AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2002.60
Data decisione, Autorità: 06.02.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2002.00060 35.2002.00066
mm
Lugano 6 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 5 e del 22 agosto 2002 di
__________, rappr. da: st. leg. __________,
__________, __________, rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 23 maggio 2002 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 11 agosto 2001, __________ - all'epoca al beneficio delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ed assicurato contro gli infortuni presso l'__________ - stava scaricando delle provviste da un furgone, quando, nel sollevare con il braccio destro una borsa di plastica del peso di circa 20 kg, ha lamentato una lussazione della spalla destra.
Una artro-TAC della spalla destra eseguita il 3 ottobre 2001 presso il Servizio di radiologia della __________, ha mostrato una sospetta rottura del legamento gleno-omerale intermedio, un labbro anteriore smussato, una lesione Hill-Sacks e delle alterazioni della cavità glenoidale dopo ricostruzione, però non delle lesioni ossee acute.
Il 30 novembre 2001, l'assicurato è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ricostruttivo alla spalla destra, presso la Casa di cura "__________" di __________.
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 27 novembre 2001, ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute localizzato alla spalla destra, siccome esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dalla _________ (cfr. doc. _), rispettivamente, dall'assicurato (cfr. doc. _), l'assicuratore infortuni, in data 23 maggio 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso del 5 agosto 2002, __________, patrocinato dall'avv. , ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione del 23 maggio 2002, l' venga condannato a versargli le prestazioni di legge in relazione ai disturbi alla spalla destra (cfr. I, p. 4).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…)
L'__________ (__________) non mette quindi in dubbio né che quanto lamentato dall'assicurato rientra nel catalogo previsto dall'articolo 9 cpv. 2 OAINF né che le lesioni non sono attribuibili a malattia o a fenomeni degenerativi. Esso ritiene di rifiutare la corresponsione di prestazioni assicurative solo perché l'evento difetta della necessaria intensità.
Tale tesi merita di essere corretta da codesta Autorità.
Secondo la giurisprudenza del lodevole Tribunale federale citata nella decisione stessa il fattore esterno può consistere in semplici movimenti scoordinati o repentini: "Der Auslösungsfaktor kann alltäglich und diskret sein. Wesentlich ist, dass ein plötzliches Ereignis, beispielsweise eine heftige Bewegung oder das plötzliche Aufstehen aus der Hocke, die in Art. 9 Abs. 2 lit. b bis h UVV erwähnten Verletzungszustände hervorruft." (DTF 116 V 148)
Quanto accaduto al ricorrente non può che rientrare in tale definizione. Egli infatti, come dichiarato nel rapporto 24.10.2001, mentre aveva una cassetta sotto il braccio sinistro, ha sollevato con il braccio destro, eseguendo un ampio movimento con il braccio verso l'alto, un sacco delle provviste pesante circa 20 kg! Facendo tale movimento la spalla è uscita dalla sua sede con sporgenza dell'osso. Il predetto movimento, elemento scatenante, è certamente stato repentino e violento (il Prof. __________ nel proprio certificato 13.02.2002 definisce la lussazione come traumatica). Risulta francamente improponibile considerare la lesione come causata da "wiederholten, im täglichen Leben erfolgten Mikrotraumata" (DTF 116 V 148) e non come conseguenza di un movimento scoordinato, e meglio il sollevamento improvviso di un oggetto pesante circa 20 kg (!), evento che aveva la necessaria intensità per realizzare i presupposti dell'art. 9 cpv. 2 OAINF." (I
1.4. Avverso la decisione su opposizione del 23 maggio 2002, la _________ si è aggravata, con atto di ricorso del 22 agosto 2002, innanzi a questo TCA, chiedendo che l'Istituto assicuratore convenuto venga obbligato a corrispondere a __________ le prestazioni legali a dipendenza del danno alla spalla destra.
Essa ha segnatamente rilevato:
" (…)
… Nel caso in questione la stessa __________ non mette in dubbio che l'assicurato in occasione risp. a seguito dell'evento del 11.8.01 abbia subito una lesione ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. b OAINF (lussazione della spalla). Tale fatto viene chiaramente confermato dalla valutazione medica circondariale del Dr. ________ del 29.4.02 (vedi all. 9). Ci si trova inoltre apparentemente anche in presenza di una lesione parificabile a infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF (lesione del legamento), a seguito di una "rottura del legamento gleno-omerale" (vedi valutazione Dr. __________ del 29.4.02, all. 9, e rapporto TAC del 3.10.01, all. 5). Le parti sono del resto apparentemente anche concordi nel ritenere che l'evento scatenante del 11.8.01 ("sollevamento di un sacco di provviste del peso di circa 20 kg con un ampio movimento del braccio") rappresenti un'azione "repentina", "involontaria" e "lesiva" che "colpisce il corpo umano".
… __________ e __________ sono per contro discordi per quello che concerne la qualifica dell'evento del 11.8.01 come un evento "parificabile a infortunio" ai sensi della recente giurisprudenza del TFA in merito a tale fattispecie: secondo la terminologia usata a più riprese dal TFA (cfr. DTFA del 5.6.01 nella causa E., U 398/00, cons. 2c; DTFA del 27.6.01 nella causa R., U 92/00 cons. 2c; DTFA del 27.6.01 bella causa S., U 158/00, cons. 2b e DTFA del 21.9.01 nella causa W., U 266/00, cons. 1b), un evento scatenante esterno al corpo è "parificabile a infortunio (= unfallähnlich)", quando è "constatabile oggettivamente e percettibile (= objektiv feststellbar und sinnfällig)".
… Nel caso specifico il fattore esterno del 11.8.01 che ha scatenato i dolori alla spalla destra dell'assicurato è rappresentato indubbiamente dal più volte menzionato "movimento con il braccio destro nel sollevare un sacco di provviste di circa 20 kg". Tale evento, come del resto tutti gli eventi menzionati nella giurisprudenza precitata ("il movimento di alzarsi dalla posizione accovacciata; il movimento di sbandamento durante una partita di calcio; altri movimenti scoordinati del ginocchio; un gesto brusco, un salto da una scatola") rappresenta un evento unico (e pertanto anche repentino), preciso, ben definito e circoscritto (movimento del braccio sotto sforzo da x a y). Ci si trova in altre parole confrontati a tutti gli effetti con una "ben definita situazione di sforzo" ("eine klar abgegrenzte Belastungssituation") e con "un processo lesivo circoscritto" ("ein abgeschlossener schädigender Vorgang"), ai sensi delle considerazioni del TCA del Canton St. Gallo nella sentenza del 17.4.02, UV 2001/42, cons. 1c, p. 5. Si tratta inoltre evidentemente anche di un evento "constatabile oggettivamente e percettibile", visto che l'assicurato è stato in grado di ricordarsene e di descriverlo con assoluta precisione e chiarezza anche due mesi dopo l'accaduto (vedi rapporto della __________ del 24.10.01). L'evento del 11.8.01, rappresenta pertanto a tutti gli effetti un evento "parificabile a infortunio" ai sensi della precitata giurisprudenza del TFA. Tale interpretazione è conforme, a nostro avviso, alle intenzioni del legislatore, il quale ha voluto escludere dalla fattispecie i casi in cui la lesione è chiaramente dovuta a "un processo patologico o al susseguirsi di microtraumi quotidiani che provocano un continuo logoramento e alla fine una lesione che necessita di cure" e al tempo stesso evitare "a favore dell'assicurato, la spesso difficile distinzione tra infortunio e malattia." (vedi DTF 114 V 300 e 123 V 43)
… Contrariamente a quanto sostenuto dalla __________ nella decisione incriminata, il fattore scatenante non deve per contro soddisfare dei particolari requisiti qualitativi, in particolare non deve raggiungere una non meglio definita intensità, per poter venire riconosciuto come un evento "parificabile ad infortunio" (in questo senso decisione su opposizione 23.5.02, cons. 4). A tale riguardo va segnalato quanto segue:
… Nella sentenza del 5.6.01 nella causa E., U 398/00, cons. 2c, il TFA ha ribadito in modo chiaro che una lesione parificabile a infortunio è data anche in assenza di un fattore esterno straordinario. Tale principio viene esplicitamente ribadito dal testo dell'ordinanza (cfr. art. 9 cpv. 2 OAINF: "… anche se non dovute ad un fattore esterno straordinario"),. Il fattore esterno repentino che agisce sul corpo umano può in altre parole essere quotidiano e discreto. Non è necessario, inoltre, che lo stesso sia scomposto o anomalo (in tal senso anche DTCA di Lugano del 17.6.02 nella causa B., inc. 35.2001.00078, cons. 2.3.1, p. 8, con riferimento a E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).Qual'ora giurisprudenza o dottrina hanno operato una distinzione qualitativa, p. es. basata sull'intensità del fattore esterno, ciò è del resto sempre avvenuto sinora nell'ambito della premessa della "straordinarietà" (vedi p. es. la prassi concernete la qualifica di un evento come uno "sforzo eccessivo"). La rinuncia alla premessa della straordinarietà nella fattispecie della lesione parificabile ad infortunio significa in altre parole (esplicitamente o implicitamente), che l'evento scatenante non deve soddisfare dei criteri qualitativi o di intensità particolari. Risulta del resto difficile immaginarsi un evento "quotidiano ed usuale", che non sia "scomposto o anomalo" e che soddisfi al tempo stesso chiari criteri qualitativi o di intensità. La tesi proposta dalla __________, di una distinzione qualitativa basata sull'intensità del fattore esterno, significherebbe pertanto reintrodurre la premessa della "straordinarietà" dalla porta di servizio, attraverso il criterio della "percettibilità e dell'evidenza del fattore esterno". Alla __________ non è del resto nota alcuna sentenza cantonale o federale che confermi la tesi sostenuta dalla __________, secondo cui la distinzione va fatta in base a un criterio qualitativo legato all'intensità del movimento risp. dell'influsso esterno. Lo stesso Tribunale federale nella sua giurisprudenza più recente ha del resto sempre rinunciato a fare una distinzione di questo tipo: un salto da una scatola, per esempio, è un fattore scatenante indipendentemente dalla violenza dell'impatto o dall'altezza da cui avviene il salto (vedi argomentazione del TFA nella sentenza del 5.6.01 nella causa E., U 398/00, cons. 3a).
… Infine va anche debitamente segnalato che "l'intensità dell'evento" rappresenta un criterio assolutamente inadatto, vago e impreciso (e quindi in definitiva arbitrario) per poter distinguere "un evento parificabile a un infortunio" da "altri eventi repentini". Ci si deve infatti chiedere quali siano i parametri e i criteri da prendere in considerazione per fare una tale distinzione. La __________ non si è mai espressa in modo convincente a tale riguardo, né ha mai definito dei criteri precisi che permettano la menzionata distinzione. L'Istituto si è limitato sinora a dire in casi singoli che "l'intensità necessaria" dell'intervento esterno non è data. Una tale "prassi" deve venire rifiutata a priori, in quanto non da lacuna garanzia di continuità, imparzialità e oggettività. Il rischio di decisioni soggettive e/o arbitrarie e di una trattamento disuguale in casi analoghi, viene inoltre accentuato dalla mancanza di criteri oggettivi o oggettivabili che permettano un controllo nel caso specifico. (…)" (I - inc. 35.2002.66)
1.5. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dei gravami, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III - inc. 35.2002.60+66).
1.6. Con ordinanza del 18 settembre 2002, il Presidente del TCA ha ordinato la congiunzione delle due cause (cfr. IV - inc. 35.2002.60 e V - inc. 35.2002.66).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la questione a sapere se l'________ ha o meno correttamente negato la propria responsabilità relativamente al danno alla salute lamentato da ___________ alla spalla destra.
2.3. Giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.
Cinque sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Ad esempio, la vittima deve essere inciampata, scivolata, avere urtato contro un oggetto oppure avere reagito a sproposito, presa alla sprovvista, ad un pericolo improvviso. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.4. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF [cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati]), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. e in SVR 2002 UV 3, p. 5s. - la nostra Corte federale ha stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen zu vermeiden. Die von der __________ eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet - also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige" krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel."
(RAMI succitata, consid. 2c)
Questa giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 127/00 e del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).
La citata pronunzia del 5 giugno 2001 ha dato adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler
Da parte loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung
Infine, a mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20, p. 999s.).
2.5. In concreto, è pacifico che, in data 11 agosto 2001, l'assicurato non è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF, ciò che, del resto, non è neppure stato oggetto di discussione fra le parti.
In effetti, dalla descrizione dell'evento, così come è stata formulata dall'insorgente medesimo (cfr. doc. _), non emerge la presenza di un fattore esterno straordinario. D'altronde, __________ non ha affatto preteso di avere compiuto un movimento scoordinato del corpo, prodottosi in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. doc. _: "nel fare il movimento non mi era apparentemente successo nulla di particolare come urto o altro").
2.6. Non rimane che esaminare se, in occasione dell'evento in questione, il ricorrente ha riportato una lesione parificata ai postumi di un infortunio.
Le parti sono concordi nel ritenere che __________ ha lamentato una lesione corporale - in ogni caso, una lussazione della spalla destra (cfr. doc. _: rapporto 29.4.2002 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia) - compresa fra quelle esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. b OAINF: "lussazioni di articolazioni").
Il TCA può prestare adesione a questa opinione.
L'__________ ha comunque negato la propria responsabilità in base all'art. 9 cpv. 2 OAINF, sostenendo che, in concreto, farebbe difetto un evento di carattere infortunistico (cfr. III, p. 2: "(…). L'__________ - come da prassi per casi analoghi - ritiene che l'assicurato non sia stato vittima di un evento parificabile all'infortunio. Se l'evento può essere quotidiano e discreto e cioè non straordinario è altrettanto vero che il TFA, nella sua più recente giurisprudenza, ha ribadito che bisogna essere in presenza di un evento "sinnfällig" all'infortunio. Ora il fatto di sollevare una borsa pesante poco meno di 20 chili, per un giovane assicurato, non ha alcun rapporto con un infortunio e non può essere nemmeno paragonato alle fattispecie quali un movimento violento, il rialzarsi improvvisamente dalla posizione accovacciata, un salto da una cassa o ancora dei gesti improvvisi durante la pratica di uno sport").
2.7. In data 24 ottobre 2001, __________ è stato sentito da un ispettore dell'__________, al quale ha così descritto l'evento occorsogli l'11 agosto 2001:
" (…)
L'11.8.01 mi trovavo a __________ () da uno zio. Sono originario di tale zona. Mentre lo aiutavo a scaricare provviste varie dal furgone, mentre avevo una cassetta sotto braccio dal lato sinistro, ho sollevato con il braccio destro, eseguendo un ampio movimento con il braccio verso l'alto un sacco di provviste. Lo stesso era situato sul furgone, veicolo __________ con parte anteriore auto e quella posteriore tipo furgone. La borsa di plastica dura, di dimensioni grandi, pesava poco meno di 20 chili. Il piano del furgone sul quale era posata si trovava a circa 80 centimetri dal suolo. Facendo questo movimento la spalla destra mi è uscita dalla sua sede con sporgenza dell'osso nella parte posteriore. Nel fare il movimento non mi era apparentemente successo nulla di particolare come urto o altro. (…)" (doc. _)
Il giorno stesso dell'evento, l'assicurato ha consultato il dott. __________, il quale - constatata la presenza di una lussazione - ha proceduto alla riposizione della spalla destra (cfr. doc. _).
In data 10 settembre 2001, __________ è quindi entrato in cura dal dott. __________, spec. FMH in medicina interna, il quale ha posto la diagnosi di stato dopo lussazione della spalla destra ed ha certificato una completa inabilità lavorativa a far tempo dall'11 agosto 2001 (cfr. doc. _).
Nel prosieguo, il ricorrente si è recato presso il Prof. __________, __________ presso l'Istituto ortopedico __________, il quale ha predisposto l'esecuzione di una Artro-TAC della spalla destra, poi effettuata il 3 ottobre 2001 presso il Servizio di radiologia della __________. Questo esame strumentale ha mostrato una sospetta rottura del legamento gleno-omerale intermedio, un labbro anteriore smussato, una lesione Hill-Sacks e delle alterazioni della cavità glenoidale dopo ricostruzione, però non delle lesioni ossee acute (cfr. doc. _).
Durante il periodo 30 novembre-1° dicembre 2001, __________ è rimasto degente presso la Casa di cura "__________" di __________, dove è stato sottoposto ad un intervento artroscopico con ricostruzione del cercine glenoideo e ritensionamento dei legamenti gleno-omerali medio ed inferiore (cfr. cartella clinica allcusa al doc. _).
In data 31 gennaio 2002, ha avuto luogo una visita di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia. Queste, in particolare, le considerazioni da lui enunciate a proposito del danno alla spalla destra:
" (…)
Per quanto riguarda la spalla destra, pure da questa parte, in occasione dell'intervento del 30.11.2001 non sono state riscontrate delle patologie non già conosciute, rispettivamente al momento dell'insorgenza di nuovi dolori alla spalla destra (2 giorni dopo l'inizio della disoccupazione) non si è prodotta alcuna nuova lesione non già conosciuta.
Come evidenzia l'apparato capsulo-legamentare molto lasso (ma non rotto), dopo l'iniziale intervento del 1999 è subentrata una nuova lassità/instabilità a livello capsulo-labbrale, sistemata con nuovo ancoraggio/raffia il 30.11.2001.
Segnatamente un confronto fra i due interventi del 1999 e 2001 permette di identificare la medesima zona di interessamento, anche a livello della lesione labbrale, considerata la stabilizzazione dalle ore 5-00 nel 1999, risp. 6-03 nel 2001.
Pure i vari legamenti gleno-omerali vengono riscontrati intatti, benché già nel 1999 utilizzati per far passare le suture /effettuare la raffia.
La nuova lassità, risp. Rilesione del cercine glenoidale in zona medio-caudale è ampiamente spiegata dalla persistente instabilità, risp. ripetute lussazioni, avvenute pure dopo il 1999.
(…)
In base a queste considerazioni, dal lato medico, non sono date le premesse per l'assunzione sia del caso del ginocchio sinistro, sia di quello della spalla destra, in quanto tutta la patologia, per cui l'assicurato fu trattato nel 2001, è chiaramente preesistente."
(cfr. doc. _, p. 5s.).
Sulla scorta di quanto precede, lo scrivente TCA considera accertato che l'evento dell'agosto 2001 abbia provocato la diagnosticata lussazione della spalla destra, perlomeno quale fattore scatenante.
È così dato l'evento esterno.
Questa Corte non può quindi condividere le obiezioni sollevate al riguardo dall'assicuratore LAINF convenuto.
Secondo la giurisprudenza federale, quali eventi esterni ed unici, ovvero quali avvenimenti prodottisi all'esterno del corpo, oggettivamente constatabili e percettibili, entrano in linea di conto i cosiddetti "körpereigene Traumen", come per esempio il rialzarsi dalla posizione inginocchiata oppure un movimento di torsione in presenza di un ginocchio piegato (cfr. STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00, consid. 2b e riferimenti).
In questo ordine di idee, il TFA ha ammesso l'esistenza del fattore esterno, trattandosi di un'assicurata che, mentre stava cucinando, si era girata bruscamente per prendere qualcosa dal frigorifero, lamentando una lacerazione meniscale al ginocchio destro (cfr. STFA del 21 ottobre 2002 nella causa B., U 5/02).
Il TCA è pervenuto ad una identica conclusione nella sentenza del 6 novembre 2001 nella causa L.-P., inc. 35.2000.67 - confermata dal TFA con sentenza del 12 luglio 2002, U 1/02 - concernente un'assicurata che per trattenere un classificatore che stava per cadere a terra, aveva compiuto un movimento con il braccio sinistro, riportando finalmente una rerottura trasmurale della porzione distale del tendine del muscolo sovraspinato;
nella sentenza del 17 giugno 2002 nella causa S., inc. 35.2001.78, riguardante un'assicurata che aveva riportato una lesione parziale del sovraspinato preinserzionalmente al tubercolo maggiore, all'atto di sollevare una paziente in carrozzella; nella sentenza del 7 gennaio 2002 nella causa B., inc. 35.2001.49, cresciuta in giudicato, riguardante un assicurato che aveva accusato una lesione del menisco laterale, compiendo il gesto di salire con un piede sopra un sasso dell'altezza di 40-50 cm., oppure ancora nella sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C., inc. 35.2000.19, cresciuta in giudicato, concernente un assicurato che aveva lamentato una lesione al tendine estensore del pollice, sopravvenuta in coincidenza con lo sforzo da lui profuso per spingere uno stampo del peso di circa 400 kg sul piano della pressa.
Per contro, il TFA non ne ha ammesso l'esistenza in una sentenza del 30 agosto 2001 nella causa K., U 198/00, concernente un'assicurata, cameriera in un ristorante, che aveva accusato un progressivo peggioramento dei disturbi al ginocchio, a seguito di un aumento del carico di lavoro. La nostra Corte federale ha giustamente constatato l'assenza, in casu, di un avvenimento immediato, unico e repentino.
Questa Corte ha deciso nello stesso senso nelle sentenze del 29 novembre 2000 nella causa D., inc. n. 35.2000.65, del 13 gennaio 1999 nella causa S., inc. n. 35.1998.105 e del 9 luglio 1997 nella causa H., inc. n. 35.1997.11.
In tutte queste fattispecie, il TCA aveva negato la presenza di una lesione parificata ai postumi di infortunio, siccome l'assicurato non era stato in grado di segnalare alcuno specifico episodio interessante il ginocchio leso.
Neppure la pronunzia del 17 aprile 2002 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone San Gallo - a cui viene fatto riferimento nell'allegato responsivo del 5 settembre 2002 (cfr. III) - può servire da supporto alla tesi difesa dall'Istituto assicuratore convenuto. In effetti, in quel caso, l'assicurata, alla quale era stata diagnosticata una lesione meniscale, aveva semplicemente riferito di avere risentito un dolore al ginocchio nel rialzarsi dal letto, senza tuttavia essere riuscita a segnalare un avvenimento lesivo chiaramente circoscritto.
Questa Corte ha statuito esattamente nello stesso modo in una fattispecie del tutto analoga a quella giudicata dai giudici sangallesi (cfr. STCA del 28 settembre 2001 nella causa N.-P., inc. n. 35.2001.19, nota dall'assicuratore convenuto).
Nel caso concreto, __________ ha segnalato un movimento immediato e concreto ("eine unvermittelten, konkrete Bewegung, welche die Verletzung (mit-) verursacht hat", cfr. STFA del 30.8.2001 succitata, consid. 3b), ossia il movimento di elevazione del braccio destro (tendente a sollevare una borsa di plastica del peso di circa 20 kg), che ha contribuito - ciò che è peraltro incontestato - a provocare la lussazione della spalla destra.
D'altronde, dato che il TFA ha ammesso la presenza del fattore esterno in caso di lesione meniscale prodottasi all'atto di rialzarsi dalla posizione inginocchiata, non si vede per quale ragione, nel caso concreto, il medesimo fattore dovrebbe fare difetto. Inoltre per costante giurisprudenza, l'esistenza del fattore esterno viene negata qualora, citiamo: "… die Meniskusverletzung wiederholten, im täglichen Leben erfolgten Mikrotraumata zuzuschreiben ist, die eine allmähliche Abnützung bewirken, welche schliesslich das Ausmass einer behandlungsbedürftigen Schädigung erreichen" (cfr. RAMI 1988 U 57, p. 374, 1986 K 685, p. 301).
Ritenuto che anche gli altri elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio (ossia la repentinità nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano) sono, in concreto, soddisfatti, va ammesso l'obbligo contributivo di principio dell'__________.
Il fatto che __________ presentasse un preesistente stato patologico a livello della spalla destra, è qui del tutto irrilevante. In effetti, secondo la giurisprudenza federale, le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono essere assimilate ad infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte, ad una malattia o a fenomeni degenerativi (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati, nonché RAMI 2001 U 435, p. 332ss.; cfr., pure, STFA del 12 luglio 2002 nella causa L. P., U 1/02, consid. 4 in fine).
L'incarto va quindi retrocesso all'assicuratore LAINF convenuto, affinché proceda a definire il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr. dispositivo di cui alla STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono accolti.
§ È annullata l'impugnata decisione su opposizione dell'__________.
§§ È accertato che l'assicurato ha lamentato una lesione parificata ad infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b OAINF e, pertanto, che esiste un obbligo contributivo di principio a carico dell'__________.
§§§ L'incarto è retrocesso all'__________ affinché definisca il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'__________ verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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