AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2002.62
Data decisione, Autorità: 21.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 35.2002.62
rs/sc
Lugano 21 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2002 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione dell'11 aprile 2002 emanata da
rappr. da: avv. __________
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 20 luglio 1992 __________ è rimasto vittima di un infortunio che gli ha provocato un trauma distorsivo della colonna lombare con ernia discale L4-L5 paramediale a destra e compressione della radice L5. E' stato curato conservativamente, mantenendo una capacità lavorativa dapprima del 50% e successivamente del 75% nella sua professione originaria con compiti di carico e scarico (cfr. doc. _).
Il caso è stato assunto dalla __________, assicuratore LAINF dell'interessato al momento dell'evento traumatico (cfr. doc. _).
1.2. In data 11 giugno 1999 l'assicurato - alle dipendenze della __________ quale autista e quindi assicurato obbligatoriamente presso la __________ - scaricando un camion è scivolato ed è caduto dalla relativa rampa, riportando una commozione cerebrale, una contusione lombare e il distacco posteriore del corpo vitreo dell'occhio sinistro (cfr. doc. _).
Il Centro sinistri __________ per la __________ ha corrisposto regolarmente le prestazioni assicurative, più precisamente ha fatto fronte alle spese di cura e ha erogato le indennità giornaliere al 100% a partire dal 14 giugno 1999 (cfr. doc. _).
1.3. Con decisione formale del 17 settembre 2001 la __________ ha negato il diritto alle prestazioni a contare dal 19 giugno 2000, affermando che a partire da quella data l'infortunio non ha più avuto alcun ruolo causale con i disturbi lamentati da __________. A mente dell'Istituto assicuratore è infatti stato raggiunto lo stato quo ante rispettivamente quo sine (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato, la __________, l'11 aprile 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
Al riguardo va osservato che anche le casse malati __________ e __________ hanno inoltrato opposizione contro il provvedimento del 17 settembre 2001. Tuttavia esse hanno ritirato tali opposizioni il 20, rispettivamente il 22 febbraio 2002 (cfr. doc. _).
1.4. Con tempestivo ricorso __________, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che la __________ venga condannata a corrispondergli le prestazioni assicurative anche dopo il 19 giugno 2000.
Queste, in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno della propria pretesa:
" (…)
II ricorrente ha subito un infortunio professionale il 20 luglio 1992, allorché è rimasto schiacciato da una paletta di 12 quintali e una trave del camion, a seguito del quale ha lamentato dolori ingravescenti, acuti in sede lombare. Le diagnosi sono sfociate nella diagnosi di ernia discale L4-L5 paramediana dx con compressione plausibile della radice L5. La causalità è stata ritenuta probabile-preponderante e l'interessato ha potuto mantenere una capacità lavorativa del 75% nella professione. L'allora assicuratore Lainf (__________) non ha mai definito il caso dal profilo dell'assegnazione di una rendita, ancorché sia stata accertata un'inabilità lavorativa del 25%.
II Centro sinistri __________ per la "__________" quale assicuratore Lainf ha assunto le prestazioni di legge, segnatamente le spese di cura e l'indennità giornaliera per l'incapacità lavorativa al 100% dal 14 giugno 1999 al 19 giugno 2000.
Tali conclusioni sono state per intero assunte con decisione del 17 settembre 2001.
II ricorrente ha inoltrato tempestiva opposizione cautelare il
18 ottobre 2001, che ha indi motivato in data 23 gennaio 2002 tosto ricevuto l'incarto, che è stata respinta con la decisione qui dedotta in giudizio. La medesima si fonda sul referto del dott. med. __________ del 18 luglio 2000, il quale ritiene esaurita la causalità naturale derivante dall'infortunio dell'11 giugno 1999 dacché si è in presenza di uno stato quo sine. L'infortunio non era suscettibile di provocare una degenerazione segmentale L4-L5-S1, e questo nonostante gli esiti dell'infortunio del luglio 1992.
Giusta l'art. 36 cpv. 1 Lainf, le prestazioni sanitarie, i rimborsi spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è solo in parte conseguenza dell'infortunio. La giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare a questo riguardo che quando uno stato di malattia preesistente è aggravato o appare consecutivamente ad un incidente, il dovere dell'assicurazione infortuni di riconoscere delle prestazioni cessa se l'incidente non costituisce la causa naturale (e adeguata) del danno, sia allorché quest'ultimo è la risultante di cause estranee all'incidente. Questo è il caso quando lo stato di salute dell'assicurato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'incidente (statu quo ante) oppure a quello che sarebbe sopraggiunto presto o tardi anche senza l'incidente a seguito di uno sviluppo ordinario (statu quo sine) (cfr. RAMA 1992 no. U 142 pag. 75 consid. 4b). A contrario, fintanto che lo statu quo sine vel ante non è ristabilito, l'assicuratore-incidenti deve assumere il trattamento dello stato di malattia preesistente, nella misura in cui è stato cagionato o aggravato dall'incidente.
Nella concreta evenienza, dalla documentazione medica si evince che l'ernia discale L4-L5 paramediana destra è apparsa immediatamente dopo l'infortunio del 20 luglio 1992 (cfr. referto dr. med. __________ 31.10.1995). Prima dell'evento del 20 luglio 1992 il ricorrente non presentava sintomi di ernia discale L4-L5 paramediana dx, per cui tali postumi rilevano dall'incidente del 20 luglio 1992. II legame di causalità naturale è stato pertanto riconosciuto in misura probabile-preponderante (cfr. il cennato referto, pag. 3), il che significa che, senza l'evento infortunistico, il danno non si sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto allo stesso modo. Per contro, la giurisprudenza non chiede che l'infortunio sia la causa unica ed immediata del danno alla salute. Ora, a più di otto anni dall'evento evocato e dopo un nuovo infortunio intervenuto l'11 giugno 1999, è altamente verosimile, nel senso della probabilità preponderante, che sia comparsa un'erniazione più importante con migrazione mediale e sinistra atta a spiegare l'aggravamento delle condizioni dell'assicurato, del resto ritenuto inabile al lavoro in misura completa. Da questo profilo, la perizia medica è del tutto silente e si limita a riferire che lo stato attuale di salute dell'assicurato sarebbe comunque sopraggiunto anche senza l'infortunio a seguito di uno sviluppo ordinario (stato quo sine). In tali circostanze, vi è motivo per ammettere che la caduta dalla rampa dell'11 giugno 1999 ha aggravato lo stato preesistente del ricorrente ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 Lainf. Ne segue che l'assicurazione infortuni è tenuta ad assumere i costi cagionati dai trattamenti che si sono resi necessari e dalla relativa inabilità lavorativa. II presente ricorso dev'essere pertanto accolto e l'impugnato giudizio annullato.
Prove: perizia medica atta a determinare l'esistenza di un eventuale stato anteriore degenerativo della colonna vertebrale." (Doc. _)
1.5. La __________, tramite l'avv. __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).
1.6. L'avv. __________, il 4 novembre 2002, ha trasmesso al TCA una relazione medica del Prof. Dr. med. __________ dell'8 novembre 1994 (cfr. doc. _) e ha rilevato:
" (…)
Controparte si oppone all'allestimento di una perizia medica, siccome tale conclusione sarebbe di parte non suffragata da alcun supporto medico. A torto. In un referto 8.11.1994, il prof. dr. med. __________ ha, fra l'altro, consigliato "un nuovo controllo TAC per escludere che nel frattempo sia comparsa un'erniazione più importante con migrazione mediale e sinistra che spieghi le particolarità del quadro clinico constatato. D'altra parte vale sicuramente la pena di investigare il grado di insufficienza segmentaria per il tramite di uno studio standard e funzionale del segmento lombare in incidenza laterale". Tali accertamenti non sono mai stati predisposti dal dr. med. __________, per cui non si può apoditticamente escludere l'esistenza di un nesso causale naturale tra l'evento assicurato e il danno alla salute.
Viene pertanto ribadita l'assunzione della prova dell'accertamento peritale medico atto a determinare l'esistenza di un eventuale stato anteriore degenerativo della
colonna vertebrale." (Doc. _)
1.7. Il doc. _ e il relativo allegato sono stati trasmessi all'avv. __________, al quale è stato assegnato un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).
Il rappresentante dell'Istituto assicuratore è tuttavia rimasto silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'Istituto assicuratore convenuto ha o meno correttamente posto termine al proprio obbligo contributivo a contare dal 19 giugno 2000.
2.3. Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. Secondo l’art. 10 LAINF, l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d’infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all’indennità giornaliera in forza dell’art. 16 LAINF.
Inoltre, a norma dell’art. 18 LAINF, l’assicurato invalido a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità.
2.4.1. Va comunque ricordato che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4.2. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità della assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Nell'evenienza concreta, con l'impugnata decisione su opposizione, la __________, fondandosi sul parere espresso dal Dr. med. __________, incaricato dalla stessa di allestire una perizia in merito al caso dell'assicurato (cfr. doc. _), ha ritenuto che a decorrere dal 19 giugno 2000 il ricorrente avesse raggiunto lo status quo sine, ovvero che si fosse ritrovato, dopo un aggravamento momentaneo del suo stato di salute a seguito dell'evento dell'11 giugno 1999, in quella situazione che si sarebbe presentata anche qualora non fosse sopraggiunto tale infortunio (cfr. doc. _).
__________, dal canto suo, sostiene che a più di otto anni dal primo infortunio del 1992 e dopo il nuovo evento traumatico dell'11 giugno 1999 è altamente verosimile che sia comparsa un'erniazione più importante con migrazione mediale e sinistra atta a spiegare l'aggravamento delle sue condizioni. Egli è del resto stato ritenuto inabile al lavoro in misura completa. L'assicurato ha inoltre asserito che da questo profilo la perizia è silente.
Il ricorrente ritiene dunque che la __________ debba assumere il caso anche dopo il 19 giugno 2000, visto che la caduta dalla rampa dell'11 giugno 1999 ha aggravato il suo stato di salute preesistente ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LAINF (cfr. consid. 1.4.).
2.6. L'11 giugno 1999 __________ ha subito un infortunio professionale; mentre stava scaricando un camion egli è infatti scivolato dalla relativa rampa (cfr. doc. _).
L'assicurato, il medesimo giorno, si è recato all'Ospedale __________ dove gli hanno diagnosticato una commozione cerebrale e una contusione lombare. Egli è rimasto degente in tale nosocomio, presso il Servizio di Chirurgia, fino al 12 giugno 1999 (cfr. doc. _).
Il 2 luglio 1999 il ricorrente è stato visitato dalla Dr. Med. __________, specialista FMH oftalmologia, la quale ha riscontrato:
" (…)
Pressione endooculare 14mm. Hg ai due occhi. Segmento anteriore perfettamente caldo. Cristallino bilateralmente chiaro. Fondo dell'o.s. in midriasi con lente a contatto papilla ben colorata a bordi netti, regione maculare pulita vasi a calibro regolari, periferia nessuna alterazione sospetta per lacerazione, corpo vitreo leggermente distrutto e distaccato alla base posteriore. Quest'ultimo referto può spiegare le "mouches volantes" descritte dal paziente." (Doc. _)
Il Dr. med. __________, medico curante dell'insorgente, il 6 settembre 1999, ha invitato il Prof. Dr. med. __________, primario di neurochirurgia dell'Ospedale __________, a convocare __________ per una visita, indicandogli quanto segue:
" (…)
Diagnosi
Esiti di trauma contusivo colonna lombare con protrusione discale
L5-S1 (referto RMI 5.8.1999).
Anamnesi patologica
Sindrome lombovertebrale cronica recidivante in stato dopo trauma distorsivo della colonna lombare nel 1992, con lombosciatalgia a dx e discopatia a livello L4-L5 a dx.
Osservazioni
Ricordo che questo paziente ha già subito nel 1992 un trauma distorsivo della colonna lombare, con ernia discale L4-L5 paramediale a dx e compressione della radice L5, è stato curato conservativamente e con una ripresa del lavoro al 75% come autista della __________ (visitato anche da lei).
Al 11.06.1999 cade dalla rampa del proprio camion (altezza ca. 1.5 m) e all'__________ viene diagnosticata una commozione cerebrale, una contusione lombosacrale. Gli esami ragiologici della colonna lombare e bacino sono normali e decorso senza complicazioni.
In seguito peggioramento della sindrome lombosacrale, con disturbi sciatalgici bilaterali, la TAC presenta una fissura dell'anello fiborso con lieve protrusione paramediale e foraminale a dx del disco senza segni per una compressione radicolare. Presenza di una lieve protrusione diffusa del disco L5-S1 con irritazione della radice L5, senza segni di compressione.
Attualmente il paziente accusa sotto sforzo (leggeri lavori di giardinaggio) un aumento dei dolori lombosacrali, riesce a camminare solo ca. 30 min., in seguito accusa dolori lombari irradianti verso l'arto inferiore sx." (Doc. _; la sottolineatura è del redattore)
Il 27 settembre 1999 il Prof. Dr. med. __________ ha esaminato l'assicurato.
Dal rapporto del 28 settembre 1999 risulta che:
" (…)
Non ritorneremo sull'anamnesi né sui risultati delle valutazioni precedenti, limitandoci a ricordare che questo paziente, vittima di un trauma vertebrale nel 1992 e sottoposto ad una valutazione specialistica nel nostro Servizio nel novembre 1994, ha beneficiato di cure conservative su base stazionaria nei Centri di __________ e di __________ (l'ultima delle quali 2 anni or sono) mantenendo una capacità lavorativa dapprima di 50% e successivamente del 75% nella professione originaria di autista con compiti di carico e scarico. Un trauma (probabilmente assiale) sul segmento lombare nell'ambito di una caduta (giugno 1999) ha determinato una recrudescenza netta dei dolori lombari ed un'accentuazione anche dei disturbi negli arti inferiori con dominanza del lato sinistro.
Per quel che concerne i dolori vertebrali transizionali essi sono qualitativamente identici a quelli discussi nel 1994, ma senz'altro più intensi senza segni manifesti di instabilità, ma con una componente chiaramente dinamica. Quest'ultima è ritrovata anche per i disturbi negli arti inferiori che presentano inoltre alcuni tratti di claudicatio intermittente più spinale che racolare e distanze comunque dell'ordine di un km.
La documentazione radiologica e la diagnostica per immagini messe a disposizione non rivelano alterazioni sostanziali rispetto al 1994, come suggerito dal quadro clinico.
In tal senso pensiamo valga la pena di sottoporlo ad una cura conservativa su base stazionaria in uno dei 2 centri indicati, riservando la discussione sull'opportunità o meno di un intervento neuro-ortopedico (esiste una stenosi spinale in L4 ed L5, un bulging, disturbi statici e sicuramente anche un problema discogeno all'origine delle algie vertebrali) ad una valutazione nell'ambito del nostro gruppo interdisciplinare per i problemi del rachide (GIR) nel caso in cui questi trattamenti si rivelassero inefficaci.
È evidente tuttavia che una decisione chirurgica dovrà essere considerata con molta prudenza non soltanto per l'assenza di componenti morfologiche massicce, ma anche tenuto conto dell'età del paziente e della cronicizzazione dei disturbi." (Doc. _; la sottolineatura è del redattore)
Dal 10 novembre al 1° dicembre 1999 il ricorrente è stato sottoposto a una cura conservativa presso il Centro di riabilitazione di __________ (cfr. doc. _).
Il 15 dicembre 1999 il Direttore medico di tale Centro Dr. med. __________ e il Dr. med. __________ hanno allestito la seguente relazione indirizzata al medico curante dell'assicurato:
" (…)
Diagnosi:
Diagnosi collaterali:
Erniotomia inguinale bilaterale nel 1985.
Stato dopo gastrite (1997).
Stato dopo asportazione di due polipi del colon endoscopicamente 10 anni fa.
Trattamento riabilitativo e decorso:
Mi permetto di non ritornare sull'anamnesi di questo paziente in quanto a lei già ben nota ed ampiamente descritta nei rapporti che ha avuto la gentilezza di allegarci. Si tratta di un paziente già noto nel nostro Centro per un precedente ricovero nel gennaio 1998. Ci è stato attualmente inviato per esiti da trauma contusivo della colonna lombare a seguito di una caduta sul lavoro l'11.06.1999. Da allora il dolore ha cominciato ad irradiarsi agli arti inferiori, in particolare a sinistra fino all'alluce. La MRI lombare del 05.08.1999 ha messo in evidenza una protrusione peramediana-recessale e foraminale a destra a livello L5-S1 con accentuazione foraminale a destra dove il disco è a contatto con la radice L5, che potrebbe spiegare un'irritazione della stessa, senza segni di una compressione. Il 27.09.1999 il paziente è stato valutato dal prof. __________, che confermava una sospetta claudicatio spinale senza cambiamenti sostanziali clinici e radiologici rispetto ad una precedente valutazione del 1994, proponendo la continuazione di un trattamento conservativo fisioterapico intensivo stazionario, ed in seguito rivalutazione clinica e radiologica da parte del team interdisciplinare del rachide in caso di insuccesso terapeutico.
All'entrata si presentava in buone condizioni cliniche generali, presentava delle algie su pressione a livello dell'ultimo segmento della colonna lombare, in particolare a livello della cresta iliaca superiore posteriore a sinistra. Punti Valleix positivi a livello gluteale a destra. Il tono dei muscoli paravertebrali era aumentato, la mobilità della colonna lombosacrale risultava diminuita, in particolare in inclinazione a latero-flessione di destra (DDS 20 cm, Schober 10-14 cm).
Disturbi della sensibilità a livello degli arti inferiori, non chiara distribuzione dermatomerica che ci sembrano piuttosto di tipo pseudo-radicolare. Trofismo, tono muscolare e forza agli arti inferiori conservati. Riflessi tendinei simmetrici e normovivi. Non segni midollari, né disturbi degli sfinteri. Polsi periferici tutti palpabili e senza soffi. Apparato osteoarticolare periferico nella norma.
L'intervento fisioterapeutico era composto da sedute giornaliere individuali in piscina ed in palestra e prevedeva iI riconoscimento delle posture viziate con conseguenti esercizi di autocorrezione, prima statica poi dinamica, quindi esercizi di allungamento con lo stretching delle catene muscolari rigide e rinforzo muscolare. II paziente ha inoltre beneficiato di una terapia di tipo attivo tramite cicloergometro, tapis roulant e passeggiate all'aperto con lo scopo di migliorare la tolleranza allo sforzo. Si è pure proceduto ad un approccio fisioterapeutico di tipo passivo con massaggi, impacchi caldi umidi di fiori di fieno ed elettroterapia analgesica. Ha eseguito anche esercizi di gruppo ed ha ricevuto istruzioni per l'ergonomia e per le tecniche di ginnastica da eseguire a domicilio.
Secondo il dottor __________, nostro consulente in reumatologia, il paziente presenta attualmente una sindrome lombospondilogena con predominanza a livello della gamba sinistra con particolare interessamento della parte sinistra, del legamento ileo lombare, della cresta e della spina iliaca a sinistra, senza chiari segni per una compressione dl tipo radicolare. A suo modo dl vedere il paziente presenta una certa discrepanza fra i dolori invalidizzanti ed i reperti clinici e radiologici che lasciano inoltre sorgere il sospetto di una certa aggravazione della sintomatologia, (per ulteriori dettagli, vedi rapporto allegato).
È stato dimesso in buone condizioni generali ed avviato al proprio domicilio.
Terapia all'uscita:
· Vioxx 1/2-0-0
· Antra 20 mg 1-0-0
Proposte ulteriori:
Abbiamo consigliato al paziente di continuare al proprio domicilio con gli esercizi appresi durante la degenza.
Valutazione professionale:
Per il momento il paziente è da ritenere, a nostro modo di vedere, abile al lavoro al termine della degenza nella forma parziale del 50%. Ciò concorda inoltre con quanto espresso dal dottor __________. Lasciamo comunque a lei la valutazione professionale definitiva." (Doc. _; le sottolineature sono del redattore)
Il Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, interpellato dal centro sinistri __________ l'8 dicembre 1999, ha precisato:
" (…)
Der Versicherte hatte 1992 eine Rückenverletzung und arbeitete deshalb später nur noch zu 75%.
Am 11.06.1999 fiel er von einer Rampe, Hospitalisation im Spital __________ wegen einer Commotio cerebri, Entlassung am 12.06.1999. Weiterbehandlung durch Dr. __________ in __________. Dieser schreibt am 24.08.1999, dass der Versicherte nach diesem Sturz auch wieder vermehrte Rückenbeschwerden gehabt habe. Radiologisch hätten sich keine Verletzungsfolgen ergeben und ein MRT vom 05.08.1999 habe nur eine Protrusion L5/S1 ohne Kompression einer neuralen Struktur ergeben. Degenerative Veränderungen der Lendenwirbelsäule scheinen aber schon vorbestanden zu haben.
Damit wurde eine bereits geschädigte Wirbelsäule erneut traumatisch lädiert. Es wurden dabei aber keine erheblichen Unfallfolgen im Bereich der Wirbelsäule beschrieben, weder medizinisch, noch radiologisch, noch im Spital __________a, noch durch Dr. __________ und auch radiologisch fanden sich keine neuen Unfallfolgen. Damit muss eine erneute reine Contusion der Wirbelsäule angenommen werden. Solche Contusionen sollten spätestens in sechs bis acht Monaten wieder völlig abheilen, nach eben kontinuierlicher Besserung.
Der letzte Eintrag auf der Unfallkarte stammt vom 20.09.1999 mit noch voller Arbeitsunfähigkeit, womit aus den Akten nicht hervorgeht, ob der Versicherte nun wieder die Arbeit in früherem Rahmen aufgenommen hat. Sollte dies der Fall sein, so könnten eigentlich noch Unfallfolgen bis Ende 1999 bezüglich des zweiten Unfalls angenommen werden. Sollte der Versicherte aber weiterhin wegen vermehrter Rückenbeschwerden nicht arbeiten, so müsste hier effektiv eine begutachtende Untersuchung durchgeführt werden, da rein aktenmässig nicht zu begründen ist, weshalb der Versicherte infolge der Contusion vom 11.06.1999 nicht wieder teilweise sollte arbeiten können. Es ist nach den Akten auch anzunehmen, dass die Folgen einer Commotio cerebri sich ebenfalls wieder beruhigt haben."
(Doc. _; la sottolineatura è del redattore)
Il Dr. med. __________, specialista in medicina infortunistica, il 19 giugno 2000 su incarico della __________ (cfr. consid. 2.5.; doc. _), ha visitato l'assicurato.
Il 18 luglio 2000 il medico ha poi redatto un referto peritale, da cui risulta che egli, dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi dell'insorgente e averne altrettanto puntualmente descritto lo status, ha così valutato la situazione medica dell'assicurato:
" (…)
CONCLUSIONE:
esiti di infortunio nel luglio 1992 allorquando il paziente, rimasto schiacciato da una paletta di 12 quintali e da una trave del camion, subì contusioni varie specie in sede lombare ove si diagnosticò una ernia distale L4-L5 paramediana destra con compressione della radice di L5 in presenza di alterazioni degenerative a livello segmentale lombare, trattata conservativamente con residua inabilità lavorativa in misura del 25%, saltuariamente anche del 50%;
esiti di infortunio in data 11 giugno 1999 a seguito del quale il paziente ha subito
· trauma cranico con commotio cerebri, guarito senza reliquati;
· distacco del corpo vitreo all'occhio sinistro attualmente senza conseguenze (in particolare il paziente non avverte più la sensazione di "mosche volanti ")
· riacutizzazione della sindrome lombare sulla conosciuta protrusione distale L4-L5, stenosi del canale vertebrale.
CAUSALITÀ:
allo stato attuale si può ritenere che la causalità naturale derivante dall'infortunio dell'11 giugno 1999 è esaurita e si è in presenza di uno stato quo sine (possibilità inferiori al 50%).
I fattori estranei all'evento sono la degenerazione segmentale L4-L5-S1 con protrusioni distali e stenosi del canale spinale elementi già precedentemente conosciuti.
Lo stato quo sine è quindi raggiunto con data 19 giugno 2000 (data della presente valutazione) a distanza praticamente di un anno dall'avvenuto incidente e questo in misura largheggiante.
PROCEDERE:
a prescindere dalla questione causale, in base allo stato clinico attuale, ritengo indispensabile un nuovo consulto specialistico dal Prof. __________ per valutare l'ulteriore procedere terapeutico da riservare al caso ritenuta la sintomatologia recente intervenuta recentemente con anestesia a sella e perdita di urina derivante dalla stenosi del canale midollare.
CAPACITA' LAVORATIVA:
(dialogata, vagliata, stabilita e comunicata al paziente)
il signor __________ risultava inabile al lavoro in misura del 25% prima dell'evento in causa accaduto l'11 giugno 1999.
A partire dal 11.6.1999 egli è inabile al lavoro in misura completa.
______________ può assumere il caso fino al 19.6.2000 dopodiché il caso e da considerare chiuso per i postumi dell'infortunio dell'11.6.1999 avendo raggiunto lo stato quo sine.
Indipendentemente dalla posizione assicurativa di __________ Assicurazione, è d'altro canto ovvio che il signor __________, nelle condizioni attuali, non sia in grado di riprendere la propria attività lavorativa. Per questo gli ho anche consigliato di presentare domanda __________.
OSSERVAZIONE:
a fronte dei postumi dell'infortunio dell'11 giugno 1999 non vi sono le basi per una assegnazione di menomazione alla integrità fisica: l'infortunio non ha di fatto causato un danno permanente verificabile e lo stato è da ricondurre alla evoluzione naturale di una situazione precedente, con una accelerazione transitoria dovuta all'infortunio, rientrata nondimeno dopo un anno dallo stesso." (Doc. _; le sottolineature sono del redattore)
2.7. Alla luce dei referti medici appena riprodotti, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sul parere espresso dal Dr. med. __________ che vanta del resto un'ampia esperienza nello specifico ambito della medicina infortunistica. A mente di tale medico il nesso di causalità naturale tra i disturbi lamentati da __________ e l'infortunio dell'11 giugno 1999 è estinto e si è in presenza di uno status quo sine.
Non è pertanto necessario dare seguito al provvedimento probatorio preteso dal ricorrente (perizia medica giudiziaria; cfr. consid. 1.4. e 1.6.).
Al riguardo va segnalato che l'avv. __________ nello scritto 4 novembre 2002 ha affermato che una perizia giudiziaria si imporrebbe anche sulla base del rapporto medico 8 novembre 1994 del Prof. Dr. med. __________, in cui consiglia un nuovo controllo TAC per escludere che nel frattempo sia comparsa un'erniazione più importante (cfr. consid. 1.6.).
Tuttavia dalla documentazione agli atti si evince che sono state effettuate una TAC nel 1994 e una risonanza magnetica nel mese di agosto 1999 (cfr. doc. _), come d'altronde è già emerso dai referti medici menzionati al considerando precedente.
Lo stato di salute dell'assicurato è stato quindi approfonditamente esaminato sia precedentemente che successivamente all'infortunio dell'11 giugno 1999.
Va, inoltre, ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 nella causa O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV n. 10 pag. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivo di scostarsi dalle conclusioni del medico esperto in medicina infortunistica consultato dall'Istituto assicuratore convenuto, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Infine, la somma Istanza - in una sentenza dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99, inedita - ha precisato che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente per suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).
Determinante dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr. STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).
Il rapporto medico del Dr. med. __________ non contiene in effetti contraddizioni. Inoltre esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuta, ad una valutazione medica, piena forza probante (cfr. RAMI 1991 U133, pag. 311 segg. consid. 1b): in particolare, l'esperto giudiziario ha espresso il suo apprezzamento generale e le ragioni che lo hanno portato a negare che i disturbi alla colonna vertebrale fatti valere dal ricorrente possano ancora essere considerati una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato dalla __________ in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
Del resto la tesi difesa dal Dr. med. __________, secondo la quale, visto che l'assicurato soffre di una degenerazione segmentale L4-L5-S1 con protrusioni discali e stenosi del canale spinale, lo status quo sine è stato raggiunto in misura largheggiante il 19 giugno 2000, a distanza di un anno dall'avvenuto incidente, risulta in sintonia con la dottrina medica dominante. Quest'ultima sostiene che, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito al più tardi 6 mesi, rispettivamente, un anno (in presenza di patologie degenerative), a contare dall’evento traumatico, come se l’infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär-Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia di traumi vertebrali).
Tale tesi dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale, secondo la quale, conformemente all’esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, l’aggravamento significativo e, pertanto, durevole di un’affezione degenerativa preesistente al rachide vertebrale (peggioramento direzionale) causato da un infortunio, è da ritenere dimostrato soltanto qualora gli accertamenti radiologici abbiano permesso di mettere in evidenza una compressione delle vertebre, così come l’apparizione oppure l’ingrandimento di lesioni dopo il trauma (cfr. RAMI 2000 U363, pag. 45 segg.; STFA del 31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97, del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a, ambedue non pubblicate; cfr., inoltre, la STFA del 6 giugno 1997 nella causa C. inedita, U 131/96, in cui il TFA - riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, - ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall’assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-
sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell’infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, hrsg. E. Baur, H. Nigst, Berna 1972; 3. Auflage 1985).
2.8. Ritornando al caso di specie, l'assicurato sembra escludere la preesistenza di un quadro morboso degenerativo della colonna vertebrale. Egli sostiene che l'ernia discale L4-L5 paramediana destra sia stata esclusivamente causata dall'incidente del 20 luglio 1992, visto che prima di tale evento non presentava sintomi di ernia discale.
Inoltre il secondo infortunio dell'11 giugno 1999 avrebbe aggravato le sue condizioni di salute, provocando un'erniazione più importante (cfr. consid. 1.4.).
Tuttavia ciò è confutato dalla documentazione medica agli atti.
Infatti i medici che si sono pronunciati a proposito dello stato di salute dell'assicurato, e meglio il Dr. med. __________, il Prof. Dr. med. __________, il Dr. med. __________ e il Dr. med. __________, hanno riconosciuto che questi soffre di degenerazioni segmentali della colonna lombare che si manifestano tramite discopatia e stenosi spinale in L4 ed L5, come è anche risultato dalla risonanza magnetica del 5 agosto 1999 (cfr. consid. 2.6.; doc. _).
Per quanto attiene poi all'asserzione dell'insorgente concernente il fatto che l'evento infortunistico assicurato sarebbe all'origine di un aggravamento determinante dello stato anteriore, va rilevato che al considerando 2.7., questa Corte ha già chiaramente illustrato le condizioni - poste dalla dottrina medica generalmente riconosciuta e fatte proprie dalla nostra Corte federale - che devono essere soddisfatte affinché si possa ritenere come dimostrato un peggioramento direzionale di un'affezione degenerativa preesistente della colonna vertebrale a seguito d'infortunio: gli accertamenti radiologici devono mettere in evidenza una compressione delle vertebre, così come l'apparizione oppure l'allargamento di lesioni dopo un trauma.
In concreto non è assolutamente stato dimostrato che l'infortunio dell'11 giugno 1999 abbia causato la compressione di vertebre o abbia provocato delle lesioni definitive alla colonna vertebrale oppure un aggravamento delle preesistenti lesioni di carattere degenerativo.
Al contrario dagli esami esperiti nei confronti dell'assicurato è risultato che non si sono prodotte alterazioni sostanziali rispetto alla situazione posteriore al primo infortunio subito dal ricorrente nel 1992, come evidenziato dal Prof. Dr. med. __________ nel suo referto del 28 settembre 1999 (cfr. consid. 2.6.; doc. _).
La risonanza magnetica del 5 agosto 1999 ha, in particolare, messo in luce una protrusione paramediana-recessale e braminale a destra a livello L5-S1 con accentuazione foraminale a destra dove il disco è a contatto con la radice L5, senza segni di una compressione (cfr. consid. 2.6.; doc. _).
Di conseguenza il TCA non può fare propria l'opinione manifestata dall'assicurato, peraltro non sostanziata da nessun certificato medico.
2.9. In simili condizioni, dato che traumi alle parti molli sono suscettibili, tutt'al più, di provocare un peggioramento temporaneo dello stato anteriore del rachide della durata di alcuni mesi dal giorno dell'infortunio (cfr. consid. 2.7.), il TCA ritiene che la __________, relativamente ai disturbi lamentati dall'assicurato alla colonna vertebrale lombare con irradiazioni agli arti inferiori, abbia correttamente negato il proprio obbligo contributivo posteriormente al 19 giugno 2000.
In effetti, è stato dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza (cfr. consid. 2.4.1. in fine), che dopo tale data, l'infortunio dell'11 giugno 1999 non ha più giocato alcun ruolo causale in relazione ai problemi alla colonna vertebrale, la quale ha raggiunto lo status quo sine (cfr. consid. 2.4.1.).
Va per di più sottolineato che il Dr. med. __________ ha puntualizzato che la valutazione dell'intervento dello status quo sine a un anno di distanza dall'incidente dell'11 giugno 1999 è stata effettuata "già in misura largheggiante" (cfr. consid. 2.6., doc. _).
2.10. Per quanto concerne la commozione cerebrale e il distacco del corpo vitreo dell'occhio sinistro riportati dal ricorrente a seguito dell'infortunio dell'11 giugno 1999 (cfr. consid. 2.6.), va rilevato che dalla documentazione medica agli atti emerge che tali disturbi si sono comunque attenuati, fino a una completa remissione (cfr. consid. 2.6.; doc. _).
Occorre dunque concludere che a livello del cranio e dell'occhio sinistro è intervenuto lo status quo ante (cfr. consid. 2.4.1.).
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte deve pertanto confermare l'impugnata decisione emanata dalla __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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