sono suscettibili di alterare la sua capacità di guadagno per rapporto a qualsiasi attività lavorativa che dovesse intraprendere.
In assenza di ulteriori accertamenti medici, sulla base delle perizie e dei referti del medico curante, si valuta prudenzialmente la signora __________ inabile al lavoro precedentemente svolto almeno nella misura del 50%. Ella ha quindi diritto alla corresponsione di una rendita di invalidità almeno in questa misura." (I)
1.5. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.6. In replica, __________ ha chiesto l'erezione di una perizia medica giudiziaria (cfr. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se __________ ha o meno diritto ad una rendita di invalidità.
2.3. L'invalidità è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Così l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1.1.1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali.
In questo senso va letto l'art. 18 cpv. 2 LAINF: "È considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante".
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).
2.4. In concreto, l'__________ ha negato all'insorgente il diritto alla rendita di invalidità, sostenendo che essa - nonostante i postumi dipendenti dagli eventi traumatici assicurati - potrebbe esercitare, senza alcuno scapito di rendimento, l'attività di cassiera presso la __________, ossia l'ultima esercitata prima di rimanere vittima dei noti infortuni.
L'assicuratore LAINF convenuto è pervenuto a questa conclusione fondandosi essenzialmente sulle risultanze della visita medica di chiusura, eseguita l'11 marzo 2002 dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
In occasione della visita medica di chiusura, il medico di circondario dell'__________ ha così valutato le condizioni di salute dell'assicurata:
" (…).
Oggettivamente l'assicurata accusa netti dolori ad entrambe le spalle attualmente maggiormente a destra.
Non riesce a dormire a causa di questi dolori, assume pastiglie forti cone Mst continus 10 mg, però senza trarne grande beneficio.
Clinicamente nella regione della spalla sinistra si trova una dolenzia palpatoria anteriormente diffusa nel decorso del muscolo pettorale.
Dorsalmente i dolori sono spariti.
Funzione ridotta, ultimamente è però quasi parificabile alla parte opposta. Per quanto attiene ai test, risulta lievemente positivo il test di Jobe.
La riduzione della mobilità e della funzione non è ben spiegabile perché ultimamente il referto dell'artroscopia è risultato quasi normale., con nessuna degenerazione, nessuna instabilità e nessun punto d'appoggio per un impingement.
Ultimamente, alla spalla destra si sono sviluppati dei dolori quasi simili alla parte sinistra, i quali attualmente sono anche maggiormente pronunciati malgrado l'assenza di un evento infortunistico.
Ad ambedue le spalla si trova l'equivalente riduzione soprattutto dell'abduzione e dell'elevazione.
Alla palpazione la spalla destra è maggiormente dolorosa rispetto alla sinistra. Anche i test sono quasi simili, soltanto il test di Jobe è lievemente positivo soprattutto a destra.
Tra i disturbi lamentati dall'assicurata ed il referto artroscopico esiste una netta discrepanza, oltre ad alcune aderenze sotto l'articolazione acromio-clavicolare dopo l'intervento di refissazione di un os-acromiale, l'articolazione è completamente normale soprattutto la cuffia rotatoria."
Sugli impedimenti funzionali e, in ultima analisi, l'esigibilità al lavoro il dottor __________ si è invece così espresso:
" (…)
L'assicurata è in grado di sollevare e portare pesi fino a 5 kg all'altezza dei fianchi, ma solo talvolta portare e sollevare pesi di 5-10 kg.
Di rado può portare/sollevare pesi di 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, ma mai portare pesi di 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi. La paziente non è più in grado di sollevare pesi sopra l'altezza del petto.
L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera entità, spesso di media entità e non più di pesante o molto pesante entità.
La paziente non è in grado di eseguire lavori sopra la testa con rotazione.
L'assicurata può molto spesso eseguire lavori in posizione seduta e inclinata in avanti, molto spesso svolgere lavori in piedi e inclinata in avanti.
La paziente può eseguire lavori in piedi ed inclinata in avanti molto spesso.
L'assicurata può eseguire molto spesso lavori in posizione inginocchiata e lavori con la flessione delle ginocchia.
La paziente può molto spesso assumere la posizione di lunga durata (seduta ed in piedi). Lo spostamento non è limitato.
Pur tenendo conto delle limitazioni funzionali di cui sopra, riteniamo l'attività di cassiera eseguibile in misura completa.
Situazione stabile, una cura non è più necessaria." (doc. _)
Il TCA constata che l'insorgente ha censurato l'apprezzamento enunciato dal medico di circondario dell'__________, soprattutto nella misura in cui egli ha concluso per una totale abilità lavorativa nella specifica attività di cassiera. __________ non ha, per contro, sollevato particolari obiezioni riguardo alle limitazioni funzionali descritte dal dottor __________ (consid. 1.4: "… l'attività di cassiera comporta, come suesposto, la necessità di sollevare, almeno parzialmente, la merce che passa sul nastro scorrevole, e richiede quindi un certo sforzo fisico, soprattutto a livello della muscolatura delle braccia e delle spalle. Va inoltre rilevato che il lavoro viene svolto in posizione seduta, posizione che lo rende ancora più faticoso e spossante. Inoltre lo sforzo fisico avviene con dei movimenti semirotatori della spalla che la ricorrente non è assolutamente in grado di svolgere a causa delle menomazioni alle articolazioni della spalla stessa. Per questi motivi, non è assolutamente attendibile ritenere la signora _________ abile nella misura del 100% all'attività di cassiera precedentemente svolta").
Questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare proprie le puntuali considerazioni enunciate dal dottor __________ in relazione agli impedimenti funzionali dipendenti dai postumi infortunistici residuali, ragioni che neppure __________ è riuscita a mettere in luce, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Occorre inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 30 seg.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Realizzate queste condizioni, le perizie amministrative hanno pieno valore probatorio, anche quando esse sono state allestite unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Questa giurisprudenza va relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica - ciò che non è evidentemente qui il caso - nel senso che questa perizia, di principio, deve essere allestita sulla base di una consultazione personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345s.).
Del resto, le limitazioni funzionali illustrate dal dott. ________ sono quelle che si riscontrano, normalmente, in assicurati che hanno lamentato un danno all'articolazione della spalla, come ad esempio una rottura della cuffia dei rotatori (cfr., fra le tante, STCA del 23 novembre 1998 nella causa O., 35.1998.63 e STCA del 29 luglio 1999 nella causa C., 35.1998.117, tutelata dal TFA con pronunzia del 3 gennaio 2000, U 296/99): in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché di ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale.
2.5. Al TCA non rimane altro che verificare se l'attività di cassiera sia da ritenere compatibile e, se del caso, in quale misura lo sia, con le limitazioni funzionali presentate dalla ricorrente a causa delle sequele degli eventi traumatici assicurati.
Le mansioni che __________ era chiamata a svolgere presso il Supermercato __________, sono esposte nel rapporto ispettivo del 25 maggio 1998:
" (…)
Già prima del caso di infortunio l'assicurata lavorava a orario ridotto. Vedi la media delle ore settimanali indicate dalla ditta (gli ausiliari sono a disposizione per sostituire personale ammalato, ecc.: può dunque capitare che in un certo periodo faccia 40 ore alla settimana e in altri periodi 15 ore alla settimana).
L'attività prima dell'infortunio poteva comunque definirsi al 70%. Ora che sussiste una capacità del 50%, l'assicurata presenzia solo la metà delle ore che dovrebbe fare normalmente. Questa settimana ne sono previste circa una dozzina.
Un'alternativa al lavoro di cassiera in ditta non esiste assolutamente. Anche il rifornire gli scaffali viene ritenuta un'attività pesante (ci sono scatole da spostare). L'assicurata non ci tiene proprio a fare il rifornimento di scaffali, poiché - dice - ha ancora postumi del caso __________ di schiena del 1995.
Il signor __________ conferma che presso la __________ una persona non può essere occupata in altre mansioni rispetto a quelle attribuite al momento dell'assunzione.
Vedo dunque l'assicurata che continua a fare la cassiera.
Non è mancina. Ma con la mano sinistra preleva la merce che scorre sul tappeto alla sua sinistra per depositarla nel carretto della spesa.
(…)" (doc. _)
Con la querelata decisione, l'Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto l'attività di cassiera perfettamente conciliabile con gli impedimenti funzionali che derivano dai postumi infortunistici interessanti al spalla sinistra di __________ (cfr. doc. _).
Per contro, la ricorrente ha messo in dubbio la fondatezza della tesi difesa dall'__________, facendo valere che la sua originaria attività professionale comporterebbe delle mansioni inidonee alle sue condizioni di salute (cfr. consid. 1.4: "Si osserva come il lavoro di cassiera, contrariamente a quanto affermato dalla __________, comporti la necessità di sollevare la merce che passa sul nastro scorrevole. La cassiera deve scannerare i prodotti che arrivano sul nastro scorrevole, e depositarli nell'apposito vano in fondo alla cassa o nel carrello del cliente. In quest'operazione, ella non viene minimamente coadiuvata dal nastro scorrevole e deve pertanto trasportare la merce con le proprie forze. Ad esclusione dei prodotti di piccola-media taglia e di poco peso, l'operazione diviene più onerosa quando si tratta di far passare e scannerare articoli voluminosi e pesanti (p. es. i cartoni del latte, i pacchi da sei bottiglie in PET). I clienti non si limitano infatti ad acquistare merce leggera e di piccole dimensioni. Con il trascorrere della giornata lavorativa, la stanchezza fisica aumenta, ed anche prodotti poco pesanti divengono soggettivamente gravosi e necessitano di un maggior impiego di forze per essere sollevati, scannerati e depositati nel vano in fondo alla cassa o nel carrello del cliente").
In una sentenza del 20 novembre 2000 nella causa P.-Q., inc. n. 35.2000.64 - tutelata dal TFA con pronunzia del 31 maggio 2001, U 32/01 - questa Corte ha già avuto modo di giudicare il caso di un'assicurata, di professione cassiera presso un grande magazzino del ___________, che presentava esattamente gli stessi impedimenti funzionali di __________, in ragione di una lesione della cuffia dei rotatori a destra.
In quella fattispecie, lo scrivente Tribunale (e, successivamente, pure il TFA) era pervenuto alla conclusione che i postumi residuali alla spalla destra non rappresentavano un ostacolo all'esercizio dell'attività di cassiera, così come essa é presente sul mercato generale del lavoro.
Queste le argomentazioni dal TCA:
" (…)
Così come già indicato al consid. 2.4., l'assicurata ha messo in dubbio l'esattezza delle informazioni contenute nel rapporto ispettivo 15 aprile 1997, facendo valere che il lavoro di cassiera presso il suo ex datore di lavoro - a differenza di quanto normalmente accade presso gli altri grandi magazzini d'alimentari, dove gli articoli vengano collocati direttamente dal cliente su un nastro trasportatore - comportava il sollevamento della merce da un carrello all'altro, ciò che risulterebbe essere incompatibile con le limitazioni stabilite dal dottor __________.
In realtà, lo scrivente Tribunale può tranquillamente esimersi dal discutere le obiezioni sollevate dalla ricorrente, nella misura in cui il diritto alla rendita d'invalidità non dev’essere necessariamente determinato facendo riferimento alla particolare attività di cassiera presso X, tanto più che, così come emerge dalle tavole processuali (cfr. doc. _), P.-Q. ha perso il proprio posto di lavoro presso il summenzionato grande magazzino già nel corso del mese di maggio 1999.
La decisione circa l’eventuale diritto all’assegnazione di una rendita d’invalidità può pertanto essere presa in funzione dell’attività normalmente svolta da una cassiera su di un mercato equilibrato del lavoro, facendo completamente astrazione da quella che poteva essere la particolare situazione della ricorrente presso X (cfr., per un caso analogo, STCA 14.9.1998 in re M.P. c/ INSAI, confermata dal TFA con sentenza 18.2.1999).
Va ancora ricordato che, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA 10.9.1998 in re S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U240 p. 96; SVR 1995 UV35 p. 106 consid. 5b e riferimenti) e che se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non é reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni non é tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83).
Così come pertinentemente sottolineato dall'assicuratore LAINF convenuto in sede di risposta (cfr. III, p. 3, pto. 4)
La principale differenza consta nel fatto che la cassiera non è tenuta a prelevare la merce dal carrello del cliente allo scopo di scannerizzarla, visto che è il cliente stesso a riporla direttamente sul nastro trasportatore. L'attività della cassiera si svolge in posizione seduta e consiste essenzialmente nel passare gli articoli acquistati sotto uno scanner per la lettura del prezzo. Per terminare, essa provvede ad incassare i soldi dal cliente.
Trattasi, indiscutibilmente, di un'attività molto leggera da un profilo fisico, che non comporta né il sollevamento, rispettivamente, il trasporto di pesi di alcun genere (considerato come la merce venga trasportata grazie ad un nastro scorrevole) né la manipolazione d'attrezzi né, infine, l'esecuzione di lavori sopra l'orizzontale.
Non vi possono essere dubbi circa il fatto che P.-Q., su un mercato equilibrato del lavoro, potrebbe esercitare - senza impedimenti di sorta - una simile attività professionale.
In siffatte condizioni, la decisione dell’__________ di negare il diritto ad una rendita d’invalidità non può che essere tutelata dallo scrivente TCA. Infatti, accertato che l'insorgente non presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua attività professionale di cassiera, é giocoforza ammettere l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di guadagno."
(STCA succitata, consid. 2.7.).
Ora - non presentando il caso di __________ rilevanti differenze rispetto a quello dell'assicurata P.-Q. - questa Corte ritiene che le considerazioni esposte nella sua pronunzia del 20 novembre 2000 debbano valere, mutatis mutandis, anche per il caso sub judice.
A ragione, quindi, l'assicuratore LAINF convenuto ha dichiarato l'insorgente in grado di esercitare la sua originaria professione di cassiera, donde l'assenza di una qualsiasi incapacità di guadagno.
Le obiezioni sollevate al riguardo in sede di ricorso, non appaiono suscettibili di sovvertire l'esito del presente giudizio. In particolare, il TCA rileva che grazie al nastro trasportatore, la cassiera é di regola esentata dal dovere sollevare dei pesi, posto come lo scanner si trovi normalmente a livello del nastro medesimo, di modo che essa deve semplicemente "orientare" gli articoli acquistati dal cliente. D'altro canto, non corrisponde manifestamente al vero che la cassiera sarebbe tenuta a depositare la merce acquistata "… nell'apposito vano in fondo alla cassa o nel carrello del cliente". È di norma il nastro scorrevole stesso a condurre gli articoli scannerizzati fino al punto in cui vengono finalmente prelevati dal cliente.
Infine, neppure le certificazioni del dott. ___, generalista, possono essere di soccorso a ________. In effetti, è incomprensibile come il medico curante abbia potuto dichiarare l'assicurata totalmente incapace di esercitare la professione di cassiera (cfr. certificato del 14.3.2002, accluso al doc. ), partendo, in sostanza, dagli stessi impedimenti funzionali messi in luce dal medico di circondario dell'. Occorre altresì sottolineare come, in data 21 maggio 2002, il dott. __________ abbia relativizzato la propria valutazione, affermando che è la paziente stessa a dichiararsi inabile al lavoro come cassiera a causa dei dolori alla spalla sinistra (cfr. doc. _).
2.6. Dev’essere, infine, esaminato se l’assicurata può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita, come da lei richiesto in sede di ricorso 30 agosto 2002 (cfr. I).
2.6.1. Secondo l’art. 108 cpv. 1 LAINF i Cantoni regolano la procedura dei rispettivi Tribunali delle assicurazioni. Una delle condizioni da osservare è la seguente:
" dev’essere garantito il diritto di patrocinio. Se le circostanze lo giustificano, al ricorrente è accordata l’assistenza giudiziaria gratuita” (art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF).
2.6.2. Secondo la giurisprudenza, i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 114).
Con riferimento ad una disposizione analoga all’art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, in materia di assicurazione vecchiaia (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), il TFA ha statuito che la concessione dell’assistenza giudiziaria è subordinata alle seguenti condizioni (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H.; DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; cfr., anche, ZBl 94/1993 p. 517):
a) il richiedente deve trovarsi nel bisogno.
L'indigenza posta alla base dell'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS deve essere interpretata in modo analogo alla nozione del bisogno ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 OG (STFA non pubbl. citata).
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, Lugano 1993, ad art. 155, p. 237). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155, p. 237 e giurisprudenza ivi citata).
Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 3).
Nella sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
Nella sentenza apparsa in SVR 1998 UV 11, p. 29ss., il TFA ha, d’altro canto, ritenuto che il fatto di ricevere prestazioni complementari non permette senz’altro di concludere che il richiedente sia indigente.
L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155 p. 236 n. 5).
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Essa deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).
Da un punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (DTF 108 V 265 consid. 4), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr., pure, Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 155 p. 485).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV 13 p. 48 consid. 7b).
b) l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato.
Il TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265/6).
c) il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (cfr. DTF 119 Ia 251; Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 157 p. 42 N 4).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.).
2.6.3. La procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è retta dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 240), come del resto quelle relative alle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV 1). Nondimeno, nel caso in cui l’interessato si limita a dichiarare di non poter pagare le spese di patrocinio, ma non prova in alcun modo lo stato di bisogno e omette di fornire qualsiasi indicazione atta a renderlo verosimile, l’istanza va respinta (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 240). Di conseguenza, quindi, nel caso in cui il richiedente non fa fronte al proprio obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti, deve sopportarne le conseguenze (SVR 1998 UV 1 e giurisprudenza ivi citata).
In concreto, in data 18 settembre 2002, il TCA ha chiesto esplicitamente all’avvocato __________ di inviare la documentazione necessaria a decidere circa l'ammissione all'assistenza giudiziaria (cfr. V).
Nondimeno, sino ad oggi, l'assicurata non ha fatto pervenire al TCA la documentazione atta a comprovare il preteso suo stato di indigenza, e ciò malgrado questa Corte gli abbia dato la possibilità di farlo.
In tali circostanze, in virtù della giurisprudenza suesposta, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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