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Numero d'incarto:
36.2003.100
Data decisione, Autorità:
04.12.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.100
ir/gm
Lugano
4 dicembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 7 novembre 2003
formulato da
contro
la decisione del 16 ottobre 2003 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
vista la lettera 28 novembre 2003 della
parte convenuta che precisa di avere emanato una nuova decisione che annulla e
sostituisce quella qui impugnata, riconoscendo il diritto dell'assicurato al
sussidio richiesto per l'anno 2003 (cfr. Doc. _ e _);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1
della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il ricorrente,
con scritto 3 dicembre 2003, ha comunicato il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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